Sentenze
Riconoscimento dipendenza da causa di servizio di infermità di ufficiale delle Forze Armate. Consulenza tecnica. L’apprezzamento finale compete al Giudice amministrativo
Tar Catania Sezione III^
Sentenza n. 257 del 17 febbraio 2003REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Terza, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Italo Vitellio Presidente
Dott. Ettore Leotta Consigliere rel. estensore
Dott. Paola Puliatti Consigliere
ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z A
sul ricorso n. 5821/2000 R.G. proposto dal Col. M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Vassallo, presso il cui studio, sito in Catania, Via Musumeci n. 107, è elettivamente domiciliato;
contro
la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare Italiana, in persona del Presidente pro-tempore,
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore,
l’Aeronautica Militare Italiana, in persona del Comandante Generale pro-tempore,
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;e nei confronti
dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare Italiana, in persona del Presidente pro-tempore;
del Comando 3^ Regione Aerea Direzione di sanità dell’Aeronautica Militare Italiana, in persona del Comandante pro-tempore,
anch’essi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;per l’annullamento
- dei giudizi espressi dalla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare con processo verbale n. 373/2000 dell’1 agosto 2000, comunicati con nota prot. n. 04007/C.S.A. del 12 settembre 2000;
- dei giudizi espressi dall’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare con processo verbale n. 763/99 del 13 ottobre 1999;
- della propria collocazione in congedo assoluto;
- degli atti presupposti, connessi, consequenziali, anteriori e successivi;e per il riconoscimento
del diritto alla riammissione in servizio permanente effettivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
OmissisFatto
Omissis
Diritto
1) Con istanza presentata il __________ il Col. M.A., Ufficiale Superiore dell’Aeronautica Militare, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “epatite di tipo C in avanzato stato cirrotico con steatosi associata, ipertensione arteriosa e diabete mellito”.
Con processo verbale n. 763/99 del 13 ottobre 1999 la Commissione Medico - legale dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Napoli ha giudicato le infermità “cirrosi epatica HCV correlata” e “diabete mellito” non dipendenti da causa di servizio e non sorrette da domanda tempestiva, mentre l’infermità “ipertensione arteriosa” è stata ritenuta dipendente da causa di servizio, ma fatta valere con domanda non tempestivamente presentata.
Con lo stesso processo verbale il Col. _________ è stato ritenuto idoneo al servizio militare limitatamente alla posizione di “riserva”.
Con dichiarazione del 17 febbraio 2000 l’interessato non ha accettato tale giudizio medico legale e con ricorso del 20 aprile 2000, supportato da relazione medica di parte (redatta dalla Prof.ssa __________), lo ha impugnato presso la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, chiedendo l’accertamento:
- della tempestività della domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa”; - della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “diabete mellito”.
Con processo verbale n. 373/2000 dell’1 agosto 2000, comunicato con nota prot. n. 04007/C.S.A. del 12 settembre 2000 (pervenuta dopo il 29 settembre 2000), la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare ha confermato, con diffusa ed articolata motivazione, il giudizio espresso in primo grado dalla Commissione Medica presso l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Napoli.
Con il presente gravame il Col. _____________ ha impugnato i seguenti atti:
- il processo verbale n. 373/2000 dell’1 agosto 2000 della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare;
- il processo verbale n. 763/99 del 13 ottobre 1999 della Commissione Medica presso l’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Napoli;
- il proprio collocamento in congedo assoluto.
Con lo stesso ricorso l’Ufficiale ha reclamato il riconoscimento del diritto alla riammissione in servizio permanente effettivo.
2) Con la I^ censura sono dedotti l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato negli impugnati giudizi medico legali, il “diabete mellito” sarebbe dipendente da causa di servizio, in quanto le condizioni lavorative inciderebbero sull’insorgenza di tale patologia.
Nella specie, il deducente avrebbe espletato il servizio in ambienti di lavoro caratterizzati da condizioni climatiche avverse, con sottoposizione a strapazzi fisici e con impegno professionale gravoso e costante, come risulterebbe dal “rapporto circostanziato” del Direttore della Direzione Telecomunicazioni del Comando 3^ Regione Aerea, dalla “dichiarazione” del Comandante del 41° Stormo, dal “rapporto informativo” del Comandante del Poligono Sperimentale Interforze del salto di Quirra.
Su tali elementi di giudizio gli Organi medico legali avrebbero omesso di indagare, incorrendo in un evidente eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché nella violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 cit., che impone all’Amministrazione la motivazione del provvedimento e la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Per il Tribunale il motivo di gravame in esame è privo di pregio.
Con processo verbale n. 763/99 del 13 ottobre 1999 la Commissione Medico legale dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Napoli, a proposito del “diabete mellito”, ha affermato testualmente quanto segue: “E’ documentato agli atti come l’interessato, nel corso della sua carriera, abbia ricoperto diversi incarichi comportanti vari gradi di responsabilità connesi alla gestione di personale e mezzi della Forza Armata i quali, per i loro riflessi giuridico amministrativi, nonché per i risvolti legati alle esigenze operative dei reparti hanno comportato significativi disagi consistenti in di stress psichici di rilievo.
L’infermità diabete mellito in causa, tuttavia, non trova alcuna correlazione, nemmeno di tipo concausale, con il servizio prestato dall’interessato, in quanto patologia a squisito carattere endogeno costituzionale, legata a un deficit di secrezione dell’insulina e/o comunque ad un inefficace funzionamento del complesso insulina recettori”.
A sua volta, con verbale n. 373 dell’1 agosto 2000 la Commissione sanitaria di appello, ha precisato che:
“ Il diabete mellito è classificato in primitivo e secondario. Primitivo significa che non sono presenti patologie associate, mentre nel tipo secondario alcune altre condizioni identificabili provocano o permettono lo svilupparsi di una sindrome diabetica
Nel diabete primitivo sono comprese le forme di diabete mellito insulino dipendente (DMID) e non insulino dipendente (DMNID); in entrambe è presente una pesante suscettibilità genetica e nel tipo DMID si pensa intervengano anche fattori ambientali, sostanzialmente indicati in virus in grado di infettare la cellula beta; nessun ruolo di causa o concausa efficiente e determinante può essere attribuita allo stress nel diabete mellito primitivo; infatti gli ormoni eventualmente increti possono solo evidenziare determinati aspetti biochimicometabolici (Chetoacidosi), piuttosto che determinare la comparsa della malattia stessa ; tra le forme secondarie di diabete è compresa l’iperglicemia da stress; l’iperglicemia da stress che si associa ad ustioni gravi, a infarto miocardio acuto ed altre patologie pericolose per la vita del paziente è causata da una ipersecrezione di glucagone e catecolamine ; nel caso in esame non si sono altresì verificate tali possibili associazioni, e quindi, alcuna correlazione può esser fatta tra il diabete mellito, non meglio specificato nell’istanza, ed il servizio prestato dall’interessato ”.
Con tali motivazioni, articolate e puntuali, entrambi gli organi medico legali hanno spiegato le ragioni per cui non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia “diabete mellito”, pur avendo il ricorrente espletato il servizio sottoponendosi a stress psicofisici.
Da parte sua, con relazione depositata il 10 aprile 2001, il C.T.U. nominato da questo Tribunale, sostiene che (Cfr. pag. 10 della relazione) “ anche se lo stress non si possa considerare un fattore causale diretto nell’insorgenza del diabete di tipo 2 (ossia diabete non giovanile), senz’altro può giocare un suo ruolo nel favorire o nell’abbreviare il tempo d’esordio, in soggetti predisposti”.
Per dimostrare come lo stress abbia anticipato il manifestarsi del diabete, il C.T.U. afferma testualmente (Cfr. pag. 11 della relazione):
“ la prima diagnosi di diabete nel Colonnello ___________ è stata fatta nel 1982 (quindi all’età di 38 anni) durante il ricovero presso il Centro di Epatologia dell’Ospedale S. Giacomo di Roma. Abbiamo già detto in precedenza come il periziando sia affetto senza ombra di dubbio da diabete tipo 2 e come questo in genere insorga dopo i 40 anni, per cui questo fatto potrebbe essere un’ulteriore dimostrazione di come lo stress cui il M. è stato sottoposto fin dal 1974 (vedi rapporto informativo del Generale _____), possa averne anticipato l’insorgenza”.
Indi il C.T.U. così conclude (Cfr. pag. 12 della relazione):
“Lo stress fisico e psichico cui il M. è stato sottoposto durante il servizio prestato in A.M., anche se non costituisce direttamente il fattore eziologico del diabete mellito, può essere considerato una causa favorente il manifestarsi dello stesso o che ne abbia anticipato l’insorgenza”.
Il Tribunale non condivide tali conclusioni, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal C.T.U., la patologia di cui trattasi si è manifestata nel 1992 (e non nel 1982), ossia quando il ricorrente aveva già compiuto 47 anni di età.
In sostanza, non vi è stata alcuna anticipazione temporale nell’insorgenza del diabete, il che esclude che possa essere data rilevanza alle situazioni di stress psico fisico cui i ricorrente è stato sottoposto durante il servizio.
Tanto basta per rigettare il motivo di gravame in esame, in tutte le sue articolazioni.
3) Con la II^ censura il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. n. 686/1957 e dell’art. 3 del Regolamento di esecuzione di cui alla L. n. 416/1926 approvato con R.D. del 15 aprile 1928 n. 1024, la violazione della circolare prot. n. 10353/ML 10/1C della Direzione Generale Sanità Militare, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
L’Amministrazione ha ritenuto dipendente da causa di servizio l’infermità “ipertensione arteriosa”, ma non tempestiva la relativa domanda.
La conclusione sarebbe frutto evidente di errata applicazione della normativa citata.
Nella cartella clinica del Centro di Epatologia dell’Ospedale S. Giacomo di Roma sarebbe stata indicata l’esistenza di un’ipertensione arteriosa, ma i valori riscontrati non sarebbero assolutamente da considerare patologici.
Nell’agosto 1992 la predetta infermità non avrebbe avuto carattere permanente, trattandosi, piuttosto, dell’effetto di una temporanea situazione di scompenso originata dall’epatite C con steatosi associata, per la quale il deducente era in cura.
Il termine di sei mesi, entro il quale presentare la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità, avrebbe dovuto essere calcolato da un momento successivo, e precisamente dal momento dell’acquisita consapevolezza della gravità della menomazione, del suo cronicizzarsi e della dipendenza da causa di servizio.
Per il Tribunale anche il motivo di gravame in esame dev’essere rigettato.
Con processo verbale n. 373/2000 dell’1 agosto 2000 la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare ha evidenziato che la diagnosi di ipertensione arteriosa era stata chiaramente riportata nel Mod. 213 dell’Ospedale San Giacomo, Centro di Epatologia di Roma, emesso in seguito al ricovero dell’interessato presso detto nosocomio dal 5 agosto 1992 al 7 agosto 1992.
Tale circostanza ha comportato la piena conoscenza della predetta patologia, da parte dell’interessato, sin dal momento della dismissione dalla struttura ospedaliera.
4) Con la III^ censura è dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 9 46 - 52 del D.M. 18 aprile 1990, in relazione agli artt. 22, 24 e 36 della L. n. 113/1954.
Secondo il ricorrente, la decisione della Commissione Sanitaria di Appello di non procedere al riesame della sua posizione in ordine all’idoneità al servizio, stante la intervenuta collocazione in congedo assoluto ai sensi del D.M. 18 aprile 1990, si porrebbe in contrasto con le disposizioni della L. n. 113/1954, secondo le quali:
“L’aspettativa non può durare più di due anni ” (art. 22, 1° comma);
“ Qualora l’ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’art. 22” (art. 24, 2° comma);
“ L’ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità” (art. 36, 1° comma).
Nella specie, il ricorrente sarebbe stato collocato in congedo assoluto non allo scadere del periodo massimo di aspettativa, ma allo scadere del 1° anno, dunque in violazione delle disposizioni sopra enunciate.
Peraltro, il ricorrente avrebbe interesse alla regolarità del procedimento amministrativo per la valutazione della idoneità al servizio, sia in quanto la malattia epatica da cui è affetto sarebbe da ritenersi come da relazione del 24 marzo 2000 della Divisione di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliera “V. Cervello” di Palermo “in fase di compenso metabolico ”, con conseguente idoneità “a svolgere un’attività lavorativa di tipo sedentario”, sia in quanto, ai sensi del D.M. citato (artt. 9, 46 e 52), le infermità di che trattasi comporterebbero l’inidoneità limitatamente ai servizi di navigazione aerea.
Per il Tribunale, anche i rilievi in esame sono privi di pregio.
L’art. 36 della L. 10 aprile 1954, n. 113 prevede due ipotesi di cessazione dal servizio per infermità, di cui la prima, a carattere costitutivo, derivante dall’esistenza di un’infermità cronica ed inguaribile, e la seconda, a carattere dichiarativo, derivante dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.
Nel caso in cui la cessazione dal servizio venga disposta nella prima ipotesi, il relativo provvedimento, per giurisprudenza assolutamente pacifica (Cfr. Cons. Stato, IV, 8 novembre 1994, n. 864; Tar Lazio, Sezione I^, 11 marzo 1999, n. 664; Tar Torino 12 maggio 2000, n. 583), può essere adottato indipendentemente dal decorso del periodo massimo di aspettativa per infermità.
Per quanto concerne poi l’idoneità al servizio, essendo le patologie riscontrate ascrivibili per cumulo alla 3^ categoria della Tabella A di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, correttamente il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere rigettato.
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Il compenso per il C.T.U., già liquidato con ordinanza collegiale n. 860 del 23 27 aprile 2001 della Sezione prima, rimane posto a carico del ricorrente.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania Sezione Terza rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2002.
L’Estensore Il Presidente.
Depositato in Segreteria il
Il Direttore di Segreteria della Sezione
Fonte: Facoltΰ di giurisprudenza dell’Università di Catania
Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 1 Aprile 2005 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_020.html
