Sentenze

Sentenza n. 3048 del 3.06.2002

Consiglio di Stato
Mancato riconoscimento della causa di servizio per le infermità denunciate, alcune delle quali per aggravamento

FATTO

  1. Il Sig xxx, con l'appello in epigrafe, ha fatto presente che in data 7.7.1977 aveva chiesto l'accertamento di infermità da causa di servizio e che il Comune, con deliberazione G.M. n.1501/1979, gli aveva riconosciuto come dipendenti da causa di servizio la cardiopatia ischemica, l'artrite reumatoide e la bronchite cronica e quindi gli veniva liquidato con delibera G.M n.23/1980 un equo indennizzo di £. 2.322.000; che in data 3.8.1987, colpito da ictus cerebrale il 23.9.1986, richiedeva nuova visita collegiale per il riconoscimento dell'aggravamento delle già riconosciute infermità e per il riconoscimento di altre infermità e precisamente per diabete insulino, esiti stabilizzati da ictus cerebrale con emiplagia monolaterale sinistra; che, sottoposto a visita medica collegiale, l'Ospedale militare di Caserta, con verbale redatto il 7.1.1989, non comunicato all'istante, pur riconoscendo le affezioni denunciate, aveva escluso il nesso eziologico tra le nuove infermità ed il servizio, dichiarando l'inidoneità al lavoro; che però il Collegio medico non si era pronunciato sull'aggravamento richiesto; che di conseguenza la G.M., preso atto delle risultanze della visita collegiale, lo aveva collocato a riposo d'ufficio con delibera del 9.3.1989, con effetto dal 1.3.1989; che aveva proposto ricorso avverso detta delibera ma il TAR, con la sentenza appellata, lo aveva respinto.

Ha quindi dedotto:

  1. violazione art. 5 L. n.416/1926, in quanto non gli era stata data comunicazione del giudizio della C.M.O. e quindi precludendogli la possibilità di adire la commissione di secondo grado;

  2. eccesso di potere per omessa ed insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà, atteso che la C.M.O. non aveva preso in considerazione le gravose condizioni in cui era stato svolto il lavoro, essendosi limitata ad affermare che il servizio prestato non poteva essere concausa determinante ed efficiente nell'insorgenza dell'infermità; tanto più che la gravosità del servizio già era sta riconosciuta in precedenza; che la motivazione addotta era anche perplessa in quanto da una parte veniva asserito che le infermità denunciate erano riconducibili in forma prevalente a fattori costituzionali e dall'altra parte non venivano indicate le altre concause;

  3. difetto di motivazione sull'istanza di aggravamento, dal momento che veniva asserito solo che le infermità sopravvenute non erano diretta conseguenza delle infermità già riconosciute, senza precisare se gli aggravamenti sussistevano.

Costituitosi in giudizio il comune di *** ha eccepito la tardività dell'appello per essere stato notificato il 24.5.1994 e comunque ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
In prossimità dell'udienza di discussione dell'appello, entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva. In particolare, il Comune ha rilevato che l'interessato non aveva presentato l'istanza di riconoscimento della causa di servizio entro i sei mesi dalla conoscenza della malattia, avendo il medesimo asserito di essere stato colpito da ictus cerebrale il 23.9.1986.
Alla pubblica udienza del 15.1.2002, il ricorso è passato in decisione.

  • DIRITTO

    1. Il TAR Campania, Sez. Salerno, con la sentenza n.276/1993, ha respinto il ricorso proposto dal Sig. xxx avverso la delibera G.M. del comune di *** n.592 del 3.2.1988 nella parte in cui gli negava il riconoscimento della causa di servizio per le infermità denunciate, alcune delle quali per aggravamento.
      Avverso detta sentenza ha proposto appello l'interessato.

    2. L'appello, contrariamente a quanto eccepito dal Comune, è tempestivo in quanto notificato il 24.5.1994 e cioè proprio alla scadenza del termine di un anno + i 46 giorni del periodo di sospensione feriale (ex art.1 L.7.10.1969 n.742) rispetto alla data di pubblicazione (8.4.1993) della sentenza di 1° grado non notificata (v., sul computo del termine di un anno per l'appello, la decisione di questo Consiglio, Sez.VI, n.1482 del 2.11.1998 ).

    3. Esso peraltro è infondato nel merito.
      3.
      1. Priva di pregio è la doglianza di violazione dell'art. 5 L. n.11.3.1926 n.416, in quanto non sarebbe stata data comunicazione all'interessato del giudizio della C.M.O.

      3.
      1. Né sussiste il difetto di motivazione lamentato.
        Al riguardo è opportuno distinguere le infermità di cui è stato richiesto l'aggravamento (in quanto già riconosciute con delibera n.1501/79, con relativo indennizzo liquidato con delibera n.123/1980) e precisamente la cardiopatia ischemica, l'artrite reumatoide e la bronchite cronica; da quelle per le quali il riconoscimento è stato chiesto per la prima volta con l'istanza del 3.8.1987 relative a diabete insulino, esiti stabilizzati da ictus cerebrale con emiplagia monolaterale.
        Per quanto concerne il richiesto aggravamento, il Collegio ha escluso che le infermità sopravvenute fossero diretta conseguenza delle infermità originarie, escludendo quindi che le successive malattie potessero costituire un aggravamento delle precedenti.
        D'altra parte, l'istanza di aggravamento è senz'altro tardiva in quanto, alla stregua di quanto prescritto dall'art. 56 del D.P.R. 3.5.1957 n.686, doveva essere proposta entro 5 anni dalla comunicazione del decreto di liquidazione dell'equo indennizzo delle infermità, mentre nel caso in esame sono trascorsi quasi sette anni per essere stata proposta l'istanza di aggravamento il 3.8.1987 ed il precedente decreto di liquidazione dell'equo indennizzo risale al 1980.
        Con riferimento alle nuove infermità, il Collegio medico ha escluso il nesso eziologico tra il servizio prestato e le nuove affezioni, dovute in forma prevalente a fattori di carattere degenerativo su base costituzionale. Né, d'altra parte, era tenuto ad esaminare la eventuale specifica incidenza del servizio prestato, una volta attribuita la prevalenza causale ad aspetti degenerativi-costituzionali propri del soggetto.
        E' infine insussistente il vizio di contraddittorietà prospettato, in quanto la riconosciuta rilevanza del servizio prestato dal dipendente sulle originarie infermità non può comportare un automatico riconoscimento della causa di servizio anche per altre diverse infermità.

    4. Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto.

    Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
    Respinge l'appello indicato in epigrafe.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.1.2002 con l'intervento dei Signori: (...)


    Fonte: www.ilcomuneinforma.it

    Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 2 Agosto 2002 6:00:00
    URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_014.html

  • Maltrattamenti della polizia Polacca a giovane diabetica Indice: sentenze Sentenza del Difensore Civico Presso la Regione Campania del 20/8/02, sulla Rimborsabilità dei farmaci acquistati all'estero
    [Indice] [Il nostro sito] [Il diabete] [Associazioni] [Servizi] [Leggi] [Community] [Notizie] [Pubblicazioni] [Passatempo] [Altri siti] [Cerca] [Lettere]


    Hosted by Publinet