Sentenze
Un giornalista inviato speciale con base presso la propria abitazione, in località diversa dalla sede del giornale, non può essere trasferito presso la redazione centrale senza comprovate ragioni organizzative - Si applica la tutela prevista dall’art. 2103 cod. civ.
Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro
ordinanza del 24 giugno 2003Giudice Dott. Massimo Pagliarini
Il giornalista Sandro V., dipendente della s.p.a. Il Messaggero con mansioni di inviato speciale, è stato destinato nel 1991 a Bologna, dove ha lavorato per oltre dodici anni utilizzando come ufficio una stanza della propria abitazione attrezzata con archivio e computer munito di una serie di programmi per il collegamento con il sistema elettronico centrale del giornale e con le agenzie di stampa; egli riceveva per telefono dalla redazione centrale le disposizioni in ordine al lavoro da svolgere, si recava sui luoghi degli avvenimenti, realizzava i servizi richiestigli e li inviava alla redazione a mezzo del computer o per telefono, redigeva presso la sua abitazione gli articoli richiestigli quando le informazioni erano reperibili in Bologna; come inviato egli si è normalmente recato in missione sull’intero territorio nazionale e all’estero; ha scritto oltre cento articoli l’anno. Nel febbraio del 2003 la società editrice gli ha comunicato il trasferimento a Roma, motivandolo con riferimento all’esigenza di completare un progetto di riorganizzazione del “team” degli inviati, al fine di integrarne l’attività con quella dei servizi redazionali e di dare piena attuazione alla norma transitoria dell’art. 11 del contratto nazionale di lavoro giornalistico. Dopo avere lavorato per circa un mese a Roma, scrivendo tre articoli, egli ha chiesto al Tribunale di Roma di sospendere, con provvedimento d’urgenza in base all’art. 700 c.p.c., l’efficacia del trasferimento, sostenendo l’inesistenza del progetto di riorganizzazione indicato dall’azienda e facendo presente di avere subito in Roma un netto demansionamento sia qualitativo che quantitativo. L’azienda si è difesa sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ., che consente il trasferimento da un’unità produttiva all’altra solo per comprovate ragioni organizzative e comunque la validità delle esigenze indicate nella motivazione del provvedimento; in proposito essa ha fatto presente che in Bologna non esisteva alcuna sua unità produttiva e che la presenza del giornalista a Roma era necessaria per agevolare la possibilità di contattarlo per motivi di servizio. Il Tribunale (Giudice Dott. Massimo Pagliarini, ordinanza del 24 giugno 2003) ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
“In via preliminare, occorre sottolineare che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società convenuta - siamo in presenza nel caso in esame di un vero e proprio trasferimento della sede di lavoro (da Bologna a Roma) cui è applicabile l’art. 2103 c.c, ultima parte. Secondo la preliminare tesi difensiva della società non troverebbe applicazione la citata disposizione normativa per la “inesistenza in Bologna di alcuna unità produttiva della convenuta, non potendosi certo ritenere tale l’abitazione del Sig. V.”.
“Al riguardo, è sufficiente richiamare il condivisibile principio giurisprudenziale secondo il quale l’art. 2103 c.c. tende a due distinti fini: a) nel caso di spostamento del lavoratore all’interno dello stesso complesso aziendale, oppure entro un ambito geografico ristretto (ad esempio, nel territorio del medesimo comune), esso protegge il lavoratore contro eventuali lesioni della sua dignità professionale (art. 2087 c.c.), cagionate da un trasferimento immotivato; in tale caso, tuttavia, il trasferimento è ravvisabile non in qualsiasi - anche insignificante - spostamento, ma solo nel passaggio da una ad altra unità produttiva, identificabile ex art. 35 Stat. Lav.; b) nel caso invece di spostamento territoriale, la norma tutela i lavoratori contro i disagi abitativi, familiari e personali dovuti al cambio di residenza ed in tale ipotesi l’unità produttiva può essere identificata con qualunque sede aziendale, senza requisiti dimensionali. Più precisamente essa va individuata in qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, avente sotto il profilo funzionale idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni e servizi dell’impresa stessa, della quale è elemento organizzativo (cfr. Cass. 6.8.1996, n. 7196 e Cass. 26.5.1999, n. 5153).
“Ciò detto, va osservato che nel caso in esame l’abitazione del ricorrente (o meglio, una stanza di essa), munita di mezzi (computer - collegato con il sistema elettronico centrale - e telefono) attraverso i quali il V., oltre a ricevere disposizioni dalla redazione romana, acquisiva le necessarie informazioni ed inviava i servizi e gli articoli richiestigli, configura la nozione di unità produttiva ex art. 2103 c.c., come sopra specificata ed individuata.
“Quanto al fumus, va osservato che l’art. 2103, ultima parte c.c., stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ebbene, la società convenuta ha giustificato il trasferimento del ricorrente con l’esigenza di “completare il progetto di riorganizzazione del team degli inviati, al fine di integrarne l’attività con quella dei servizi redazionali e per dare piena attuazione alla norma transitoria dell’art. 11 del vigente CCNLG. Il progetto di cui sopra è già iniziato da tempo ed è in fase di avanzata attuazione col trasferimento già programmato di altri inviati dalla sede di Milano alla sede centrale di Roma” (cfr. lettera di trasferimento del 6.2.2003).
“Nella precedente nota al comitato di redazione del giornale in data 31.1.2003, il direttore - nel richiamare il progetto di avere disponibili presso la sede di Roma gli inviati residenti fuori - ha chiarito che “l’esigenza organizzativa che sottende questo progetto è quella di poter ottimizzare le professionalità elevate come quelle degli inviati, che notoriamente dipendono direttamente da me, con le articolate necessità dei servizi della sede centrale di Roma”, aggiungendo che “purtroppo capita spesso che avendo la necessità di affidare incarichi confacenti con le professionalità degli inviati fuori sede, non riesca a mettermi in contatto con loro per via della lontananza dalla direzione dove maturano scelte ed esigenze di servizi, spesso in tempi strettissimi”.
“Da ciò si evince che il concreto ed effettivo motivo del trasferimento del ricorrente (al pari degli altri riguardanti gli inviati fuori sede) è soprattutto quello dettato dalla (supposta) più agevole possibilità di contattare lo stesso per motivi legati ad esigenze di servizio. Ora, a prescindere dalla non secondaria circostanza che le mansioni di inviato speciale presuppongono un impegno lavorativo, anche in termini quantitativi, soprattutto in servizi esterni, ciò che deve essere sottolineato è il fatto che la società non ha dedotto, né provato la sussistenza di concrete difficoltà, logistiche ed operative, derivanti dalla lontananza del V. dalla redazione romana.
“La manifestata esigenza, espressa in termini generali, di mettersi più, facilmente in contatto, in tempi anche strettissimi, con gli inviati sembra al contrario essere stata, con riguardo alla posizione del V., pienamente rispettata. Il ricorrente, infatti, fin dall’1.1.1991, ha lavorato come inviato speciale con base in Bologna, e cioè in una città già da quell’epoca priva di una redazione del giornale; da tale data il ricorrente - destinatario di due premi di produzione - ha confezionato una numerosa serie di articoli e servizi, molti dei quali non richiedenti attività fuori sede, contribuendo con la sua opera alla buona riuscita del quotidiano e facendo così fronte alle dedotte “articolate necessità dei servizi della sede centrale di Roma” (cfr. la documentazione allegata). Sicché, tenuto conto del periodo di tempo lavorativo trascorso dal V. a Bologna (più di 12 anni), dei soddisfacenti risultati nel medesimo tempo conseguiti e della carenza di allegazioni riguardanti in concreto la difficoltà di un rapporto lavorativo tra le parti dovuto alla distanza fisica tra di esse (difficoltà dedotte solo in linea generale per tutti gli inviati fuori sede), appaiono non sussistenti in concreto le ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il disposto trasferimento. Peraltro, appare significativo che dopo il suo trasferimento a Roma il V. è stato utilizzato nel servizio Economia della redazione centrale, materia da lui in passato trattata solo di rado, che è stato inviato fuori sede solo una volta e che gli sono stati richiesti solo pochi articoli da scrivere: elementi, questi, che contraddicono nei fatti la manifestata volontà aziendale di “ottimizzare le professionalità elevate come quelle degli inviati” (cfr. la lettera dell’ azienda del 31.1.2003 al comitato di redazione). Né appare convincente la motivazione del trasferimento ai danni del V., con riguardo alla (pretesa) volontà di dare “piena attuazione” alla norma transitoria dell’art. 11 del CCNLG 2001/2005. Vi è al riguardo da osservare che rispetto alla disposizione previgente (che già prevedeva per l’inviato speciale che non fosse impegnato in servizi esterni l’obbligo di prestare attività in redazione, in mansioni richiedenti esclusivamente le sue specifiche competenze professionali), la nuova norma ha aggiunto che lo stesso inviato, quando non impegnato fuori sede, debba essere “alle dirette dipendenze” del direttore.
“La società convenuta ha di fatto “pattuito” per più di 12 anni che il ricorrente svolgesse, non in una redazione in senso proprio, la sua attività lavorativa quando non impegnato in servizi esterni (“pattuizione” che indubbiamente ha determinato non solo vantaggi e facilitazioni per il ricorrente - più vicino al proprio nucleo familiare - ma anche per lo stesso quotidiano) ed il fatto che oggi il contratto collettivo parli di dirette dipendenze dal direttore del giornale sta a significare che esso ha voluto porre l’accento su una dipendenza di tipo gerachico-organizzativo e non certo di natura fisica o logistica. Pertanto, mancando in concreto le ragioni di cui all’art. 2103 c.c., il trasferimento disposto nei confronti del ricorrente non appare legittimo. Sussiste anche il secondo requisito richiesto dalla legge per la concessione della misura cautelare (pregiudizio imminente ed irreparabile), poiché il trasferimento del V. presso la redazione centrale di Roma - oltre a determinare un evidente ed intuibile disagio alla vita familiare e di relazione, disagio determinato dall’allontanamento dal proprio coniuge (peraltro affetto da disturbi relativi alla fase premenopausale e da disturbi depressivi notevolmente peggiorati proprio in ragione del trasferimento del marito) e dai propri due figli - ha determinato un sensibile aggravamento delle condizioni di salute dello stesso ricorrente (già affetto da diabete insulino-dipendente) che ha visto il suo stato ansioso-depressivo peggiorare notevolmente a seguito del trasferimento a Roma (cfr. la copiosa documentazione medica prodotta). Pertanto, il protrarsi del trasferimento a Roma, durante il tempo occorrente al V. per far valere nel giudizio ordinario il suo diritto, sarebbe fonte di grave danno al suo stato di salute”.
Fonte: www.legge-e-giustizia.it
Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 1 Aprile 2005 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_021.html
