Sentenze
Ricorso contro il verbale con il quale l’infermità diagnosticata in “Diabete Mellito Tipo II” non è stata giudicata dalla Commissione Medica di II istanza dipendente da causa di servizio
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sede di Trento
Pubblicata il giorno 23 febbraio 2004Presidente dott. Paolo Numerico
SENTENZA
sul ricorso n. 349 del 2002 proposto da Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Balsamo e presso la stessa domiciliato in Trento, Via Grazioli n. 3;
CONTRO
- il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
per l’annullamento:
- del verbale della Commissione Medica di 2^ Istanza - Regione Militare Nord corrispondente al Processo Verbale modello 2ist/G - N. 68/A dd. 8.4.2002, notificato al ricorrente in data 20.8.2002, con il quale, in concordanza con quanto sancito dalla CMO, l’infermità diagnosticata in “Diabete Mellito Tipo II” non è stata giudicata dalla Commissione Medica di II istanza dipendente da causa di servizio;
- di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14 novembre 2003 - relatore il consigliere Gianfranco Bronzetti - l'avv. Barbara Balsamo per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Guido Denicolò per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 novembre 2002 il signor Omissis– Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Trento – esponeva di aver presentato istanza al Questore di Trento in data 5.2.1998 per il riconoscimento dell’infermità “Diabete mellito tipo II” come dipendente da causa di servizio.GAETANO
Chiariva ancora il ricorrente che, a seguito di visita specialistica, la Commissione medica ospedaliera di Verona con verbale dell’8.4.1999 non ravvisava alcun nesso di causa o concausa della suddetta infermità con il servizio prestato nella Polizia di Stato, negando quindi la dipendenza da causa di servizio.
Precisava, infine, il ricorrente di aver proposto ricorso (amministrativo) contro tale decisione avanti alla Commissione medica ospedaliera di II istanza di Padova, la quale peraltro con verbale dell’ 8.4.2002 confermava il giudizio negativo della C.M.O. di Verona.
Avverso detta decisione il signor Omissis proponeva la presente azione, adducendo a sostegno un’unica censura in diritto così articolata:
Violazione di legge per difetto di motivazione: art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 5 del D.P.R. 1199/1971 – eccesso di potere per omessa ed insufficiente motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso – volto all’annullamento del provvedimento descritto in epigrafe, ritenuto illegittimo per i riportati motivi – si profila infondato.
1.- Giova, in proposito, richiamare l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni tecnico-discrezionali degli organi sanitari in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità contratta dal pubblico dipendente sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non presentino macroscopici vizi logici o un palese difetto di motivazione (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 22.6.2000, n. 3544; Cons. Stato, Sez. VI, 3.5.2002, n. 2338; Cons. Stato, Sez. VI, 26.6.2003, n. 3836).
Orbene, ritiene il Collegio che nella specie tali vizi non siano ravvisabili né sul piano logico-giuridico, nè su quello motivazionale.
A) Per quanto attiene al primo aspetto, va rilevato come vi sia omogeneità e coerenza nei giudizi espressi dalle Commissioni medico-legali di I e di II istanza.
Invero, nella valutazione della C.M.O. di Verona dell’ 8.4.1999 viene precisato - alla stregua del giudizio diagnostico (Diabete mellito tipo II in scarso controllo metabolico, senza complicanze oculari, neurologiche e cardiovascolari) - che “il diabete mellito è una sindrome endocrino-dismetabolica nella cui etiopatogenesi giocano un ruolo concausale preponderante fattori di natura endogeno-costituzionale; pertanto non si ravvisa alcun nesso di causa o concausa con il servizio prestato nella Polizia di Stato”; e nella valutazione della C.M. di Padova dell’ 8.4.2002 – sempre alla stregua del giudizio diagnostico (Diabete mellito tipo II in scarso controllo metabolico ed in assenza di complicanza d’organo) - si puntualizza che “trattasi di patologia con caratteristiche di malattia familiare ad espressione poligenica e con due meccanismi fisiopatologici fondamentali: una secrezione insulinica anomala ed una resistenza all’azione dell’insulina nei tessuti bersaglio. In ogni caso si associa ad un numero ridotto di recettori insulinici con una conseguente inefficace azione dell’ormone ipoglicemizzante. Pur prendendo atto di sentenze che individuano quali fattori concausali situazioni di straordinario stress o disagio alimentare, queste non sembrano emergere anche alla luce del nuovo rapporto informativo richiesto da questa Commissione e pervenuto in data 20.3.2002. Alla luce di tali considerazioni dunque ed in concordanza con quanto sancito dalla C.M.O. questa C.M. II istanza giudica l’infermità di cui al giudizio diagnostico non dipendente da causa di servizio”.
Come vedesi, in entrambi i momenti valutativi da un lato si pone l’accento sulla natura tendenzialmente genetica della patologia in questione e dall’altro si evidenzia l’assenza di complicanza su altri organi: infermità quindi contenuta sotto il profilo degli effetti collaterali, tanto da riconoscere l’idoneità al servizio del ricorrente (pur con l’ascrivibilità alla Tab. A, Cat. 8 ai fini dell’equo indennizzo).
Da tale connotazione della patologia le competenti Commissioni hanno dedotto, con logica consequenzialità, l’assenza di un qualsiasi nesso causale o concausale con l’attività svolta, anche a seguito di un supplemento di istruttoria – chiesto dalla C.M. di II istanza – in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente ed a taluni disagi alle stesse connessi (si veda il rapporto informativo in atti).
Del resto, è stato affermato dalla giurisprudenza che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi o dell’aggravamento di un’infermità di natura endogena possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti ed individuati in modo specifico e non anche circostanze e condizioni generali connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (Cons. giust. amm. Regione siciliana 20.1.2003, n. 31); concausa efficiente che non si ravvisa neppure nell’ipotesi in cui le particolari condizioni di servizio siano state definite come “fattore scatenante” del manifestarsi di quell’infermità la cui patogenesi può essere agevolmente individuata in agenti estranei al servizio medesimo (Con. Stato., Sez. VI., 22.3.2003, n. 1669).
B) per quanto poi concerne l’aspetto motivazionale, è sufficiente richiamarsi alle valutazioni medico-legali sopra riportate ed in particolare a quelle della C.M. di II istanza, che esplicita l’etiogenesi della patologia in parola ed offre quindi le ragioni che hanno portato ad escludere l’incidenza sulla stessa di fattori connessi con l’attività lavorativa: motivazione dunque puntuale ed adeguata, ancorché espressa in forma necessariamente sintetica.
2. – Per le esposte considerazioni, resta confermata la legittimità del provvedimento impugnato ed il ricorso va quindi respinto.
Sussistono, peraltro, giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 349/2002, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa;
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2003, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Mario Mosconi Consigliere
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge mediante deposito in Segreteria, il giorno 23 febbraio 2004.
Il Segretario Generale
- dott. Fiorenzo Tomaselli
Fonte: Roma Civica
Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 1 Aprile 2005 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_022.html
