Sentenze

Il farmacista può aiutare i clienti nell'autodeterminazione della glicemia

Corte di Cassazione - sentenza N. 39087


Via libera alle analisi del sangue in farmacia dove, d'ora in poi, si potrà contare sull'assistenza del farmacista per un miglior utilizzo dei mezzi di autodiagnostica rapida. La Corte di Cassazione infatti ha stabilito che non compie il reato di abusivo esercizio della professione di biologo, il farmacista che assiste il cliente durante le analisi "fai da te".

Se ormai tutti sanno che in molte farmacie sono disponibili gli apparecchi per effettuare in tempo reale alcune analisi (clicemia, ematocrito, colesterolemie, trigliceridi), rappresenta invece una novità sapere di poter contare sull'aiuto del farmacista o dei suoi collaboratori senza che questi possano essere accusati di togliere il mestiere ad altri operatori della sanità.

In particolare la Suprema Corte (sentenza 39087) ha affermato che "è ben vero che le analisi biologiche non sono consentite ai farmacisti, trattandosi di atto tipico della professione di biologo", tuttavia "non vi è alcuna analisi", ovvero "nessuna valutazione di dati obiettivi acquisiti attraverso esami clinici", quando i valori del sangue derivano in "via automatica e senza alcun intervento umano, dall'uso dell'apparecchio posto a disposizione nei locali della farmacia".

Pertanto i magistrati di piazza Cavour hanno annullato senza rinvio la condanna al titolare di una farmacia di Milano e alla farmacista che lavorava con lui per aver sconfinato nel campo professionale riservato ai biologi. Era successo che durante una ispezione era entrato in farmacia un cliente per l'esame dell'ematocrito e la farmacista aveva eseguito su di lui tutte le operazioni necessarie (prelievo di una goccia di sangue, confezionamento del vetrino, inserimento del vetrino nell'apparecchio). Così iniziò il processo e il tribunale di Milano li dichiarò colpevoli perché l'uso dei macchinari era stato fatto "da un soggetto diverso dal paziente", e ciò configurava un "atto tipico della professione di biologo". Ma la Cassazione non ha condiviso questo verdetto e ha rilevato: dato che "non è ipotizzabile il reato di esercizio abusivo della professione di biologo nel comportamento di chi usi l'apparecchio per ottenere una diagnosi che lo riguarda, per lo stesso motivo deve essere esclusa la configurabilità del reato nella condotta di chi, avendo posto a disposizione del pubblico un apparecchio per autodiagnosi, esegua in luogo dell'interessato quelle operazioni meramente materiali che sono necessarie per il suo funzionamento e per la produzione automatica della diagnosi".

Ritiene la Suprema Corte che la caratteristica degli strumenti per l'autodiagnostica rapida è quella di "consentire una diagnosi immediata per via strumentale e senza interferenza alcuna da parte dell'operatore, che è di solito (ma non necessariamente) il paziente medesimo". "Se così è - aggiunge la cassazione - l'uso dell'apparecchio non può comunque invadere la sfera riservata all'esercizio della professione di biologo e quello di qualsiasi altra professione; e non si configura alcuna differenza tra il caso in cui l'apparecchio venga posto in funzione dal paziente stesso oppure da altra persona più esperta nel suo funzionamento".

In conclusione, per i magistrati di legittimità, "in entrambe le ipotesi l'acquisizione dei dati e la loro valutazione non dipendono dall'intervento dell'utente, che è diretto unicamente ad attivare le funzioni dell'apparecchio e non interferisce in alcun modo con la formazione della diagnosi, scaturente da una procedura informatica cui è estraneo qualsiasi intervento umano".

N.d.r.: la sentenza, che sembrerebbe assolutamente scontata, in realtà non lo è affatto, tanto è vero che in primo grado il titolare della farmacia e la farmacista erano stati condannati. Inoltre, ci sembra che rappresenti una notevole apertura anche la possibilità di effettuare misurazioni della glicemia con strumenti di autodiagnosi anche ai non biologi. Infatti renderebbe legittima, se capiamo lo spirito della Suprema Corte, per esempio l'assistenza di un genitore al proprio figlio diabetico, o l'esecuzione dell'esame nello stand di un'associazione all'interno di una manifestazione, o il test della glicemia con un glucometro ad un amico in crisi ipoglicemica, senza incorrere per questo nel reato di esercizio abusivo della professione riservata ai biologi.


Tratto da: Giofil.it

Data ultimo aggiornamento: Martedì, 20 Novembre 2001 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/news/n2001_111.html

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