Sentenze

Assegno ordinario di invalidità - Contrasto fra consulenze tecniche - Adesione del giudice alle conclusioni formulate dall’ultimo consulente - Necessità di indicare le ragioni di tale adesione - Insussistenza

Corte di Cassazione

Sentenza del 25.11.2002/12.2.2003, n. 2109/03

Pres. Dell’Anno - Rel. Curcuruto - P.M. Destro (Conf.) - omissis (Avv. Di Giovanni) - INPS (Avv.ti De Angelis, Di Lullo, Valente.

Nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d’ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice di appello, qualora ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consulenza. (Massima non ufficiale)

FATTO

Il Pretore di Siracusa riconobbe il diritto di omissis all’assegno di invalidità dal 1 dicembre 1990, sulla base di una patologia complessa costituita da diabete mellito, ipertensione arteriosa, distimia, spondiloartrosi del rachide e broncopatia cronica.
Su appello dell’INPS, contrastato dall’assicurato, la sentenza è stata riformata dal Tribunale di Siracusa, sul punto della decorrenza del diritto, stabilita, in base a nuova CTU, al 1 febbraio 1997.
Il giudice d’appello ha valorizzato a tal fine l’insorgenza della retinopatia diabetica, prima non riscontrata, e il giudizio del CTU sull’effettiva gravità della sindrome distimica, in relazione all’età dei soggetto e alla sua attività lavorativa.
Contro questa sentenza omissis propone ricorso sulla base di due motivi.
L’INPS ha depositato solo procura.

DIRITTO

Con il rimo motivo, denunziando violazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente si duole che la sentenza impugnata, nel ritenere raggiunta la prova dell’invalidità solo dal 1 febbraio 1997, anziché dal 1 dicembre 1990, abbia preferito il parere del consulente tecnico d’ufficio a quello del consulente tecnico di parte, senza esprimere i motivi di questa preferenza.
Con il secondo motivo, denunziando insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché nullità ed erroneità della consulenza tecnica di secondo grado, il ricorrente rileva che il complesso patologico, per stessa a missione del CTU in secondo grado, sarebbe stato il medesimo esaminato in primo grado, onde non vi sarebbe (e comunque non risulterebbe) alcun motivo per aderire alla valutazione del secondo CTU, al quale semmai si sarebbero dovuti chiedere chiarimenti sul punto, tanto più che le gravi patologie dalle quali era affetto l’assicurato (grave diabete mellito, ipertensione arteriosa poliatrosi deformante a tutte le articolazioni, sindrome distimica di grave entità) come riscontrate dal CTU erano identiche per entità clinica e grado di riduzione funzionale a quelle iniziali. In particolare, circa la sindrome distimica, avendo il CTU affermato che essa si può definire cronica quando ha una durata di almeno due anni con sintomi persistenti o intermittenti senza un chiaro esordio, sarebbe apparso chiaro che il ricorrente all’epoca della domanda risultava affetto da tale patologia con sintomi gravi per intensità clinica.
Infine sarebbe stato incongruo collegare alla retinopatia diabetica l’insorgere dello stato di invalidità, senza tener conto delle limitazioni articolari susseguenti allo stato artrosico, della funzionalità cardiaca residuata allo miocardiopatia ipertensiva, dei valori di glicemia collegati allo stato diabetico e delle, già ricordate, alterazioni psichiche derivanti dalla sindrome distimia cronica.

Il primo motivo è infondato dato che, quando fra due successive contrastanti indagini tecniche d’ufficio il giudice aderisca al parere del consulente che abbia prestato la sua opera per ultimo la pur generica adesione resta sufficiente motivazione ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario (esposti dalla prima relazione od aliunde deducibili).( Cass. 18 giugno 1998, n. 6106).
Il secondo motivo è inammissibile, per i noti limiti entro i quali la decisione del giudice di merito è assoggettabile, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. al controllo di questa Corte. Infatti, poiché tale controllo ha il (solo) scopo di verificare se il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza ed alla valutazione dei fatti, si sia svolto secondo un corretto procedimento logico formale, in materia di invalidità la valutazione del C.T.U. - cui il giudice di merito abbia aderito - può esser censurata solo ove vengano denunciati vizi attinenti al predetto processo e non per mero dissenso in ordine alle sue conclusioni diagnostiche. È quindi necessario che i vizi logico - formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti di scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali - secondo e predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
In mancanza della denuncia di tali vizi la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene quindi, a vizi del processo logico - formale traducendosi in un’inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che sulla C.T.U. sia fondato. (Cass. 26 gennaio 1998, n. 751; Cass. 6 maggio 2002, n. 6432).
Dalla stesa esposizione del motivo, emerge con chiarezza che questo è quel che è avvenuto nel caso di specie.
Infatti il Tribunale, pur con motivazione sintetica, ha chiarito per un verso che il quadro patologico dell’omissis aveva subito un successivo aggravamento a seguito della retinopatia e che la reale incidenza invalidante della sindrome distimica era stata adeguatamente precisata dal CTU.
Il ricorrente, quanto alla prima malattia, assume che sarebbe incongruo collegarvi l’invalidità, senza tener conto delle altre patologie, ma, non si avvede di opporre in tal modo alla valutazione del quadro complessivo morboso fatta dal CTU una propria diversa valutazione. Discorso del tutto analogo deve farsi quanto alla incidenza della distimia, non senza osservare che dall’esposizione del ricorso non è dato comprendere in base a quale regola logica l’incidenza invalidante di tale patologia descritta dal CTU avrebbe comportato necessariamente la collocazione dell’invalidità al dicembre del 1990, anziché al febbraio 1997.

Il ricorso va quindi rigettato.

(Omissis)


Fonte: INPS

Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 1 Aprile 2005 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_019.html


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