Sentenze

Dec. del 20.08.2002

Il Difensore Civico Presso la Regione Campania
Rimborsabilità dei farmaci acquistati all'estero

VISTO il ricorso n... del rag. GUGLIELMO S.;

CONSTATATO che il rag. GUGLIELMO S., residente in Via Campana 18, 83100 Avellino, è affetto da una particolare forma di diabete mellito e ai fini del controllo glicemico, stante la peculiarità della sua malattia di tipo 1, deve utilizzare un particolare medicinale (Lantus);

PRESO ATTO, come da certificazione, che tale farmaco "non è disponibile per le farmacie italiane ma è in vendita presso la farmacia del Vaticano, della Repubblica di San Marino o in Germania";

CONSTATATO che, come da accertamento dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche, tale farmaco è “indispensabile” per il controllo glicemico del rag. GUGLIELMO S.;

CONSTATATO che il rag. GUGLIELMO S., giovane disoccupato, inoltrò richiesta all’ASL AV2 per il rimborso ma l’ ASL AV2 rigettava tale richiesta giacché "la normativa non prevede il rimborso di farmaci non registrati in Italia ed acquistati all’estero" e "la Giunta Regionale della Campania si è peraltro espressa nel merito anche con la ASL scrivente, ribadendo quanto sopra riportato";

CONSIDERATO che il richiedente non acquista in Italia il farmaco non per esterofilìa bensì perché non gli è possibile;

CONSIDERATO che l’interpretazione della vigente normativa, adottata dalle Pubbliche Amministrazioni menzionate, contrasta direttamente con l’art.32 della Costituzione il quale garantisce il diritto alla salute;

CONSIDERATO , infatti che, stante la situazione fattuale (disoccupazione del richiedente, indispensabilità del farmaco, costo oscillante per ciascun farmaco da Euro 108,49 a Euro 129,11, necessaria continuità del trattamento) l’interpretazione adottata dalle Pubbliche Amministrazioni menzionate avrebbe irrimediabili conseguenze sulla condizione di vita e di salute del rag. S.;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione ha rilevato che la salute quale “fondamentale diritto dell’individuo” (art.32 Cost.) è oggetto di “primaria e completa protezione” (Cass. S.U. n.12218/90);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale ha evidenziato che, indipendentemente dall’intervento del legislatore ordinario, l’art.32 Cost. ha diretta operatività e impone piena ed esaustiva tutela (Corte Cost. n.992 del 1988);

CONSIDERATO che è vero che in analoghi casi le AA.SS.LL. hanno sempre negato il rimborso e che gli sfortunati cittadini malati e bisognosi che si sono rivolti all’autorità giudiziaria hanno avuto rigidamente rigettate le loro richieste anche da Pretori e Tribunali (così come riferiscono ripetutamente taluni impiegati del Servizio Sanitario Nazionale a richiesta di questo Difensore Civico) ma non si tiene conto che si tratta di due infauste pronunce del Pretore di Lecce, confermate dal Tribunale di Lecce (Sentenze del 1 luglio 1997 e del 18 marzo 1998), che la Corte di Cassazione (Sentenze 1265/2000 e 4659/2001) ha cassato, riconoscendo in entrambi i casi che i due pazienti (affetti entrambi da due particolari tipi di allergia) avevano diritto al rimborso perché "i farmaci indispensabili e insostituibili per un paziente sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche se non sono compresi nel prontuario farmaceutico";

CONSIDERATO che a tali due importanti sentenze della Corte di Cassazione il Servizio Sanitario Nazionale non si è ancora adeguato, mettendo così a repentaglio la salute e la vita di numerosi cittadini;

VISTO l’art.2 comma 1 della legge regionale 23/78 per cui "spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli … che vi hanno interesse e che vi facciano richiesta … il funzionamento delle Unità Sanitarie Locali con speciale riferimento alla salvaguardia dei diritti costituzionali dell’interessato in modo che siano assicurate le tempestività e la regolarità";

VISTO l’art.2 comma 3 per cui "l’azione del Difensore Civico può essere estesa dall’ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identico a quello per cui sia stato richiesto l’intervento di cui al primo comma, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni";

DECRETA

È assurdo considerare presupposto indispensabile per il rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale l’acquisto in Italia di farmaco non acquistabile in Italia (perché "ad impossibilia nemo tenetur")

L’ASL AV2 è invitata a procedere con massima urgenza al rimborso dei farmaci acquistati dal rag. Guglielmo S., non essendo logicamente motivazione legittima di diniego l’acquisto all’estero del farmaco qualora esso non è acquistabile in Italia.

Ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge regionale 11 agosto 1978 n.23, modificata dalla legge regionale 8 marzo 1985, n.15, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. campane sono analogamente invitati a procedere al rimborso dei farmaci acquistati all’estero, qualora tali farmaci siano indispensabili e non acquistabili in Italia.

Il presente invito è notificato ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. campane.

Il presente invito è altresì notificato al Direttore Generale dell’ASL AV 2, al Direttore Sanitario dott. Francesco Santangelo dell’ASL AV 2 e alla dott.ssa Carmelina Ianniciello, Unità Operativa Farmaceutica dell’ASL AV 2 affinchè procedano senza indugio nel caso specifico.

Il presente invito è altresì comunicato al Ministro della Salute affinché possa essere ragione di immediata revisione e/o chiarimento dell’attuale disciplina.

Il presente invito è altresì comunicato ai Prefetti della Regione Campania con richiesta, ex art.16 legge 15 maggio 1997 n.127, di ogni possibile intervento.

Napoli, 20 agosto 2002

Avv. Giuseppe Fortunato


Fonte: Difensore Civico della Campania

Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 23 Agosto 2002 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_015.html

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