Sentenze
Maltrattamenti della polizia Polacca a giovane diabetica
Quarta Sezione
Decisione
Riguardo l’Ammissibilità della
Domanda no. 33310/96
di H. D.
contro la Polonia
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita il 7 giugno 2001 in Camera di Consiglio composta da
Mr G. Ress, Presidente,
Mr A. Pastor Ridruejo,
Mr L. Caflisch,
Mr J. Makarczyk,
Mr I. Cabral Barreto,
Mrs N. Vajic´,
Mr M. Pellonpää, giudici,
and Mr V. Berger, Segretario di Sezione,
Vista la precedente domanda inoltrata alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo il 4 Ottobre 1995 e registrata il 2 Ottobre 1996,
Visto l’Articolo 5 § 2 del Protocollo No. 11 della Convenzione, da cui la competenza di esaminare la domanda fu trasferita alla Corte,
Viste le osservazioni presentate dal convenuto Governo e le osservazioni in risposta presentate dal richiedente,
Viste le argomentazioni verbali delle parte presentate all’udienza del 7 Giugno 2001,
Avendo deliberato, decide quanto segue:I FATTI
Il richiedente, la signorina H.D., è una cittadina Polacca, nata nel 1952 e residente a Samice, Polonia. Nel procedimento davanti alla Corte ella era rappresentata dal Sig. Hermelin´ski, un avvocato praticante a Varsavia, Polonia. Il rispondente Governo era rappresentato dal loro mandatario, Signor K. Drzewicki del Ministero degli Affari Esteri, assistito dalla Sig.na M. Wasek-Wiaderek e la sig.na U. Wieczorek, consulenti.A. Le circostanze del caso
I fatti del caso, come descritti dalle parti, possono essere riassunti come segue.
Dal 1971 la richiedente soffre di diabete. Essa è sottoposta a terapia insulinica.
Il 19 Agosto 1994 la richiedente fu arrestata dai poliziotti della Stazione ferroviaria di Varsavia-Est (Komisariat Kolejowy Policji) e quindi condotta al Centro di Disintossicazione dall’alcol di Varsavia (Izba Wytrzezwien).
I fatti circostanziali l’arresto della richiedente e il suo soggiorno nel centro di disintossicazione dall’alcol sono il centro della disputa.
- Fatti circostanziali l’arresto della richiedente
- (a) come esposti dalla richiedente
Il 19 Agosto 1994, la richiedente prese il treno delle 15.36 da Lowicz a Varsavia Est. Si addormentò ed entrò in coma ipoglicemico a seguito dell’ultima iniezione di insulina che si era somministrata alle 6.
Poco più tardi, si svegliò improvvisamente sul pavimento di una stanza con una finestra. Era sola. Si sentiva come se fosse stata malmenata. Le doleva ovunque. Poteva sentire un rumore di treni e una voce che annunciava un treno per Praga. Ella ricordò che, poco prima, quando era in uno stato che più tardi descrisse sia come “coma” che come “semi-coma”, sentiva colpi contro il suo corpo, in particolare, calci sulle cosce e le gambe. Ricordò anche che fu colpita alla faccia. Ricordò persone in uniforme di poliziotto ma non fu in grado di specificare che di essi la stava picchiando descrivere quelle persone.
Subito dopo, venne ammanettata. Più tardi, nel corso dell’investigazione istituita su sua richiesta, affermò che si era probabilmente comportata in maniera inappropriata. A causa dello shock, non ricordava come si era comportata.
Fu quindi caricata su di un auto della polizia. Non fu picchiata mentre andava verso l’auto o vi era dentro.- (b) come esposti dal Governo
Il governo, nella sua versione dei fatti attinenti, fece affidamento sulle testimonianze rilasciate durante l’indagine dai poliziotti coinvolti nell’arresto della richiedente, vale a dire, D.R. e M.F. (che la arrestarono sul treno) e E.M. (che perquisì la richiedente alla stazione di polizia).
D.R. e M.F., in reazione alla resistenza della richiedente, la immobilizzarono. Inoltre, quando ella iniziò a comportarsi in modo più aggressivo e tentò di rendere loro impossibile di scortarla, D.R. colpì la richiedente sulle gambe due o tre volte con lo sfollagente. La richiedente era aggressive e usava espressioni volgari. La qual cosa confermava il loro sospetto che avesse bevuto.
Alla stazione di polizia, quando E.M. entrò nella cella in cui la richiedente era rinchiusa, disse che la richiedente stava resistendo e lottava con i poliziotti che la tenevano ferma. Li prendeva anche a calci. Secondo le parole di E.M., “appariva come una persona in preda ad uno stato di pazzia”. Guardando E.M., la richiedente urlò: “cosa fa qui questa puttana?” In reazione al comportamento della richiedente, I poliziotti usarono la forza fisica contro di lei per bloccarle le mani e le gambe, e tenendola sul pavimento per permettere ad E.M. di perquisire la richiedente. Da quel momento tutti i poliziotti che si occuparono della richiedente si convinsero che era in uno stato di intossicazione da alcolici e fu portata al centro di disintossicazione per alcolisti di Varsavia. I poliziotti appresero che la richiedente è diabetica solo più tardi nel corso delle indagini.- Fatti riguardanti la detenzione della richiedente nel Centro di disintossicazione dall’alcol di Varsavia
- (a) come esposti dalla richiedente
All’arrivo al centro di disintossicazione , la richiedente riferì immediatamente a W.Z., il dottore che l’accolse al centro, che era stata aggredita brutalmente dai poliziotti, che soffriva di diabete e che necessitava di cure mediche. Il Dottor W.Z. non ordinò nessun test dell’alito e non le misurò il polso. Quando ella gli mostrò le ferite, egli commentò: “Avrebbero dovuto picchiarti ancora più malamente”. Non si occupò di lei. Quando menzionò che soffriva di diabete, non la ascoltò, rifiutò di parlarle e ordinò ai suoi collaboratori di accompagnarla in camerata. La condussero là e la legarono al letto.
Qualche tempo dopo, quando il secondo medico, W.B., le parlò, era ancora legata al letto. Gli disse che aveva bisogno di un’iniezione di insulina alle 6 della mattina seguente. Chiese di fare il test dell’alito, che le fu fatto; comunque, lo staff del centro si rifiutò di informarla sui risultati, dicendo: “Non è cosa che ti riguarda”. Successivamente, venne ancora legata al letto. Era il 19 Maggio 1995 quando apprese infine dal procuratore inquirente che il test dell’alito aveva mostrato una concentrazione di 1.70 per mille di alcol nel sangue.
Insomma, lei chiese per due volte al dottore di farle un’iniezione di insulina: il 19 Agosto 1994 verso le 23.00 e di nuovo il 20 Agosto 1994 intorno alle 6. Egli promise che le avrebbe portato le medicine prima del suo rilascio, ma non lo fece. Fu rilasciata il 20 Agosto 1994 alle 9.00. Siccome non pagò le spese del ricovero, il personale trattenne gli orecchini d’oro, che rimasero sotto la custodia del centro.- (b) come esposti dal Governo
Secondo il Governo, la richiedente venne ricoverata presso il centro il 19 Agosto 1994 intorno alle 18.00. Il medico che la esaminò, constatò che era intossicata e le lesioni sulle cosce e sulle natiche inflitte da uno sfollagente. Il medico descrisse la richiedente aggressiva e volgare. Secondo una nota della Sezione VI. 2 della scheda di registrazione della sua permanenza al centro di disintossicazione (vedi il seguente punto 5. Altre prove documentarie) alle 22.30 la richiedente dichiarò di non aver bevuto alcol e che soffriva di diabete. Fu allora che si sottomise al test dell’alito che mostrò una concentrazione di 1.70 per mille di alcol nel sangue. Non riferì al medico che era sotto terapia insulinica. Né aveva con se il cosiddetto “attestato che una persona è affetta da diabete” (ksiazeczka chorego na cukrzyce). Nessuno dei medici disse che i poliziotti avrebbero dovuto picchiarla ancor più malamente.
- Procedimenti penali istituiti su denuncia della richiedente
Il 23 agosto 1994, la richiedente presentò istanza al Procuratore regionale di Varsavia (Prokurator rejonowy), perché venisse avviata un’azione penale contro gli agenti di Polizia che l’avevano picchiata e detenuta in un Centro di disintossicazione dall’alcool.
Il 16 settembre 1994, la richiedente fu invitata a comparire davanti a B.S.-F, un magistrato dell’Ufficio di Procuratura di Varsavia (Prokuratura Rejonowa), per presentare una formale denuncia di reato (zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa); il documento in questione riportava quanto segue:“...Il 19 agosto 1994, viaggiavo in treno da Lowicz a Varsavia Est... Essendomi addormentata, mi svegliai in un commissariato di polizia. Credo che fosse nella stazione di Varsavia Est, (poiché) sentivo il rumore dei treni e una voce che annunciava un treno per Praga. Al commissariato sono stata picchiata... cioè schiaffeggiata; sentii anche di essere presa a calci sulle gambe ed ero circondata da poliziotti. In quel momento ero in una condizione di semicoma. Non sono in grado di dire o riconoscere quale dei poliziotti mi picchiasse; non lo ricordo. A causa delle botte ricevute, mi faceva male tutto il corpo. Avevo dei lividi sulle gambe e gonfiori sulla testa. Voglio sottolineare che dal 1971 soffro di diabete, sebbene, durante l’incidente in questione, non avessi con me il certificato (di persona ammalata di diabete)...”
Nello stesso giorno, il procuratore ascoltò la deposizione della richiedente. Questa è la parte attinente di tale verbale:
“...Durante gli ultimi due anni,mi sono capitati spesso episodi di coma diabetico in estate: in media, mi accadono 4 - 5 volte durante l’estate. (In tali momenti) perdo coscienza e non so cosa mi capiti. Non posso controllare il mio comportamento; sintomi (tipici) sono il tremore di mani e palpebre e sudorazione profusa...Durante il coma posso comportarmi in modo aggressivo, quando qualcuno tenti di svegliarmi e di farmi alzare...Il mio stato potrebbe sembrare simile a quello provocato da ebbrezza...
Il 19 agosto 1994, (mentre) viaggiavo in treno da sola, non ero sotto l’influsso dell’alcool, né intossicata da droghe. Avevo fatto la mia iniezione di insulina alle 6 del mattino... mi addormentai; ciò avvenne per una ipoglicemia. Non so a che ora mi risvegliai: non era ancora buio. Ero in un posto di polizia: penso che fosse quello nella stazione ferroviaria di Varsavia...(sentii) treni e un altoparlante che annunciava un treno per Praga. Precedentemente, non ero stata cosciente di dove mi trovassi né di che cosa mi fosse accaduto: ero in coma diabetico. Non so chi mi abbia portato al posto di polizia, ma sono sicura di non aver avuto lesioni o ferite prima . Mi trovai (sdraiata) sul pavimento...Quando mi svegliai ero sola e, dopo un po’, mi resi conto che ero stata picchiata. Mi faceva male tutto il corpo, cosa che non poteva essere per effetto dello (stato di coma)...Mi ricordai che, durante il coma, essendo già al posto di polizia, avevo avuto la sensazione di ricevere delle botte, in particolare, calci sulle parti superiori e inferiori delle gambe. Ricordo anche che fui schiaffeggiata. Non ricordo il numero e l’intensità dei colpi, poiché i miei sensi erano resi ottusi dal coma. I colpi erano stati, però, abbastanza forti da aver prodotto un largo ematoma sulla mia coscia destra e altri lividi, descritti da un medico...Non so chi mi abbia picchiato e per quanto tempo. Erano, però, persone in uniforme della polizia...Non posso descrivere quegli agenti... Quando mi svegliai, o per meglio dire quando ripresi conoscenza, ero sola nella stanza... Ero sotto choc, a causa della situazione. Dopo poco, fui ammanettata, poiché mi ero probabilmente comportata male. Non so dire come mi fossi comportata, poiché ero ancora sotto choc. Poi, fui accompagnata ad una automobile e, durante il percorso in auto, non fui picchiata...Fui condotta al Centro di disintossicazione dall’alcool (di Varsavia)...
La prima persona a cui dissi che ero diabetica fu un medico di tale Centro...Gli mostrai le lesioni ricevute al posto di polizia. Egli commentò: “Gli agenti avrebbero dovuto picchiarla ancora peggio”. Non mi dette alcuna assistenza e si comportò senza alcun riguardo verso di me. Non credo che il mio stato richiedesse assistenza immediata, ma il dottore non si interessò particolarmente al mio diabete. Forse ciò fu dovuto al gran numero di persone, che erano in attesa di essere visitate da lui. Chiesi anche l’aiuto di un altro medico, ma egli ignorò la mia richiesta. Questo è tutto ciò che ho da dire...”Il 17 ottobre 1994 il Procuratore distrettuale della zona Praga-Nord di Varsavia aprì un’inchiesta ”riguardante un abuso di potere da parte di agenti del commissariato di polizia della stazione ferroviaria di Varsavia Est, nell’esercizio delle loro funzioni, da cui è risultata la violazione dei diritti personali (della richiedente) il 19 agosto 1994 e con il dubbio “che la trasgressione specificata nella sezione 142 del Decreto di polizia del 1990 sia stata commessa contro (la richiedente)”.
Il 22 dicembre 1994, il magistrato inquirente ascoltò la deposizione di D.R. Il documento in questione riportava quanto segue:“...Non ricordo la data e l’ora esatte, ma essendomi stata mostrata la copia del mio resoconto, ho visto che era il 19 agosto 1994, alle ore 17 circa . Mi recai al marciapiede del binario insieme a M.F....Qualcuno in servizio sul treno...ci disse che una passeggera non voleva scendere e che non riuscivano a risolvere la cosa. Quando salimmo sul treno, vedemmo una donna semisdraiata sul sedile, con la testa appoggiata al finestrino...Non dormiva. Appariva e si comportava come una persona intossicata. Diceva ininterrottamente frasi volgari, non dirette a qualcuno in particolare. Poiché il treno era già in ritardo e doveva ripartire, io e M.F. facemmo scendere quella donna dal vagone sulla banchina, portandola in braccio e portando con noi i suoi bagagli. In un primo momento, ella non dette segni di resistenza, ma solo continuò a proferire parolacce. Cercando di capire in che stato fosse, la lasciammo, ma ella perse subito l’equilibrio e non riuscì a fare un passo; dovemmo reggerla per impedire che cadesse a terra. Poiché pensavamo che la donna fosse molto ubriaca, decidemmo di portarla al commissariato, senza prima controllare i suoi documenti. Cominciammo ad accompagnarla, sorreggendola, ma ella cercò di sedersi, di fermarsi e di puntare i piedi al pavimento. Provammo a costringerla a seguirci, torcendole le braccia, ma ciò la fece infuriare ancora di più. In un sottopassaggio, divenne aggressiva e cominciò a insultarci, dibattendosi per liberarsi e fuggire. Non ricordo se cercò anche di colpirci. A quel punto, dato che non riuscivamo a tenerla a bada, usammo gli sfollagente. Ricordo di aver colpito la donna sulle gambe due o tre volte, ma non forte. Non ricordo se anche M.F. la colpì con lo sfollagente. Dopo di ciò, la donna si calmò un poco e riuscimmo a portarla in commissariato. Fu messa in una cella e poi andammo a cercare E.M. (per chiederle) di perquisirla. Quando E.M. entrò nella cella, la donna cominciò a insultarla e, comportandosi aggressivamente, non permise che la toccasse. E.M. ci chiese di aiutarla. Io e altri due agenti (M.F. non era presente in quel momento) dovemmo tener ferma a forza (la richiedente). Le afferrammo gambe e braccia e la costringemmo a sdraiarsi sul pavimento, tenendola ferma, per permettere a E.M. di perquisirla. La donna ancora si dibatteva, scalciava e ci insultava. Non fu trovato nulla su di lei.... Né io, né altri schiaffeggiammo quella donna.... Poi la lasciai e attesi l’auto di servizio che doveva portarla al Centro di disintossicazione di Varsavia. Durante l’attesa, la donna tirava calci alla porta della cella... Sono sicuro che quella donna era ubriaca: puzzava di alcool e si comportava da ubriaca. Credo che le nostre azioni fossero sempre improntate a correttezza e che certamente non esagerammo nell’uso della forza contro di lei. Seppi che soffriva di diabete solo quando cominciò l’inchiesta. Ella non aveva con sé alcun documento concernente la sua malattia...”
Il 5 gennaio 1995, il magistrato inquirente ascoltò la deposizione di M.F. Questa é la parte pertinente del documento in questione:
“...A causa del tempo trascorso, non ricordo esattamente il fatto. Dopo aver preso visione della copia del mio resoconto, ricordo che il 19 agosto 1994....mi recai con D.R. al 7.mo binario; (un) capotreno ci informò....che una donna ubriaca non voleva scendere dal treno. Subito lo accompagnai dalla donna... Ella sembrava essere in grave stato di ebbrezza; giaceva sul sedile e, quando ci vide con l’uniforme della polizia, cominciò ad insultarci. Si sentiva in modo evidente l’odore di alcool nel suo alito. Il capotreno ci chiese di portarla giù dal treno; ella si dibatteva e ci insultava senza interruzione. Quando entrammo in un sottopassaggio, si sedette dicendo che non aveva intenzione di venire con noi al commissariato e si rifiutò di darci i suoi dati personali. Non ricordo se le torcemmo le braccia sulla schiena o usammo altri modi per tenerla ferma; certamente la conducemmo sostenendola per le braccia. Sono sicuro di non averla colpita con il mio sfollagente. Non ricordo se D.R. usò il suo, ma potrebbe essere così, poiché la donna era aggressiva e ci impediva di eseguire quanto dovevamo fare. So che la portammo al posto di polizia, sebbene ella opponesse resistenza. Poi D.R. si occupò della cosa, dato che io avevo la mia pausa per la cena. Non so che cosa in seguito sia accaduto alla donna. Posso solo aggiungere che, durante l’intero incidente, pensai che ella fosse ubriaca. Ho saputo solo oggi che soffriva di diabete. In quel momento, non aveva con sé alcun documento che dimostrasse il suo stato di malattia....”
Il 6 gennaio 1995 il procuratore sospese l’inchiesta, accertando che non era stato commesso alcun reato. Ritenne che gli atti compiuti dagli agenti di polizia contro la richiedente fossero stati del tutto legittimi. Essi avevano buone ragioni di credere che ella fosse ubriaca e avevano preso corretti provvedimenti, senza abusare del loro potere. Inoltre, riferendosi alle deposizioni raccolte durante l’inchiesta, il procuratore sottolineò che le lesioni riportate dalla richiedente erano derivate dal suo comportamento aggressivo e dai tentativi dei poliziotti di stroncare le sue resistenze.
La richiedente fece appello contro tale sentenza alla Procura regionale di Varsavia (Prokurator Wojewòdzki).
Ella sostenne, fra l’altro, che al momento dei fatti era stata in coma ipoglicemico, che la sua detenzione era stata illegale e che gli agenti di polizia l’avevano trattata con violenza, picchiandola e dandole calci alle gambe. Ella fece riferimento, in particolare, al certificato medico del 21 agosto 1994, che elencava le lesioni ricevute (vedi sotto 4. Documentazione medica fornita dalle parti).Il 28 aprile 1995 il Procuratore regionale di Varsavia annullò la sentenza contestata e richiese un’ulteriore inchiesta, ritenendo, fra l’altro,che:
“...è fuori questione che (la richiedente) sia stata picchiata brutalmente e presa a calci dagli agenti di polizia e che, in conseguenza di ciò, abbia subito danni corporali, nell’accezione dell’Articolo 156 § 2 del Codice penale...
Quando D.R. e l’altro agente di polizia furono interrogati, dichiararono che durante l’incidente “(la richiedente) aveva l’aspetto e si comportava da ubriaca... usava parole insultanti... resisteva... aveva cercato di liberarsi a forza... il suo alito puzzava di alcool.” In tal caso, avrebbero dovuto, per prima cosa, aver accertato, con appropriate analisi del sangue, se le sue condizioni giustificassero la sua detenzione in un centro di disintossicazione dall’alcool...
(La richiedente) afferma che, al suo arrivo in tale Centro, informò un medico di essere diabetica e gli mostrò le lesioni ricevute. In tali circostanze, il disinteresse del dottore e la sua opinione che, come riferito (dalla richiedente), “la polizia avrebbe dovuto trattarla ancora peggio” dovrebbero essere attentamente esaminati in una futura inchiesta.
Le persone in questione dovrebbero essere interrogate e, se necessario, messe a confronto.(Dato che) le succitate circostanze non erano state prese in considerazione durante la prima inchiesta - senza contare (che non si era tenuto conto di) il comportamento illegale dei poliziotti - e poiché l’inchiesta si era limitata all’ascolto della testimonianza del(la richiedente) e dei due agenti di polizia implicati (il cui interesse era di presentare l’incidente nel modo a loro più favorevole), si reputa necessario un supplemento di indagine. In particolare (il procuratore inquirente) dovrà:
ascoltare con attenzione e diligenza la testimonianza non solo dei due agenti interessati (finora le loro dichiarazioni sono state vaghe), ma anche di tutti coloro che furono coinvolti nell’incidente per qualsiasi altra ragione. Ciò riguarda in particolare E.M., un’agente (che effettuò la perquisizione della richiedente). (Dovrebbe essere interrogata) su come (la richiedente) fu trattata durante la perquisizione; se aveva lividi sul corpo, se si era lamentata di essere stata picchiata; se l’agente, spontaneamente, si era occupata delle condizioni di salute della (richiedente); come si erano comportati gli altri poliziotti; perché, se vi era il sospetto che (la richiedente) fosse ubriaca, non fu fatto un prelievo di sangue, da analizzare prima della sua detenzione;
interrogare gli altri agenti di polizia, compreso il dirigente del (posto di polizia ferroviaria di Varsavia - Est), per chiarire se avesse istruito il suo personale su come trattare un arrestato, non sicuramente in stato di ubriachezza;
interrogare il medico (e il personale del Centro di disintossicazione di Varsavia) per stabilire quali siano le regole di ammissione al Centro; quali provvedimenti vennero presi dal medico; se, dopo l’esame (della richiedente), egli fosse sicuro dello stato di ebbrezza di lei, e, in tal caso, quali fossero i sintomi indicativi di tale stato; quali provvedimenti prese dopo che fu informato da lei della propria malattia; cosa intendesse dicendole che “la polizia avrebbe dovuto picchiarla ancora peggio”; se, a suo giudizio, un diabetico merita di essere picchiato invece di avere immediata assistenza e cure appropriate?;
ottenere informazioni da un medico specialista (diabetologo), per stabilire i sintomi del diabete; se un coma ipoglicemico possa portare a un comportamento aggressivo e se il diabete possa prendere alcuni aspetti di, o essere scambiato con, uno stato di ebbrezza; se essere sotto trattamento con farmaci (e, in tal caso, con quali) possa portare ad emanare un odore simile a quello dell’alcool?
Le succitate testimonianze (o qualsiasi altra che possa essere necessaria) saranno ottenute durante l’ulteriore indagine... per chiarire in modo obbiettivo i fatti del caso e il comportamento dei possibili colpevoli...
Stando così le cose, la sentenza contestata sarà annullata come prematura”.
Il 16 maggio 1995 il procuratore inquirente interrogò E.M. La parte rilevante della trascrizione di tale testimonianza dice:
“Ricordo un fatto che ebbe luogo l’estate scorsa, quando una donna, dal comportamento molto aggressivo e con l’aspetto di persona molto ubriaca fu portata al posto di polizia. Probabilmente, tale fatto accadde il 19 agosto 1994...
Alle ore 18 circa, credo, D.R. mi chiese di perquisire una donna, che doveva essere trasferita al Centro di disintossicazione. Entrando nella stanza, vidi due o tre agenti che cercavano di tener ferma la donna; ella si dibatteva e si comportava in modo aggressivo. A prima vista sembrava molto ubriaca. Non ricordo i nomi dei poliziotti che tenevano ferma la donna, impedendole di dibattersi. Quando entrai nella stanza con D.R., ella tirava calci agli agenti che cercavano di bloccarla e si comportava come una pazza. Mentre entravo, gridò: “che fa qui quella puttana?” A parte ciò, gridava in continuazione, imprecando contro tutti i poliziotti e usando parole volgari; non ricordo esattamente quali, poiché cercavo di non farci caso.
Quando D.R. le disse che ero venuta a perquisirla, prima del suo trasferimento al Centro di disintossicazione, divenne ancora più furiosa. Non so trovare le parole adatte per descrivere quanto volgare e aggressiva fosse la donna in quel momento. Gli agenti riuscivano a stento a impedirle di scalciare e lottare. Perciò dissi all’agente D.R. che non mi sentivo di fare la perquisizione, dato che occorrevano quattro giovanotti, per tenerla ferma. Dopo un po’, gli agenti riuscirono a buttarla sul pavimento ed allora fu possibile frugare rapidamente nelle sue tasche, per controllare che non avesse con sé oggetti taglienti o pericolosi... Dissi a D.R. di portarla al Centro di disintossicazione al più presto, in modo che un dottore potesse visitarla e tornai nel mio ufficio. Non ebbi più notizie di quella donna in seguito e sono certa che fu condotta al Centro di disintossicazione.
....Secondo me, i sintomi seguenti indicavano che la donna era in grave stato di ebbrezza: il suo alito puzzava chiaramente di alcool; borbottava e aveva uno sguardo “ da pazza “; tutto il suo comportamento era quello di una persona ubriaca. Sono molto sorpresa che ella sostenga di essere stata in coma diabetico. Credo che non fosse così e, come prova di ciò, posso dire che quando entrai nella sua cella, ella fu in grado di vedermi e di notare che ero una donna; non penso che una persona in coma possa notare tali cose. Penso che non le sia stata fatta un’analisi del sangue... perché, a quanto ne so, non si temeva che potesse commettere alcun reato.
I poliziotti la scortarono al commissariato per prendersene cura e non per punirla per la sua resistenza. Nel nostro commissariato non c’è un analizzatore del respiro. Sono dell’opinione che la cosa migliore da farsi, dato che era così aggressiva, fosse di condurla al Centro di disintossicazione, in modo che un medico potesse visitarla. Non penso che ci fosse bisogno di sottoporla ad una analisi del sangue. Durante il mio incontro con la donna, ella non dette alcuna indicazione di soffrire di diabete. Oltre ad imprecare contro tutti noi, non ci chiese niente. Non aveva con sé documenti riguardanti la sua malattia. Se ce ne avesse informato o se ne avessimo avuto anche il minimo sospetto, ella avrebbe ricevuto immediatamente le cure mediche necessarie...
Quanto al modo in cui fu trattata durante la perquisizione, tutto si svolse esattamente come ho detto prima...
Non so nulla delle percosse ricevute da lei. Nessuno la picchiò in mia presenza e non sono a conoscenza di cosa avvenne prima o dopo la mia presenza in cella . Vidi la faccia e le mani della donna e non notai alcun segno di percosse né di altre lesioni. Non vidi l’intero corpo e non posso dire se ci fossero lesioni. (La richiedente) non si lamentò di essere stata picchiata.”La testimone, richiesta se avesse mostrato interesse alcuno allo stato di salute della donna, rispose:
“Mostrai interesse, dicendo agli agenti di polizia di condurla,a causa del suo stato di furore, al Centro di disintossicazione in modo che potesse essere visitata da un dottore. Penso che D.R. e gli altri agenti, di cui non conosco i nomi, si comportarono in modo adeguato alla situazione. Non vidi nessuno di loro picchiarla, le tenevano solo ferme le mani, in modo che non potesse dibattersi o far male a qualcuno. Penso che se quella donna riportò delle lesioni quel giorno, se le procurò lei stessa e furono la conseguenza del suo dibattersi e cercare di liberarsi dai poliziotti...”Il 19 maggio 1995, il magistrato inquirente ascoltò ancora la richiedente. Il resoconto della sua testimonianza dice, nella parte rilevante:
“...Con la presente confermo tutto ciò che ho già detto... Aggiungo che il 19 agosto 1994, non ho bevuto nulla di alcoolico... Ricordo che...nel centro di disintossicazione, su mia richiesta, fu eseguita un’analisi dell’alito... non sono stata informata del risultato. Non so come sia possibile che sia stata trovata una concentrazione di 1.70 per mille di alcool nel mio sangue...
Riguardo ai fatti che ebbero luogo al posto di polizia, confermo interamente ciò che ho già detto davanti al magistrato il 16 settembre 1994 e non ho altro da aggiungere. Confermo anche la descrizione dei fatti presso il Centro di disintossicazione data da me (quel giorno) e posso solo aggiungere che dissi al dottore che avrei dovuto avere una somministrazione di insulina alle 7 del mattino. Egli promise di farmela avere. La mattina dopo, ricordai questa richiesta al personale ma essi mi presero in giro e non mi fu somministata insulina....
Confermo che durante tale episodio, mi comportai in modo aggressivo con i poliziotti; ricordo che lottai e cercai di liberarmi e che usai parole volgari. Vorrei spiegare che la mia aggressività era dovuta al mio stato di coma e di malessere. Credo che i poliziotti non avrebbero dovuto picchiarmi e prendermi a calci anche se sembravo ubriaca e mi comportavo in modo aggressivo. Ricordo con certezza che sono stata presa a calci... Non so se dissi ai poliziotti che ero malata; sicuramente lo dissi quando fui ricoverata al Centro di disintossicazione. Non ricordo se al posto di polizia fu eseguita una perquisizione da un’agente (donna)...Ricordo che mi comportai con aggressività anche al Centro di disintossicazione, ma, in quel momento mi sentivo meglio e il mio comportamento era dovuto alla frustrazione per non riuscire a far capire al dottore che ero malata e che non potevo restare al Centro fino al giorno dopo - il dottore non sembrava dar peso a (le mie proteste)....Chiedo un risarcimento e voglio che il mio caso sia portato in tribunale...
Ho motivo di lagnarmi del dottore (perché) quando gli mostrai i lividi che avevo sulle gambe disse che i poliziotti avrebbero dovuto picchiarmi ancora di più. ... Non avrei risentimento contro a poliziotti, se mi avessero colpito solo con gli sfollagente, ma non posso accettare che mi abbiano preso a calci. ...”
Il 19 maggio 1995, il magistrato inquirente richiese che fosse procurata un’attestazione medica . Chiese a M.P., uno specialista di medicina legale, di preparare una relazione, rispondendo alle domande seguenti:
“1. Quali sono i sintomi del diabete? Il cosiddetto “coma” può avere come conseguenza un comportamento aggressivo o (simile a quello tipico dell’) ebbrezza?
2. Può l’assunzione di medicine (e in tal caso di quali?) da parte di un diabetico far sì che egli/ella emani un odore simile a quello dell’alcool?
3. È possibile che il risultato dell’analisi del respiro effettuata sulla richiedente fosse erroneo, a causa, per esempio, di un livello alto di acetone nel respiro di lei?
4. È difficile distinguere il comportamento di un diabetico in coma da quello di una persona ubriaca?
5. Come possono essere classificate le lesioni subite dal(la richiedente), secondo gli articoli pertinenti del Codice penale? Tali lesioni furono causate nel modo descritto da lei o piuttosto in quello descritto nella testimonianza degli agenti di polizia?”
Lo specialista presentò la sua relazione il 22 maggio 1995. Le parti pertinenti di tale relazione sono trascritte sotto ( vedi 4. Documentazione medica presentata dalle parti ).
Il 23 maggio 1995 il magistrato inquirente ascoltò la testimonianza di W.Z., un medico del Centro di disintossicazione dall’alcool. La parte pertinente di tale verbale dice:
“Oggi non sono in grado di ricordare come si svolse l’ammissione e la permanenza (della richiedente) il 19 agosto 1994. Io faccio ricoverare 80-100 pazienti al giorno, non posso quindi ricordarli uno per uno e, inoltre, il fatto in questione ebbe luogo quasi un anno fa. La sola cosa che posso dire, dopo aver consultato la scheda della sua permanenza al Centro, è che ero il medico di turno, che ricoverò (la richiedente) al Centro. La scheda riporta che la paziente era volgare e aggressiva. All’esame della paziente, trovai che vi erano degli ematomi sulle sue natiche e cosce, dovuti a colpi di sfollagente. Dato che la paziente era in uno stato di eccitamento psicomotorio, le fu dato, per iniezione, un calmante (Ataraks) e fu prescritto che fosse legata al letto. Sulla scheda c’è anche una nota del dottor W. - no, pensandoci meglio, credo che sia la calligrafia del dottor (W) B. - che dice che la paziente ammise di aver bevuto vodka e che disse di soffrire di diabete. Fu dunque sottoposta ad un test con un glucometro. (Tale test) si esegue pungendo un dito e analizzando la goccia di sangue, una goccia è sufficiente per l’analisi.. Il risultato fu 170 mg %. La paziente non parlò al dottore di altri problemi di salute. Posso aggiungere che, dopo il suo ricovero al Centro, fu eseguita l’analisi dell’alito, che dette il risultato di 1.70 per mille. Credo che sia possibile che la paziente fosse in tale ststo da non accorgersi che fu eseguito il test del glucosio. Se la paziente mi avesse reso noto che era diabetica, l’avrei sicuramente scritto sulla scheda di ricovero e fatto l’analisi del glucosio. Sarebbe poi stata ricoverata nel Centro, poiché ammettiamo anche persone diabetiche. Un diabetico può bere alcool, senza particolari conseguenze negative. La scheda riporta che la paziente era in un moderato stato di ebbrezza e che la sua permanenza nel Centro di disintossicazione era molto consigliabile. Non ricordo affatto di essere stato scortese con la paziente né di aver detto che i poliziotti avrebbero dovuto picchiarla ancora di più. Né io né alcun altro dei medici che collaborano con me siamo mai sgarbati con i pazienti, né ci rivolgeremmo mai ad una paziente in tal modo...”
Il 24 maggio 1995 il magistrato inquirente ascoltò la deposizione di A.S., uno dei poliziotti del posto di polizia della stazione di Varsavia Est, che era in servizio il 19 agosto 1994. A.S. disse che , dato il tempo passato, non ricordava se, in quel giorno, ci fosse stato un caso che riguardava una donna ubriaca.
Il 25 maggio 1995, il magistrato ascoltò la deposizione di W.B., un medico del Centro di disintossicazione dall’alcool di Varsavia. La parte rilevante del verbale di quest’ultima testimonianza riporta quanto segue:
“... Oggi, non riesco a ricordare assolutamente alcun caso riguardante una donna che, secondo l’accusa, soffriva di diabete e che fu ricoverata al Centro il 9 agosto 1994. Quanto dirò, sarà solo la ripetizione di quanto scritto sulla scheda che documenta il suo ricovero al Centro di disintossicazione. Sulla base di ciò, posso dire che (la richiedente) fu fatta entrare al Centro quel giorno. Durante la procedura di ricovero e la visita, si comportò in modo molto aggressivo e volgare sia con il personale medico che con le altre persone, che erano di turno quel giorno.
Non ero presente personalmente alla visita fatta alla donna; ella fu visitata dal dottor (W.) Z. La scheda riguardante la sua permanenza al Centro riporta che alle 18.55 non disse di avere alcun problema di salute. Dopo tre ore e mezzo, durante un giro di controllo, la richiedente dichiarò di non aver bevuto alcool e mi disse che soffriva di diabete. Per tale ragione, feci un’analisi del respiro alle ore 23 e il risultato fu 1.70 per mille, che confermò che la donna era intossicata dall’alcool. La scheda non indica che eseguii un test con un glucometro. Penso che il dottor (W.) Z. non riuscì a leggere correttamente la mia grafia sulla scheda, cioè - è una copia, feci un’annotazione riguardante il test con l’analizzatore del respiro. Basandomi sulla scheda, posso dire che dopo aver effettuato l’analisi del respiro, ritenni che la donna non dicesse la verità, cioè, che non potesse dire nulla di attendibile riguardo il suo stato di salute. Non riesco a ricordare ora se eseguii o no un test del glucosio. Esaminai quella donna anche il 20 agosto 1994 , alle 8.30 circa, prima che fosse dimessa dal Centro. Anche in quel momento, ella non dichiarò di soffrire di alcuna malattia. Se la donna mi avesse detto che soffriva di diabete e che aveva bisogno di insulina, durante il mio giro alle 22,30, le avrei controllato il livello di glucosio nel sangue e accertato se fosse necessario somministrarle insulina durante la notte. Dalla scheda risulta che la donna non disse di aver bisogno di una iniezione di insulina, quando fu dimessa dal Centro. Al momento del ricovero, non aveva con sé il certificato di diabetica, com’è obbligatorio, sulla base del quale avremmo potuto valutare la sua condizione. ...
Sono sicuro che la donna era in stato di ebbrezza, cosa confermata dall’analisi del respiro. Quando la donna mi disse che era diabetica, non presi provvedimenti, perché mi parve che, anche se fosse vero che era malata, le sue condizioni generali non sembravano indicare alcun pericolo di vita. Non avevo alcun motivo di pensare che fosse malata, se non le sue parole di ubriaca. Avrebbe dovuto dirmi se assumeva insulina o ipoglicemici orali, ma non ebbi alcuna informazione in proposito. Non ricordo di aver detto che “i poliziotti avrebbero dovuto picchiarla ancora di più ” dopo aver visto le sue condizioni. Sulla base della scheda, posso aggiungere che la condizione in cui era la donna - stato di ebbrezza - giustificava la sua detenzione al Centro, poiché il suo comportamento avrebbe potuto essere pericoloso per lei stessa o per altri. ...”
Il 30 maggio 1995, il procuratore del distretto di Varsavia - Praga Nord interruppe nuovamente l’inchiesta, trovando che non erano stati commessi reati. Tale sentenza decretava, inter alia, quanto segue:
“... Tutta la documentazione ottenuta nel corso dell’inchiesta supplementare conferma solo che le misure adottate dalla polizia nei confronti della richiedente sono rimaste nei limiti della legalità ( “ miescily sie w granicach przyslugujacych im uprawnien “). Le dichiarazioni di D.R., F.M. e E.M. sono logiche e tra loro coerenti e indicano inequivocabilmente che (la richiedente) si comportò come una persona in stato di ebbrezza.
È significativo che mentre (la richiedente) ammette che dopo (essere stata svegliata) potrebbe essersi comportata in modo aggressivo, agendo in stato di incoscienza, si accorse senza dubbio della persona che entrò nella cella per la perquisizione. Come ha testimoniato E.M.: quando ella entrò nella cella, (la richiedente) la notò immediatamente e si rese conto che aveva a che fare con una donna. È quindi difficile negare la credibilità delle dichiarazioni degli agenti di polizia, riguardo alle circostanze dell’arresto (della richiedente), tanto più che (quest’ultima) ha ammesso che ricordava a stento i fatti svoltisi al commissariato di polizia.
L’intenzione dei poliziotti, mentre conducevano (la richiedente) al posto di polizia - e, per far questo, dovettero ricorrere all’uso di uno sfollagente - non era di punirla per il suo comportamento, ma di impedire che corresse pericoli. Quali fossero le loro (vere) intenzioni è dimostrato dal loro tentativo di toglierle gli orecchini, che avevano punte aguzze - che avrebbero potuto ferirla - e poi la loro (decisione) di non farlo, per paura di farle male.
Le circostanze del ritrovamento (della richiedente) sul treno, il suo comportamento volgare, il modo di parlare confuso, la sua incapacità di stare in piedi e, in primo luogo, l’odore di alcool, autorizzarono i poliziotti a pensare che stavano trattando con una persona ubriaca e ad applicare i provvedimenti in uso in tale situazione.
Non fu possibile analizzare il sangue o il respiro della (richiedente), poiché la polizia non disponeva della necessaria attrezzatura. ... Quella di condurla al Centro di disintossicazione fu una decisione di routine. Ella poteva essere un pericolo, non solo per altri, ma per se stessa e questa fu la ragione per cui fu presa la decisione immediata di portarla al Centro di disintossicazione. Non vi erano sospetti che avesse commesso alcun reato; piuttosto, il suo comportamento molto aggressivo e l’impossibilità di poterla interrogare indussero i poliziotti a prendere la decisione più corretta (di farla ricoverare in tale Centro).
Secondo una relazione presentata da M.P., un medico legale, ella si trovava in stato di ebbrezza e, di conseguenza, si comportava in modo aggressivo e poteva essere arrestata nel modo usato da D.R. e M.F. ...
Sulla base della relazione dello specialista, rimane da stabilire se (la richiedente) avesse o no sintomi di un coma diabetico o ipoglicemico. Vi erano sicuramente,tuttavia, i sintomi di intossicazione da alcool (confermati dal test pertinente, che dava un risultato di 1.70 per mille di alcool nel suo sangue) e, su tale base, è legittimo concludere che in quello specifico giorno, dopo le ore 17, (la richiedente) fosse ubriaca e che la sua malattia fosse un fatto di secondaria importanza. ...
Nel suo appello, (la richiedente) sottolineò particolarmente i modi - secondo lei - brutali, con cui fu trattata dai poliziotti, durante l’incidente in questione e il fatto che essi non presero in considerazione la sua malattia. Queste argomentazioni sono prive di fondamento. Accingendosi a viaggiare, ella non aveva preso con sé alcun documento, neppure quelli riguardanti la sua malattia. ... Informò il dottore della sua malattia...solamente alle ore 23, cioè, sei ore dopo l’arresto. Sembra ovvio e credibile che i poliziotti le avrebbero certamente fornito assistenza medica, se fossero stati informati della sua malattia. ...
La sua spiegazione che aveva agito in stato di incoscienza e che non riusciva a ricordare le circostanze del suo arresto non è coerente; per esempio, il suo oblio riguardava fatti importanti come l’ammanettamento e la perquisizione, mentre poteva ricordare cosa avesse detto al dottore e chi l’avesse condotta al Centro ed era stata in grado di distinguere fra essere colpita con uno sfollagente e essere presa a calci. Questa incoerenza, in modo particolare per quanto concerne le percosse, non dà motivo di credere che i poliziotti abbiano agito così, tanto più che il certificato medico emesso dall’Ospedale di Skierniewice e le annotazioni fatte (dai dottori) sulla scheda del ricovero di lei al Centro di disintossicazione dimostrano il contrario. I due certificati descrivono (lo stato della richiedente) come lesioni ad ambedue gli arti inferiori, lividi su ambedue le cosce e le gambe in forma di strisce; il che indica che erano stati causati dall’uso di uno sfollagente. Nessuna lesione al viso, benché denunciata dalla richiedente, fu notata né dagli agenti di polizia, né dal personale del Centro di disintossicazione, né dai dottori che la visitarono, in relazione all’incidente in questione.
Le summenzionate conclusioni sul fatto sono state tratte sulla base delle deposizioni dei seguenti testimoni: D.R, M.F., E.M. e A.S., i dottori del centro di disintossicazione W.Z e W.B. e la già citata relazione del medico legale. ...
Valutando i fatti di tale caso nell’insieme, si deve sottolineare che tutti i provvedimenti messi in atto dai poliziotti contro la richiedente si dimostrarono del tutto giusti. Gli agenti avevano buone ragioni di credere di star trattando con una persona ebbra e aggressiva e presero i provvedimenti adeguati - senza eccedere nei loro poteri. Inoltre non erano al corrente del fatto che ella fosse malata, poiché non aveva con sé il (cosiddetto) certificato di diabetica.
Il materiale raccolto durante l’inchiesta giustifica la conclusione che le lesioni subite dalla richiedente erano il risultato del suo comportamento aggressivo e dei tentativi dei poliziotti di gestirlo. È quindi del tutto giustificato considerare che gli agenti coinvolti non abusarono del loro potere e, perciò, i loro atti non costituiscono un reato. ...”
Il 13 novembre 1995, sull’appello della richiedente, il Procuratore regionale di Varsavia confermò la decisione del procuratore di prima istanza e le sue motivazioni, sottolineando che le lesioni subite dalla richiedente potrebbero essere il risultato sia di calci o pugni, sia di colpi di sfollagente, il che, nell’opinione del Procuratore Regionale, non corroborava la versione di lei dell’incidente in questione.
- Documentazione medica presentata dalle parti
Il 28 agosto 1994 la richiedente fu visitata da un perito medico, nominato dal tribunale. Egli preparò una relazione, che diceva quanto segue:
“Il 21 agosto 1994, ho visitato la sig.ra H.D., residente a Samice, carta d’identità No. 6768205. Ella dichiara che il 19 agosto 1994 è stata picchiata da tre poliziotti. Il fatto è avvenuto fra le 18 e le 20 alla stazione di Varsavia - Est. In particolare, essi l’ hanno presa a calci sulle gambe.
Ella lamenta dolori al retrosterno, alle gambe e alla mano sinistra.
(Dopo averla esaminata), constato (le seguenti lesioni):
Sugli arti inferiori si notano sei lividure bluastre delle misure seguenti:
a/ 13 cm x 9 cm;
b/ 12 cm x 13 cm;
c/ 8 cm x 9 cm;
d/ 4 cm x 4,5 cm;
e/ 20 cm x 19 cm;
f/ 8 cm x 10 cm.Accludo un certificato emesso dall’ Ospedale regionale di Skierniewice.
Attesto che le lesioni summenzionate equivalgono a un danno corporale ai sensi dell’ Articolo 156 § 2 del Codice penale, risultante in un periodo di malattia non eccedente i sette giorni.
Timbro: Ambulatorio. Dottore in medicina F.(...) K.(...), chirurgo, internista e medico legale. (Firma illeggibile).”
Il certificato summenzionato dell’ Ospedale regionale di Skierniewice, emesso il 21 agosto 1994, diceva:
“Documento medico no. 7749.
La signora (H.D.), di anni 42, ha ricevuto assistenza medica il 21 agosto 1994.
Diagnosi: Lesioni su ambedue le gambe, con ematomi sulle cosce. Mobilità delle articolazioni: normale.
Indolenzimento nella parte destra del petto e nella regione paraspinale. Trattamento per diabete. Al momento non richiede trattamento ospedaliero. ... (firmato da un medico).”Il 22 agosto 1994 M.S., specialista in medicina interna e diabete, rilasciò un certificato medico, che dichiarava:
“La paziente ( H.D.) soffre dal 1971 di diabete di tipo 1 (insulino-dipendente). Ha ipoglicemie associate con aggressività. Nel giugno1994, è stata ricoverata nel reparto di medicina interna con una diagnosi di neuroglicopenia (un disturbo caratterizzato da sintomi come difficoltà di concentrazione, cambiamento di umore, irritabilità, vertigini, mal di testa, stanchezza, stato confusionale e, in seguito, convulsioni e coma), che si verificò fra le ore 15 e le 16. ...”
Il 22 maggio 1995 M.P., un medico legale, sottopose la relazione seguente al magistrato inquirente:
“...(Dalla documentazione presentata si deduce che) H.D. soffre di diabete insulino-dipendente e... che é stata ricoverata recentemente per ipoglicemia cerebrale. Alle ore 6 del giorno in questione si iniettò la prescritta dose di insulina. Alle 15.36, partì dalla stazione ferroviaria di Skierniewice e alle 17.15 giaceva addormentata su un sedile nel medesimo treno, alla stazione di Varsavia Est. Fu obbligata con la forza a scendere dal treno e fu picchiata con uno sfollagente, sui glutei e sulle cosce. Fu poi condotta ad un Centro di disintossicazione, dove si constatò che ella presentava i sintomi clinici dell’intossicazione da alcool e una concentrazione di alcool nel sangue di 1.70 per mille. Non ci fu constatazione, né descrizione di uno stato grave di salute, presentato dalla vittima, né respiro affrettato, pelle secca, né polso rapido e debole. ...
(In questo caso) i sintomi clinici descritti nei documenti medici sono tipici dell’intossicazione da alcool e caratterizzano la seconda fase (euforica) di tale intossicazione. ...
Si può, insomma, asserire che nel caso di H.D. non si sono osservati sintomi di coma diabetico o ipoglicemico.
D’altra parte, sono stati osservati sintomi della seconda fase di un’intossicazione da alcool (confermati dai risultati di un’ analisi obiettiva). Per queste ragioni, si può presumere che, dopo le ore 17 del giorno in questione, la vittima fosse intossicata e non in coma diabetico.Le lesioni corporali, descritte dai medici (al Centro di disintossicazione, all’ospedale e dal dr. F.K.), come ematomi sottocutanei compatibili con colpi di sfollagente, hanno causato danni alla integrità tissutale e provocato disturbi di salute, come determinato dall’Articolo 156 § 2 del Codice penale.
Conclusioni:
In risposta alle domande contenute nella richiesta del procuratore, si può dire che i danni corporali sofferti da H.D. provocarono disturbi di salute, rientranti nell’ambito dell’Articolo 156 § 2 del Codice penale. Senza dubbio, sono derivati nel modo descritto dalla vittima e dai testimoni. C’è effettivamente una relazione di causa - effetto fra quei danni e i susseguenti disturbi di salute.
Il coma diabetico non provoca sintomi di aggressività simili a quelli che si verificano nella seconda fase dell’intossicazione da alcool.
....
Professore Associato in Medicina
M(...). P(...)., Ph.D.”- Altra documentazione
- (a) Rapporto fatto da D.R. il 19 agosto 1994 (riassunto)
Secondo il rapporto ufficiale presentato da D.R. al suo superiore il 19 agosto 1994, quel giorno alle 17,15, egli ed M.F. salirono sul treno Lowicz - Varsavia Est, poiché erano stati informati dal conduttore che una passeggera, apparentemente ubriaca, si rifiutava di scendere. In uno scompartimento trovarono la donna semisdraiata su un sedile, con la testa appoggiata al finestrino. Quando la scossero, reagì con parole volgari. Secondo loro, si comportava come se fosse ubriaca; il suo modo di parlare era confuso e si poteva avvertire l’odore di alcool nel suo alito. Quando la fecero scendere dal treno, oppose resistenza e cercò di sedersi. Non voleva camminare e usava espressioni volgari, non rivolte ad alcuno in particolare. La sua resistenza rese difficile condurla via e, di conseguenza, dovettero usare la forza afferrandola per la braccia.
Allora diventò più aggressiva, cominciò a tirar calci e cercò di liberarsi. Di nuovo gridò parole volgari, pur non indirizzandole a qualcuno in particolare. Poiché gli sforzi per tenerla ferma erano senza risultato, la colpirono con uno sfollagente, dopodiché ella si lasciò condurre al posto di polizia. Essi non riuscirono a sapere il suo nome, poiché era priva di documenti e non fu possibile parlare con lei. Al posto di polizia D.R. chiese a E.M. di perquisire la richiedente.- (b) Scheda del ricovero della richiedente al Centro di disintossicazione dall’alcool di Varsavia
Il personale del Centro di disintossicazione di Varsavia riempì una scheda, documentante il ricovero della richiedente in tale istituto. Era una scheda pre-stampata, col numero 169990/501/J e intitolata “Scheda di ricovero in un Centro di disintossicazione”. Era stata riempita a mano. Dopo i dettagli sull’identità della richiedente, la scheda era divisa in sette sezioni.
La prima sezione, intitolata “Richiesta di ammissione”, indicava che la richiedente era arrivata al Centro il 19 agosto 1994 alle 17,30. La ragione dell’arresto era in parte stampata, in parte scritta a mano. Diceva:“Portato/a il (scritto a mano) 19.08.94 alle 17.30 (a stampa) è stato/a arrestato/a il (scitto a mano) 19. 08. 94 alle 17.15 (a stampa) essendo in stato di intossicazione egli/ella si comportava in modo oltraggioso in luogo pubblico o sul posto di lavoro, era in condizione tale da mettere a rischio la sua vita o salute, o quelle di altre persone ( fornire l’esatta descrizione delle circostanze e del luogo dell’arresto e del comportamento dell’arrestato/a durante la sua traduzione (al Centro).
(descrizione scritta a mano) la persona summenzionata viaggiava sul treno no. 9219 da Lowicz a Varsavia Est.
La summenzionata non poté continuare il suo viaggio a causa della suo stato di ebbrezza; si comportava in modo da provocare l’indignazione degli altri viaggiatori.(a stampa) Chiedo che la persona summenzionata sia ammessa al centro di disintossicazione dall’alcool.
(a.mano) (grado illeggibile) D...R... 07896 di KKP (Posto di Polizia ferroviaria) Varsavia E(st).”Sezione II, intitolata “Valutazione medica” e firmata da un dottore:
“(a stampa) (La persona) condotta al Centro di disintossicazione é stata esaminata da un dottore alle (a mano) 18.15.
1. Anamnesi:
(1) Circostanze, tipo e quantità di alcool bevuto, fatti riguardanti l’intossicazione:
(a mano) bevuta vodka, (comportamento) turbolento, linguaggio volgare;2. Esame della persona introdotta:
(1) Comportamento: lucido; inconscio; sonnolento; loquace: turbolento; reticente; composto;
Le parole “lucido”; “loquace”e” turbolento” sono state sottolineate a mano.
(2) Umore: allegro; depresso; medio; eccitato;
La parola “eccitato” è stata sottolineata a mano.
(3) Andatura: sicura; insicura; mancanza di equilibrio;
La parola “insicura” è stata sottolineata a mano.
La parola “confuso” è stata sottolineata a mano.(4) Linguaggio: chiaro; confuso; biascicato;
(5) Tracce di vomito: visibile; mancanti.
La parola “mancanti” è stata sottolineata a mano.
(6) Polso: regolare; irregolare; forte; debole;
Le parole “regolare” e “forte” sono state sottolineate e “80” aggiunto a mano.
(7) Cuore: battito regolare; battito irregolare; toni chiari; (toni) non chiari;
Le parole “battito regolare” e “toni chiari” sono state sottolineate a mano:
(8) Pupille: allargate; normali; anormali; strette; lente a reagire; senza reazione;
Le parole “anormali” e “senza reazione” sono state sottolineate a mano.
(9) Pelle: pallida; arrossata; con normale irrorazione sanguigna; cianotica;
Le parole “pallida” e “arrossata” sono state sottolineate a mano e vi è stata aggiunta una nota illeggibile.
(10) Polmoni: (nota illeggibile scritta a mano)
(11) Cavità addominale: (nota illeggibile scritta a mano)
(12) Lesioni: (a mano) ematomi su glutei e cosce (manganelli);
(13) Altre affezioni: (a mano) nessuna;
(14) Descrizione dello stato della persona visitata: (parola illeggibile scritta a mano);
(A stampa) A seguito della visita, trovo che la persona condotta:
1) è in stato di intossicazione tale da giustificare che sia trattenuta nel Centro di disintossicazione per (a mano) 10 ore;
Questa annotazione è stata sottolineata a mano. La scheda elencava altre due possibilità, che non sono state scelte:
“2) dovrebbe essere ricoverata in ospedale;
3) non deve essere collocata in un Centro di disintossicazione.”
La sezione IV, intitolata “ Oggetti affidati in custodia del Centro”, elencava gli effetti personali presi alla richiedente, come segue:
“... carta d’identità (No.) FW 6768205 emessa dal KPMO (Comando distrettuale della Milizia civica) di Skierniewice; distintivo no. 0720186 di collaboratore dell’Istituto di Giardinaggio di Skierniewice; certificato d’invalidità; 33,500 (trentatremilacinquecento) vecchi zloty polacchi; un portamonete; due orecchini di metallo dorato; una borsa; pantaloni, blusa, reggipetto; mutande; scarpe.”
La sezione V, “Alcool sequestrato al (la persona coinvolta)”, non riportava alcuna annotazione. In questa sezione c’era una copia a stampa di un talloncino con il risultato dell’analisi del respiro, che forniva i seguenti dati:
“+ analizzatore V5.4+; data: 00.00.00; ora: 00.00; volume: 2,4 l.; tempo: 7S; livello di alcool: 1.70 per mille.”
La sezione VI, intitolata: “ Ricovero nel Centro di disintossicazione”, conteneva una lista di provvedimenti, che potrebbero essere applicati ad una persona intossicata (essi includevano la somministrazione di medicinali, un bagno caldo o freddo, l’isolamento, la restrizione per mezzo di cinture di sicurezza o di camicia di forza) e una descrizione del suo comportamento.
In tale sezione erano comprese le seguenti annotazioni:“ Medicinali (iniezioni):[nota illeggibile a mano];
Cintura di sicurezza da [a mano] 19.10 - 21;
Ragioni per l’uso della cintura di sicurezza o di camicia di forza, persona che ne ha preso la decisione:
[a mano] paziente m[olto] aggressiva, volgare;Stato di salute e comportamento:
1) stato mentale [ annotazione a mano parzialmente illeggibile] alle 22.30 la paziente, durante il giro del dottore, ha riferito di aver bevuto vodka e di soffrire di diabete. Alle 23 [illeggibile] è stato eseguito un test da [illeggibile], livello [nota illeggibile] di alcool [grafia illeggibile];
2) stato fisico [nessuna annotazione]
3) altre osservazioni riguardanti il ricovero: [a mano] alle ore 8.30 non denuncia alcun disturbo; [firma illeggibile]
L’ultima sezione, “VII. Dimissione dal Centro di disintossicazione”, indicava che il 20 agosto 1994, a un’ora sconosciuta, la richiedente era stata esaminata da un dottore, giudicata “senza sintomi di intossicazione da alcool” e dimessa alle ore 8.28.
B. Norma e consuetudine pertinenti nel diritto interno
- Rimedi nazionali ai maltrattamenti ad opera di agenti dello Stato.
- (a) Secondo la legge penale
Atti di maltrattamento, causanti danni fisici, sono reati perseguiti secondo le attinenti disposizioni del Codice Penale, riguardanti le varie forme di violenza e percosse.
Nel momento di cui si tratta, tali disposizioni erano contenute negli Articoli 155 e 156 del Codice Penale del 1969 ( che non è più in vigore e che è stato sostituito dal cosiddetto “ Nuovo Codice Penale”).L’Articolo 155 riguardava due tipi di percosse aggravate - volontarie e involontarie - ( cioè percosse causanti gravi danni corporali o invalidità o una malattia seria, cronica o incurabile).
L’Articolo 156 trattava di quattro forme di violenza: violenza aggravata, violenza causante danno fisico (cioè causante lesioni o disturbi di salute tali da danneggiare le funzioni del corpo per più di 7 giorni), violenza comune (causante danni fisici o disturbi di salute di durata minore ai 7 giorni) e violenza involontaria. Le procedure penali per l’imputazione di violenza comune o involontaria (se quest’ultima non aveva danneggiato la vittima per più di 7 giorni) potevano essere avviate solamente su querela di parte.
Al momento dei fatti, nei casi di maltrattamenti equivalenti a danni morali, in particolare un offesa alla privacy o alla dignità della persona , la vittima poteva ricorrere a due rimedi.
Primariamente, in casi riguardanti atti commessi da agenti di polizia, egli/ella poteva, per la sezione 142 del Decreto di Polizia del 6 aprile 1990, chiedere al magistrato di istituire procedure penali contro gli agenti di polizia che, nell’esercizio delle loro funzioni, avessero violato la sua privacy o altri diritti personali (comprese la libertà, la dignità e l’inviolabilità fisica della persona).
Secondariamente, egli/ella poteva, per l’Articolo 181 e 182 del Codice Penale, promuovere una azione penale privata contro chiunque lo/la avesse insultato o offeso.
Per il cosiddetto “principio di legalità” (zasada legalizmu) espresso nell’Articolo 255 del Codice di Procedura Penale del 1969 (che non è più in vigore), le autorità erano obbligate ad istituire una procedimento penale ex officio in tutti i casi in cui si poteva sospettare un reato. Tali procedimenti, tuttavia, erano in pratica spesso istituiti su richiesta della vittima.- (b) Secondo la legge civile
Gli articoli 417 e seg. del Codice Civile polacco riguardano la responsabilità dello Stato in un atto illecito. Secondo la riconosciuta giurisprudenza della Suprema Corte Polacca, la parte lesa che richieda un indennizzo secondo la sezione 417 del Codice Civile, deve dimostrare che l’atto o l’omissione in questione è illegale e che agenti dello Stato ne hanno avuto colpa (sentenze della Corte Suprema: No. I PR 468/70 del 29.12.70, non pubblicata, No. I CR 24/71 del 19.4.71, non pubblicata e No. I CR 152/74 dell’11.4.74, non pubblicata).
L’Articolo 445 § 2 del Codice Civile stabilisce che, se una persona è stata privata della libertà, il Tribunale può accordargli/le una somma adeguata a risarcimento del danno sofferto.
Secondo l’Articolo 448, una persona, i cui diritti (es. la libertà personale) siano stati lesi, può chiedere un risarcimento. Tale disposizione, nella parte attinente, dichiara:“Il tribunale può concedere una somma adeguata a risarcimento del danno sofferto a chiunque abbia avuto lesi i propri diritti. Alternativamente, tale persona, indipendentemente dalla richiesta di qualsiasi indennizzo atto a compensare il danno subito, può anche chiedere una somma adeguata a beneficio di uno specifico interesse pubblico”. ...
- Estratti di sentenze prodotte dalla pubblica autorità, assieme alle argomentazioni della difesa presentate il 4 maggio 2001
- (a) Caso no.XXII C 2074/97, sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Poznan il 22 dicembre 2000
i. I fatti
Nel dicembre 1996, alcuni agenti dell’unità anti-terrorismo della Polizia della regione Wielkopolska presero erroneamente i querelanti (venuti al loro posto di lavoro) per criminali coinvolti in reati, secondo l’accusa, commessi dal loro datore di lavoro. I querelanti, da parte loro, pensarono di essere stati attaccati da, come dissero, “banditi” entrati nel loro luogo di lavoro. Si dettero alla fuga e nell’inseguimento che ne seguì, i poliziotti spararono su di loro con armi automatiche. Di conseguenza, i querelanti furono feriti gravemente ( le ferite riportate da uno di loro causarono una grave invalidità e la perdita permanente della capacità lavorativa).
I procedimenti penali, istituiti contro i poliziotti sospettati di aver commesso il reato specificato nella sezione 142 del Decreto di Polizia, furono interrotti poiché durante il processo si considerò che i poliziotti non avevano infranto le regole applicabili sull’uso di armi da fuoco da parte della polizia. I querelanti allora fecero causa per danni all’Erario e al Comandante della Polizia della regione Wielkopolska.ii. Sentenza
Il tribunale concesse un risarcimento ai querelanti, per l’Articolo 417 del Codice Civile. I fatti furono valutati diversamente: in contrasto con le conclusioni raggiunte in prima istanza, fu deciso che le regole riguardanti l’uso delle armi da fuoco erano state trasgredite e che i poliziotti non avevano avuto basi sufficienti per credere di star trattando con criminali pericolosi.
- (b) Caso no. I C 260/00/S, sentenza emessa dal Tribunale distrettuale di Cracovia-Centro il 21 giugno 2000
i. I fatti
L’8 agosto 1998 K.M. fu arrestata dalla polizia, in ottemperanza all’Articolo 206 del Codice di Procedura penale del 1969, perché sospettata di aver commesso un reato. Il 18 giugno 1999, su appello di lei contro il mandato di arresto, il Tribunale distrettuale di Tarnòw annullò il mandato, dichiarandolo illegale. Susseguentemente, K.M. fece causa al Ministero del Tesoro e al Comandante della polizia della regione Malopolska presso un tribunale civile, chiedendo i danni secondo gli Articoli 445 § 2 e 448 del Codice Civile.
ii. Sentenza
Il tribunale civile, basando la sua decisione sulle conclusioni del tribunale penale, concesse un risarcimento alla richiedente (comprendente il danno psicologico subito).
- (c) Caso no. I C 2158/97, sentenza emessa dal Tribunale Regionale di Varsavia il 25 ottobre 2000
i. I fatti
Durante un procedimento penale contro il querelante (accusato di commercio di beni rubati), alcuni oggetti di sua proprietà furono requisiti dalla polizia su mandato del procuratore inquirente. Più tardi, il procuratore ordinò che i beni requisiti gli fossero restituiti. La polizia, però, li restituì a una terza persona. Il querelante fece causa al Comandante della polizia di Varsavia presso il Tribunale Regionale di Varsavia, chiedendo un risarcimento per danni materiali.
ii. Sentenza
Il tribunale, basandosi sull’Articolo 417 § 1 del Codice Civile, concesse il risarcimento al querelante, trovando che la perdita finanziaria sostenuta era stata causata da negligenza da parte degli agenti di polizia e, in particolare, dal modo in cui essi avevano eseguito l’ordine di restituire i beni al querelante.
- (d) Caso no. I ACa 139/99, sentenza emessa dalla Corte di Appello di Varsavia 1l 12 maggio 1999
i. I fatti
Il querelante, un testimone in un processo penale, che ripetutamente aveva mancato di presentarsi davanti al giudice, fu arrestato per disobbedienza all’ordine del tribunale. Fu tenuto in stato di arresto per 16 giorni. Egli, più tardi, fece causa al giudice, chiedendo i danni. Il tribunale di prima istanza respinse la sua richiesta, decretando che non vi era stato errore da parte del giudice, che non poteva essere ritenuto responsabile dei danni addotti. Il querelante fece appello, invocando, inter alia, l’Articolo 5 della Convenzione.
ii. Sentenza
La Corte di Appello annullò la sentenza di primo grado e decise che il Tribunale di prima istanza avrebbe dovuto riesaminare le circostanze dei fatti alla base della richiesta. Il tribunale decretò che la clausola della Convenzione (in questo caso l’Articolo 5 §§ 1-5) poteva costituire una base legale indipendente per una richiesta di danni all’Erario.
- Uso della forza da parte della polizia
La sezione 16 del Decreto di Polizia del 6 aprile 1990, nella versione applicabile al momento dei fatti, dichiarava, per la parte rilevante:
“1. Se un ordine legale dato da un’autorità di polizia o da un poliziotto non è stato obbedito, gli agenti di polizia possono applicare le seguenti misure coercitive (srodki przymusu bezposredniego):
- a) mezzi fisici, tecnici o chimici per trattenere o scortare persone o per fermare veicoli;
- b) manganelli sfollagente
- c) cannoni ad acqua;
- d) cani addetti al servizio di polizia;
- e) proiettili di gomma sparati da armi da fuoco;
2. I poliziotti possono usare solamente i metodi coercitivi che corrispondano alle esigenze della situazione e che siano necessari per far obbedire i loro ordini.
Il paragrafo 5 dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1990 sull’Uso delle misure coercitive da parte della polizia (Rosporzadzenie Rady Ministròw w sprawie okreslenia przypadkòw oraz warunkòw i sposobòw uzycia przez policjantòw srodkòw przymusu bezposredniego), nella versione applicabile al momento dei fatti, disponeva che:
“1. La forza fisica può essere usata per trattenere una persona, per reagire a un attacco o per obbligare [una persona] a obbedire a un ordine.
2. Quando si usi la forza fisica, non si può colpire una persona, se non in autodifesa o per reagire a un attacco illegale contro la vita, la salute o la proprietà altrui.”
Il paragrafo 13 dell’Ordinanza disponeva che:
“1. Lo sfollagente può essere usato nelle circostanze seguenti:
- a) per reagire a un attacco fisico;
- b) per spezzare una forte resistenza;
- c) per impedire danni alla proprietà;
2. Né gli sfollagente normali, né quelli antisommossa potranno essere usati contro una persona che opponga resistenza passiva, a meno che l’uso della forza non sia stato sufficiente”.
- Arresto di persone intossicate ai sensi della Legge del 26 ottobre 1982 sull’educazione alla sobrietà e la lotta all’alcoolismo
La legge del 26 ottobre 1982 sull’educazione alla sobrietà e la lotta all’alcoolismo (sotto “ Legge del 26 ottobre”) (Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi) propone dei provvedimenti da applicare a due categorie di persone: quelle “alcoolizzate” e quelle “in stato di ebbrezza”.
Le sezioni 21 - 38 descrivono il trattamento volontario o obbligatorio di “persone alcoolizzate”, mentre le Sezioni 39-40 espongono i provvedimenti da applicare alle persone “in stato di ebbrezza”.
In conformità con la Sezione 39 di tale legge, dovranno essere aperti dei Centri di disintossicazione dall’alcool, amministrati dalle autorità municipali, nelle città con più di 50.000 abitanti.
La Sezione 40 di tale legge (nella versione applicabile al momento dei fatti) stabiliva:“1. Le persone in stato di ebbrezza che si comportino in modo offensivo in luogo pubblico o sul posto di lavoro, che possano mettere a rischio la propria vita o salute, o la vita o salute di altre persone, possono essere condotte ad un Centro di disintossicazione dall’alcool o ad un ospedale,o al loro domicilio .”
2. In mancanza di un Centro di disintossicazione, tali persone possono essere condotte a un [posto di polizia].
3. Le persone [in stato di ebbrezza], condotte ad un Centro di disintossicazione o a un [posto di polizia] vi rimarranno fino alla fine del loro stato di ebbrezza, ma per non più di 24 ore. ...
4. Dove sia giustificato di istituire un procedimento [rispetto a una persona in stato di ebbrezza] per [sottoporla a] trattamento obbligatorio [per alcoolismo], [le autorità interessate] dovranno immediatamente riferire [questo fatto] all’apposita commissione per la lotta all’alcoolismo. ...”
Una persona arrestata e, poi, ricoverata in un Centro di disintossicazione ai sensi della Sezione 40 di tale legge non è autorizzata ad aprire un procedimento che metta in discussione la legalità della perdita della sua libertà dato che, secondo l’Articolo 206 del Codice di procedura penale, solamente una persona arrestata su sospetto di aver commesso un reato può fare appello contro la decisione di arrestarla (vedere sentenza della Corte Suprema No. I KZP 43/91 del 12 febbraio 1992, emessa da sette giudici, pubblicata in OSNKW 1992 No. 5-6/32).
L’Ordinanza del Ministro dell’Amministrazione, Economia locale e Protezione dell’ambiente del 7 maggio 1983 sul ricovero di persone intossicate nei centri di disintossicazione, l’organizzazione di tali centri, le cure mediche fornite da essi e le spese di trasporto e ricovero in tali centri o in posti di polizia (revocata da un’Ordinanza del Ministro della Sanità e degli Affari sociali del 23 ottobre 1996) espone regole dettagliate riguardanti il ricovero coatto in un centro di disintossicazione dall’alcool.
Il paragrafo 9 dell’Ordinanza (nella versione applicabile al momento dei fatti) predisponeva che:“1. Una persona condotta in un centro di disintossicazione sarà subito visitata da un medico.
2. Dopo la visita, il dottore dovrà stabilire se tale persona debba essere ricoverata in un centro di disintossicazione...,o in un ospedale o altra casa di cura...,o se non ci siano sufficienti segni d’intossicazione da giustificare il ricovero in un centro di disintossicazione.”
Non esistevano provvedimenti che obbligassero le autorità a effettuare in aggiunta altre analisi (es. analisi del sangue o del respiro) per stabilire se una determinata persona fosse intossicata o no. Il paragrafo 16 dell’Ordinanza prescriveva:
“Un test del tasso alcoolico può essere eseguito su richiesta della persona intossicata...”
Secondo il paragrafo 21 dell’Ordinanza, a una persona ricoverata in un centro di disintossicazione dovevano essere addebitate le spese di alloggio e di trasporto,per una quota ammontante a, rispettivamente, il 20% e il 4% di un salario mensile medio nel settore pubblico. Se la persona in questione non disponeva di denaro sufficiente, il Centro aveva diritto, ai sensi del paragrafo 22, di prendere in pegno i suoi beni personali.
DENUNCE
La richiedente denunciò, ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione, che il trattamento subito durante il suo arresto era stato inumano e degradante.Ella era debole e in preda a malattia; nelle circostanze dell’incidente, nulla giustificava il suo essere presa a calci dagli agenti di polizia.
Ella sostenne inoltre che i medici e il personale del Centro di disintossicazione di Varsavia l’avevano trattata in modo inumano e degradante, avevano trascurato completamente il fatto che era in stato di ipoglicemia, avevano ignorato poi le sue richieste di un’iniezione di insulina e le sue lagnanze di essere stata picchiata brutalmente dai poliziotti.2. La richiedente denunciò anche, ai sensi dell’Articolo 5 §1 della Convenzione che il suo ricovero nel Centro di disintossicazione di Varsavia era stato illegale e ingiustificato.
LA LEGGE
La richiedente, invocando l’Articolo 3 della Convenzione, denunciò che il trattamento da lei subito durante l’arresto e il successivo ricovero nel Centro di disintossicazione di Varsavia erano stati incompatibili con le disposizioni di tale articolo.
L’Articolo 3 stabilisce che:“ Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione inumani o degradanti.”
A. L’obiezione preliminare del Governo circa il mancato esaurimento dei rimedi
- Le argomentazioni del Governo
Il Governo sostenne che , sebbene la richiedente si fosse avvalsa di alcuni dei rimedi nazionali disponibili nei casi di accuse di maltrattamenti da parte di agenti dello Stato, non aveva esaurito tutti i rimedi possibili.
Si obiettò che la richiedente, dopo che l’inchiesta, riguardante le circostanza del suo arresto da parte della polizia e la conseguente detenzione nel Centro di disintossicazione di Varsavia, era stata sospesa, avrebbe potuto promuovere un’azione penale privata contro i presunti colpevoli presso il tribunale competente. Ella avrebbe potuto chiedere che fossero processati per l’imputazione di aggressione, un reato definito nell’Articolo 156 § 2 del Codice Penale del 1969, o per l’imputazione di abuso nei confronti di una persona definito nell’Articolo 182 di tale Codice.
In tale contesto, il Governo citò dati statistici forniti dal Tribunale Regionale di Katowice. Fu ammesso, tuttavia, che nel tempo limitato concesso agli esperti governativi prima dell’udienza, essi non erano stati in grado di fornire un maggior numero di esempi, specialmente per la ragione che il Ministero della Giustizia non raccoglieva dati statistici riguardanti quel particolare aspetto della consuetudine dei tribunali polacchi.
Il Governo dichiarò che dal 1 gennaio 1994 al 1 settembre 1998, nella sola regione di Katowice, erano stati presentati 25 procedimenti giudiziari privati contro poliziotti accusati di aggressione. Tutti questi procedimenti erano iniziati dopo che le inchieste relative alla trasgressione definita nella sezione 142 del Decreto di polizia erano state sospese. In 10 casi (su 25) gli agenti di polizia erano stati condannati per tale accusa.
Inoltre, il Governo argomentò che la richiedente poteva far ricorso ad un ulteriore rimedio efficace secondo la legge civile, cioè una causa per danni ai sensi dell’Articolo 417 § 1 del Codice Civile. A tal proposito, il Governo sottolineò che dall’inizio degli anni ‘90 i tribunali polacchi avevano cambiato le loro consuetudini e cominciato ad applicare l’Articolo 417 in modo più flessibile. Precedentemente, le cause civili per danni basate su quella legge e dirette contro agenti dello Stato, che avessero commesso atti di maltrattamento, erano stati esaminate alla luce delle prove raccolte durante la causa penale corrispondente. Di conseguenza, il risultato di tali cause avrebbe potuto avere un peso nel decidere se l’imputato era colpevole, ciò che era uno dei pre-requisiti essenziali per dichiararlo punibile per danni.
Con la nuova consuetudine, tuttavia, i tribunali civili valutarono la questione della colpa attribuita agli agenti di Stato imputati senza tener conto del fatto che la persona, che faceva l’accusa di maltrattamenti, fosse ricorsa a procedimenti penali contro gli accusati o no e, se tali procedimenti fossero stati istituiti, senza tener conto del loro risultato.
A questo proposito, il Governo sostenne che erano state emesse negli anni 1994-1998 dodici sentenze, che accordavano il risarcimento per danni e lesioni causati da poliziotti, nel corso delle loro funzioni, indipendentemente dal fatto che i corrispondenti processi penali fossero stati sospesi e presentò copia delle quattro sentenze riassunte sopra (vedi “Legge e consuetudine nazionale”).
Fu messo in evidenza che tutte queste sentenze dimostravano senza alcun dubbio che il fatto che l’inchiesta istituita su domanda della richiedente fosse stata sospesa, col motivo che le azioni dei poliziotti erano state legali, non avrebbe reso impossibile che ella ottenesse il riconoscimento dei danni in un tribunale civile.
In breve, il Governo riteneva che il sistema legale polacco fornisse alla richiedente numerosi rimedi di legge civile e penale che, se ella vi avesse ricorso, avrebbero reso giustizia alla sua rivendicazione ai sensi dell’Articolo 3. Ella non aveva, tuttavia, tentato di ricorrere ad alcuno di tali rimedi e, quindi, non aveva dato alle autorità polacche la possibilità di sistemare le cose mediante il sistema nazionale e di garantirle giustizia.
All’udienza, il Governo mise anche in rilievo che la richiedente, prima di chiedere alla Corte di accordarle un risarcimento per l’asserita violazione delle norme della sua Convenzione, avrebbe dovuto innanzitutto aver chiesto i danni davanti ai Tribunali nazionali ai sensi dell’Articolo 417 § 1 del Codice Civile.- Le argomentazioni della richiedente
La richiedente dissentì, sostenendo di aver richiesto che fosse istituito un procedimento penale contro i poliziotti che l’avevano picchiata brutalmente, ma che tali procedimenti erano stati sospesi. Non vedeva come avrebbe potuto istituire con speranza di successo un procedimento privato di accusa sulla base degli stessi fatti e contro le stesse persone, dato che il procedimento penale iniziale era stato sospeso con la motivazione che non vi erano le basi per perseguire gli accusati.
Su tale punto, la richiedente riferendosi alla giurisprudenza riconosciuta, fece notare che non si poteva pretendere che un richiedente ricorresse a rimedi legali ineffettivi o senza possibilità di successo. In modo particolare, ella non riteneva di dover usare dei rimedi che, pur costituendo in teoria un rimedio, non offrivano in realtà alcuna probabilità di far avere un risarcimento per l’infrazione in questione.
La richiedente riteneva che lo stesso principio fosse valido per la successiva argomentazione governativa, cioè che ella non avesse sporto querela presso un tribunale civile. Secondo lei, qualsiasi tentativo di ottenere giustizia sulla base delle regole generali sulla responsabilità civile sarebbe stato inutile. Era nell’uso normale che, per determinare un diritto basato sull’Articolo 417 § 1, un tribunale civile, al momento di ottenere e valutare le prove, prendesse in considerazione il materiale raccolto dall’accusa durante l’inchiesta; e ciò per due ragioni: per migliorare la comprensione dei fatti e per risparmiarsi, almeno in parte, dal dover procedere ad un proprio accertamento della verità, che non avrebbe potuto del resto essere completo, per mancanza di mezzi d’indagine a disposizione delle autorità investigative.
- La valutazione della Corte
La Corte puntualizza che lo scopo della regola sull’esaurimento dei rimedi nazionali, a cui ci si riferisce nella Convenzione, è di dare l’opportunità agli Stati Contraenti di sistemare le cose usando il proprio sistema legale prima di dover rispondere dei loro atti di fronte ad un’istituzione internazionale. Tuttavia, benché l’Articolo 35 § 1 richieda che le denunce, che si vogliano presentare in seguito davanti alla Corte, debbano essere fatte alle appropriate istituzioni nazionali, non pretende che si ricorra a rimedi che siano inadeguati o ineffettivi (vedi Egmez contro Turchia no. 30873/96, ECHR 2000-XII, §§ 65 e seg.). Né si può pretendere che, nei casi in cui la legge nazionale abbia diversi rimedi paralleli nella legge civile e penale, la persona interessata, dopo aver portato avanti un tentativo di ottenere giustizia senza successo, ricorrendo ad uno di tali rimedi, debba necessariamente provare tutti gli altri modi.
Di conseguenza, la Corte non ritiene che, dopo che le autorità polacche sospesero l’inchiesta istituita su istanza della richiedente, ella avrebbe dovuto iniziare una causa civile contro i poliziotti coinvolti.
Nel caso in questione, però, il Governo argomentava ulteriormente che la richiedente avrebbe potuto ancora tentare di ottenere un risarcimento per le lesioni e i danni ricevuti, ai sensi dell’Articolo 417 § 1 del Codice Civile. A questo proposito, essi contavano molto sui nuovi sviluppi della giurisprudenza nei tribunali civili nazionali.
La Corte ricorda, tuttavia, che nei casi in cui-come quello presente- un individuo abbia una rivendicazione sostenibile ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione, la nozione di rimedio efficace implica, da parte delloStato, un’inchiesta accurata ed efficace, in grado di portare all’identificazione e alla punizione dei responsabili. Ciò non comporta necessariamente la punizione a tutti i costi degli agenti coinvolti nel preteso maltrattamento (vedi Selmouni contro Francia [GC], no. 25803/94, ECHR 1999-XII,§ 79, e Egmez contro Cipro già citato).
In forza dello speciale vincolo creato dalla Convenzione per le autorità nazionali rispetto alle rivendicazioni sull’Articolo 3, nel caso presente la richiedente, chiedendo alle autorità polacche di istituire un procedimento penale sulla base delle sue accuse di maltrattamenti, ha adempiuto al suo obbligo ai sensi dell’Articolo 35 § 1 della Convenzione di dare un’opportunità allo Stato polacco di sistemare le cose attraverso il proprio sistema legale, prima di dover rispondere degli atti denunciati davanti ad un’istituzione internazionale (vedi, mutatis mutandis, Egmez contro Cipro già citato).
Perciò, la Corte ritiene che la richiedente non dovrebbe essere obbligata a perseguire anche gli altri rimedi su cui fa affidamento il Governo convenuto. Ne consegue che l’obiezione preliminare del Governo deve essere respinta.B. Conformità con l’Articolo 3
- Quanto alle circostanze dell’arresto della richiedente
Il Governo, basandosi sulla sentenza del caso Kudla contro Polonia ([GC], del 26 ottobre 2000), sostenne innanzitutto che un maltrattamento da considerare nell’ambito dell’Articolo 3 doveva andare oltre la sofferenza e umiliazione inevitabili in qualsiasi forma di trattamento o punizione legittimi.
Essi sottolinearono che nel presente caso non vi fossero dubbi che i poliziotti avevano arrestato la richiedente a protezione dell’ordine pubblico e che il comportamento di lei aveva dato motivi sufficienti per usare la forza fisica contro di lei.
I poliziotti non avevano mai negato che per vincere la sua resistenza, il suo comportamento aggressivo e il suo dibattersi, avevano usato le cosiddette “prese irresistibili” e l’avevano colpita tre o quattro volte con i manganelli.
Il Governo sostenne inoltre che le accuse della richiedente di essere stata picchiata, presa a calci e aggredita brutalmente dalla polizia non erano mai state confermate. Tutti i resoconti medici avevano descritto dei lividi sulle gambe, dovuti a colpi di sfollagente. Le lesioni della richiedente erano state, quindi, conseguenza di un uso legale della forza da parte della polizia.
La richiedente, da parte sua, confermò di essere stata trattata in modo inumano e degradante: era stata trascinata giù dal treno dai poliziotti; essi l’avevano schiaffeggiata, picchiata con i manganelli e presa a calci nelle gambe. Il medico legale, che in seguito l’aveva esaminata, aveva riscontrato sei grossi lividi sul suo corpo. L’uso della forza contro di lei-una donna debole- era stato sproporzionato al suo presunto comportamento offensivo. I poliziotti avevano chiaramente disatteso le regole sull’uso di misure coercitive contro una persona.
La richiedente sostenne inoltre che non aveva fondamento l’argomentazione del Governo che sarebbe stato necessario picchiarla con i manganelli. Ella era stata afferrata e tenuta ferma da due poliziotti: non vi era stato bisogno di applicare una misura così drastica, dato che, nel suo stato, ella avrebbe potuto essere trattenuta semplicemente con le mani o ammanettandola.
A tale proposito, la richiedente ricordò anche che, secondo la raccolta dei casi giudiziari della Corte, il ricorso alla forza fisica contro una persona arrestata o detenuta - se ciò non fosse assolutamente necessario - violava la dignità umana e costituiva un’infrazione all’Articolo 3.- Quanto al ricovero coatto della richiedente nel Centro di disintossicazione Varsavia
Il Governo riconobbe che ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione lo Stato aveva l’obbligo di fornire al detenuto l’assistenza medica necessaria. Lo Stato inoltre doveva garantire che una persona fosse detenuta in condizioni compatibili col rispetto della sua dignità.
Il Governo riteneva che nel presente caso le autorità polacche non avessero mancato di soddisfare tali esigenze. A loro parere, la richiedente aveva ricevuto adeguata attenzione medica: durante il suo ricovero era stata visitata dai medici tre volte. Solamente alla seconda visita, alle 22.30, aveva informato il medico di essere diabetica. Non avendo, però, con sé un certificato attestante tale fatto, il dottore non aveva potuto avere una prova documentaria della sua malattia. Egli aveva, tuttavia, effettuato un test del respiro confermante che la condizione della richiedente derivava da intossicazione da alcool, piuttosto che dalla sua malattia. Il giorno seguente, prima del suo rilascio, la richiedente era stata ancora visitata da un medico e trovata in buone condizioni.
Era vero, aggiunse il Governo, che la richiedente era stata legata al letto con cinture di sicurezza, per qualche tempo.Tale misura, tuttavia, era stata del tutto legittima e giustificata dal suo comportamento aggressivo.
In ogni caso, non vi erano prove che l’assistenza o il trattamento medico dati alla richiedente dai medici e dal personale del Centro di disintossicazione di Varsavia avessero provocato effetti negativi sulla sua salute.
La richiedente replicò che nel Centro di disintossicazione non aveva ottenuto la cura necessaria e i medici non solo avevano ignorato le sue lagnanze di essere stata picchiata dai poliziotti ma espresso perfino approvazione per il comportamento degli agenti.
I dottori, sebbene avesse detto ad uno di loro che era diabetica, avevano ignorato la sua richiesta di un’iniezione di insulina; il fatto che ella non avesse avuto con sé il prescritto certificato, non li esimeva dal fare una visita attenta e approfondita, per stabilire la sua condizione.
In breve, la richiedente riteneva che il livello dell’assistenza datale nel Centro di disintossicazione di Varsavia fosse stato al di sotto del minimo accettabile da un punto di vista etico e umanitario.- Quanto all’adeguatezza dell’inchiesta sulle accuse di maltrattamento della richiedente
Il Governo sostenne che le autorità polacche avevano condotto una efficace ed esauriente inchiesta sulle accuse di maltrattamento da parte della polizia e del personale del Centro di disintossicazione, presentate dalla richiedente. Tale inchiesta era stata aperta solo un mese dopo che la richiedente aveva presentato denuncia ed era durata per più di un anno. Il procuratore aveva ascoltato un gran numero di deposizioni da tutti i testimoni che avevano potuto essere coinvolti nell’incidente e ottenuto ampie attestazioni mediche.
Su questa base, il Governo riteneva che tali autorità avessero soddisfatto le richieste procedurali dell’Articolo 3 della Convenzione.
Ciò fu contestato dalla richiedente, la quale sostenne che l’inchiesta istituita su sua domanda non era stata sufficientemente efficace ed esauriente e non aveva quindi soddisfatto i requisiti richiesti dall’Articolo 3.
In particolare, la prima fase dell’inchiesta era stata condotta in modo superficiale, limitandosi alle testimonianze dei poliziotti che l’avevano maltrattata. Non si era cercato di metterli a confronto con la richiedente o fra di loro.
Più tardi, il 28 aprile 1995, il Procuratore Regionale di Varsavia aveva annullato la decisione iniziale di sospendere l’inchiesta e aveva ordinato al Procuratore Distrettuale di ottenere le deposizioni di vari testimoni e medici specialisti. Non ci si era però adeguati a molte delle sue disposizioni. Il Procuratore Distrettuale non aveva ascoltato la testimonianza del Dirigente del posto di polizia ferroviaria di Varsavia Est e di altri agenti in servizio in quel giorno; né aveva messo a confronto la richiedente con i poliziotti e i medici, sebbene le loro dichiarazioni sui punti essenziali dei fatti fossero state contraddittorie in modo evidente. Nonostante ciò, non si era cercato di ottenere, o di recuperare, la copia originale del documento registrante il test del respiro, che era stato una prova essenziale nel suo caso, né era stata fatta alcuna seria ricerca sul come e perché l’originale fosse sparito.
Secondo la richiedente, tutte queste manchevolezze dimostravano che l’inchiesta era stata condotta in modo incompatibile con l’Articolo 3 della Convenzione.
La Corte ritiene, alla luce della documentazione presentata dalle parti, che la denuncia sollevi importanti questioni di fatto e di diritto in rapporto alla Convenzione, la cui determinazione dovrebbe dipendere dall’esame di merito. La corte conclude, quindi, che la denuncia non è manifestamente infondata ai sensi dell’Articolo 35 § 3 della Convenzione. Non è stata accertata la presenza di altri motivi per dichiararla inammissibile.La richiedente aveva anche denunciato, ai sensi dell’Articolo 5§1 della Convenzione, di essere stata detenuta illegalmente nel Centro di disintossicazione di Varsavia.
L’Articolo 5 § 1, nelle parti rilevanti, dichiara:“1. Tutti hanno diritto alla libertà e sicurezza personali. Nessuno potrà essere privato della libertà, fuorché nei casi seguenti e in conformità con la procedura di legge:
(e) la detenzione legale di.....alcoolizzati....”
A. L’obiezione preliminare del Governo sul non-esaurimento
- Le argomentazioni del Governo
La seconda argomentazione addotta dal Governo nell’obiezione preliminare riguardava la possibilità o di chiedere un risarcimento ai sensi dell’Articolo 445 § 2 e 448 del Codice Civile o di invocare l’Articolo 5 § 5 della Convenzione davanti a un tribunale civile e, su tali basi, chiedere i danni per il torto subito con la ingiusta perdita della libertà.
Il Governo addusse due esempi dalla consuetudine nazionale: per prima cosa si fece notare che nel caso no. IC 260/00/S il Tribunale distrettuale di Cracovia-Centro aveva concesso un risarcimento alla parte lesa per arresto illecito da parte della polizia e sostenne che la richiedente, al fine di esaurire tutti i rimedi nazionali, avrebbe dovuto presentare un reclamo ai sensi degli Articoli 445§2 e 448 del Codice Civile.
In secondo luogo, si citò la sentenza del 12 maggio 1999, emessa dalla Corte d’Appello di Varsavia nel caso no. I Aca 139/99. Fu messo in rilievo che nella motivazione di tale sentenza, la Corte d’Appello sottolineò particolarmente che tutti hanno diritto a chiedere un risarcimento per un arresto o una detenzione, imposti contravvenendo alla legge nazionale o all’Articolo 5 §§ 1-4 della Convenzione. Quella Corte riconobbe esplicitamente che l’Articolo 5 § 5 della Convenzione costituiva una base legale separata per richieste di risarcimento.
In conclusione, il Governo riteneva che il reclamo basato sull’Articolo 5 § 1 della Convenzione doveva essere respinto per non-esaurimento, poiché la richiedente non aveva perseguito alcuno dei due rimedi proposti dal Governo.- Le argomentazioni della richiedente
La richiedente cominciò col ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’Articolo 35 § 1 doveva essere applicato con la necessaria flessibilità e in modo corrispondente alla realtà della situazione del richiedente, al fine di garantire a lui/lei la protezione efficace della Convenzione.
Ella riteneva che i rimedi proposti dal Governo non fossero veramente connessi con la sua situazione: ambedue le sentenze erano state rilasciate parecchi anni dopo gli avvenimenti denunciati ed erano basate su fatti diversi. Inoltre, nei casi citati dal Governo, le basi legali per la detenzione del querelante erano del tutto differenti.
A tale riguardo, la richiedente sottolineò che la decisione del tribunale distrettuale di Cracovia nel caso I C 260/00/S era stata basata su una sentenza precedente di un tribunale penale, che aveva deciso che l’arresto del querelante era stato illegale. La concessione del risarcimento era quindi stata una semplice conseguenza della decisione del tribunale penale, che aveva ritenuto illegale il mandato di arresto in questione.
Ella, invece, non era stata autorizzata a fare ricorso contro il suo arresto e il ricovero coatto nel Centro di disintossicazione. In quel momento, non esisteva un controllo giudiziario sulla detenzione nei centri di disintossicazione e non vi era possibilità di ricorso legale contro una decisione di trattenere una persona in un tale centro.
Di conseguenza, la richiedente riteneva di non aver potuto ricorrere ad alcun rimedio, che fosse in grado di verificare la legalità della sua detenzione.- La valutazione della Corte
In riferimento all’argomentazione del Governo che la richiedente avrebbe dovuto chiedere un risarcimento ai sensi degli Articoli 445 § 2 e 448 del Codice Civile, la Corte ricorda che in casi simili polacchi era stata respinta l’argomentazione governativa che, quando si tratta di legalità della detenzione, una causa per danni contro lo Stato è un rimedio che il richiedente deve esaurire per soddisfare i requisiti dell’Articolo 35 § 1 (vedi, mutatis mutandis, Zdebska, Zdebski & Zdebska contro Polonia (dec.) no. 27748/95, 6 Aprile 2000).
Il Governo riteneva anche che si potesse invocare l’Articolo 5 § 5 come base giuridica autonoma a una richiesta di risarcimento per detenzione illegale. A tale proposito, facevano affidamento sulla consuetudine legale pertinente e citavano la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Varsavia il 12 maggio 1999.
La Corte non esclude che la nuova consuetudine giudiziaria, sviluppatasi recentemente in Polonia, possa in qualche altro caso essere rilevante per determinare se i rimedi nazionali siano stati esauriti o no. Tuttavia, per quanto riguarda il caso in oggetto, i cui fatti ebbero luogo negli anni 1994-1995, la Corte non ritiene che il materiale fornito dal Governo dimostri sufficientemente che in quel momento la richiedente potesse efficacemente chiedere un risarcimento ai sensi dell’Articolo 5 § 5 della Convenzione.
Ne consegue che l’obiezione preliminare del Governo deve essere respinta.B. Conformità con l’Articolo 5 § 1 (e)
- Le argomentazioni del Governo
Il Governo riteneva che la detenzione della richiedente nel Centro di disintossicazione di Varsavia fosse stata legittima e, dato il comportamento della richiedente, necessaria.
A suo parere, non potevano esserci dubbi che i poliziotti, arrestando la richiedente e trasferendola al centro di disintossicazione, avevano seguito la procedura prevista dalla sezione 40 della Legge del 26 ottobre 1982. La detenzione della richiedente aveva avuto, quindi, una base legale ai sensi della legge polacca; era stata, inoltre, del tutto giustificata, essendo stata imposta per proteggere l’ordine pubblico e la richiedente stessa, che si trovava in una situazione pericolosa per la propria salute e sicurezza. Dato il suo stato di ebbrezza, avrebbe potuto facilmente diventare vittima di qualche criminale.
A causa del comportamento aggressivo della richiedente, i poliziotti avevano avuto sufficienti motivi per credere di star trattando con una persona ubriaca e tale fatto era stato confermato successivamente dall’analisi del respiro e dalla visita effettuata dai due medici, nel Centro di disintossicazione.
In aggiunta, il Governo sottolineò che, contrariamente alle circostanze del caso di Witold Litwa contro Polonia (sentenza del 4 aprile 2000), le autorità non poterono applicare gli altri provvedimenti, previsti dalla sezione 40 della Legge del 26 ottobre 1982. Non avevano avuto altra scelta che quella di trattenere la richiedente per il tempo necessario perché ridiventasse sobria. Non avevano potuto accompagnarla al suo domicilio, poiché viveva in un’altra città.
In breve, il Governo invitava la Corte a sostenere che la denuncia era chiaramente infondata.- Le argomentazioni della richiedente
La richiedente ribadì di non essere stata ubriaca e che il suo stato e il suo -in certa misura- comportamento aggressivo erano il risultato di un coma ipoglicemico, in cui era caduta prima che i poliziotti la trovassero.Ella riteneva che la sua detenzione fosse priva di qualsiasi base legale e che, a causa del suo stato, avrebbe dovuto essere portata non ad un centro di disintossicazione, ma all’ospedale per poter ricevere l’appropriata assistenza medica.
La richiedente contestò l’esattezza dell’analisi del respiro e fece notare che la copia originale di tale documento era andata perduta e che non vi era nessun’altra documentazione.
La richiedente inoltre sottolineò che, ai sensi della sezione 40 della Legge del 26 ottobre 1982, potevano essere detenute in un centro di disintossicazione solo persone ubriache che si comportassero in modo offensivo in luogo pubblico o che fossero in condizioni da mettere in pericolo la propria vita o salute.
Il Governo non aveva presentato alcuna prova, secondo lei, che dimostrasse un suo comportamento offensivo prima di essere arrestata. I due poliziotti coinvolti nel suo arresto l’avevano trovata sdraiata sul sedile di uno scompartimento: questo non è un comportamento che avrebbe potuto disturbare la pace e l’ordine pubblico.
La richiedente, di conseguenza, chiedeva all Corte di constatare che era stato violato l’Articolo 5 § 1 della Convenzione.- La valutazione della Corte
La Corte ricorda che ai sensi dell’Articolo 5 della Convenzione qualsiasi privazione della libertà deve essere “legale”, il che include il requisito che deve essere effettuata “ in conformità con una procedura descritta dalla legge”. Su questo punto, la Convenzione si riferisce essenzialmente alla legge nazionale e stabilisce un obbligo a rispettare i suoi provvedimenti sostanziali e procedurali.
Tuttavia, un ulteriore elemento necessario della “legalità” della detenzione nell’ambito del senso dell’Articolo 5 § 1 è l’assenza di arbitrarietà. La detenzione di un individuo è una misura così grave da essere giustificata solo in casi in cui altre misure meno severe siano state prese in considerazione e trovate insufficienti a salvaguardare l’interesse pubblico e individuale, il che potrebbe rendere necessario che la persona in questione sia tenuta agli arresti.Ciò significa che non basta che l’arresto sia attuato in conformità con la legge nazionale ma deve anche essere reso necessario dalle circostanze (vedi Witold Litwa contro Polonia, no. 26629/95, ECHR 2000-IV, §§ 72 e seg.)
Nel caso di cui si tratta, come nel già citato caso di Witold Litwa contro Polonia, la richiedente era stata arrestata ai sensi della sezione 40 della Legge del 26 ottobre 1982.
Questo provvedimento stabiliva due condizioni per applicare tale misura: primo, che la persona coinvolta fosse ubriaca e, secondo, che il suo comportamento fosse offensivo o che le sue condizioni fossero tali da mettere a rischio la vita e salute proprie o di altri.
La richiedente riteneva che tali condizioni non fossero state soddisfatte nel suo caso, mentre il Governo sosteneva che e lo stato e il comportamento di lei avessero dato sufficienti motivi per la sua detenzione. Ambedue le parti facevano riferimento alla documentazione medica, riguardante il ricovero della richiedente nel Centro di disintossicazione.
La Corte prende in considerazione fin dall’inizio che il documento che registra il risultato dell’analisi del respiro della richiedente non annotava né la data né l’ora in cui il test era stato fatto. Tuttavia, mentre si possono nutrire alcuni dubbi sul valore probatorio di questa particolare testimonianza, non si può fare a meno di notare che nel giorno in questione la richiedente, prima di essere trattenuta nel Centro, era stata visitata da un medico, che aveva confermato il suo stato di ebbrezza e raccomandato che fosse tenuta nel Centro di disintossicazione per dieci ore. Lo stato della richiedente e i sintomi specifici della sua ebbrezza erano descritti in modo dettagliato nel documento che registrava il suo ricovero nel Centro.
La Corte constata, inoltre, che nel corso dell’inchiesta la richiedente non aveva mai negato di essersi comportata in modo aggressivo, dopo essere stata svegliata dagli agenti. Alcuni poliziotti e due medici del Centro avevano descritto il suo comportamento con termini simili, cioè “turbolento”, “aggressivo”, “offensivo” e “volgare”.
Ciò porta la Corte alla conclusione che la detenzione della richiedente rientrava nelle disposizioni della sezione 40 della Legge del 26 ottobre 1982: la Corte non trova che le autorità abbiano agito arbitrariamente nel condurre la richiedente ad un centro di disintossicazione, né giudica che il ricovero coatto di lei fosse superfluo, tenendo conto delle sue condizioni e delle circostanze del suo arresto.
Di conseguenza, la Corte decide che la detenzione della richiedente era stata “legittima” ai sensi dell’Articolo 5 § 1 della Convenzione.
Ne consegue che il resto dell’istanza è inammissibile, essendo manifestamente infondato alla luce dell’Articolo 35 § 3 della Convenzione e deve essere respinto, in ottemperanza all’Articolo 35 § 4.Per tali ragioni, la Corte all’unanimità
Dichiara ammissibile, senza pregiudizi del merito, la denuncia dell’interessata ai sensi dell’Articolo 3 della Convenzione;
Dichiara inammissibile il resto dell’istanza.
Vincent Berger Georg Ress
Cancelliere Presidente
Traduzione di Anna Manetti
Data ultimo aggiornamento: Martedì, 14 Maggio 2002 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_013.html
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