Sentenze
Pagamento dell'assegno di invalidità già in godimento e non rinnovato dall'INPS
(Corte di Appello di Bari - Sentenza n.553 del 5.6.2001)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. Donato Berloco Presidente
2) Dott. Michele Cristino Consigliere
3) Dott. Sebastiano L. Gentile Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n. 1975 R.G.L. 2000;
T R A
L. A., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Perrone Capano, in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio del'Avv. Enzo Augusto alla Via Cognetti, n. 25;
-Appellante-
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Nicola Punzi, giusta procura generale alle liti per Notar Franco Lupo di Roma in data 7 ottobre 1993, n.22940, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Andria, Via Guido Rossa, n.12;
-Appellato-
=SVOLGIMENTO DEL PROCESSO=
Con ricorso depositato i. 7/1/1997, L. A. domandava al Pretore del lavoro di Trani la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dell'assegno di invalidità già in godimento e non rinnovato a seguito di istanza di conferma alla scadenza e di visita medica.
Sosteneva il ricorrente di essere permanentemente affetto da patologie invalidanti e segnalava di avere adito invano il comitato provinciale.
Il contraddittorio veniva ritualmente instaurato e l'ente convenuto si costituiva in causa per contestare la pretesa e chiederne il rigetto alla stregua degli accertamenti compiuti nel corso della procedura amministrativa.
Espletata, per il tramite del Dott. Giulio Rondinone, una consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente, il Tribunale di Trani, giudice del lavoro, divenuto competente in primo grado per effetto della soppressione delle preture, con sentenza del 5/10/2000, facendo sue le conclusioni rassegnate dal menzionato C.T.U., rigettava la domanda e dichiarava non dovuto all'ente previdenziale il rimborso delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 28/12/2000, proponeva appello il L., dolendosi dell'erroneità della sentenza alla stregua dei rilievi che di seguito si riepilogano e si valutano.
Chiedeva l’appellante, che, in riforma della decisione gravata, fosse accolta la domanda di prestazione con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ripristinato il contraddittorio, l'ente appellato resisteva e concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna, la discussione precedeva la lettura in aula del dispositivo.
=MOTIVI DELLA DECISIONE=
I1 C.T.U. intervenuto in prime cure, Dott. Giulio Rondinone, all'esito di accertamenti diagnostici accurati e di vari esami complementari (visita oculistica, ECG anche sotto sforzo, esami di laboratorio), ha trovato il L., nato nel marzo del 1944, affetto da diabete mellito secondo tipo in buon bilancio, retinopatia primo stadio, esiti da intervento per condriosarcoma terzo dito mano destra in buon bilancio funzionale.
In particolare, il consulente officiato in primo grado, nell'elaborato depositato il 15/7/1998, ha evidenziato la sostanziale conservazione della funzione prensile della mano ad otto anni dall'intervento chirurgico suddetto, evidentemente risolutorio, con movimenti residui ben compensati, completi e senza dolore.
L'apparato locomotore è apparso indenne, ha precisato il CTU, aggiungendo, quanto al diabete mellito di secondo tipo, il controllo di tale infermità garantito dai farmaci in uso (sugam) e la mancanza di serie complicanze a carico dei c.d. organi e apparati bersaglio.
Infatti, la visita oculistica ha evidenziato unicamente una retinopatia al primo stadio, che, la letteratura medica insegna, rappresenta il primo gradino della sofferenza retinica cagionata dalla malattia diabetica, peraltro, non complicata da deficit visivo degno di nota.
La modesta cardiopatia ipertensiva, sottoposto il L. a sforzi crescenti, consente la conservazione di una buona riserva coronarica, poiché vi è tolleranza all'impegno fisico, senza modificazioni ischemiche.
Gli esami di laboratorio non hanno evidenziato dati rilevanti in merito a cattiva funzionalità renale, epatica.
Il Dott. Rondinone, in coerenza con tali riscontri, ha concluso che il L. non era invalido al momento del mancato rinnovo dell'assegno, che 1'assistibile non ha superato la soglia legale in epoca successiva e che non ricorrono i presupposti per prevedere una abnorme usura della considerevole residua capacità lavorativa.
A fronte di tali documentate e significative risultanze istruttorie, ben valutate dal Tribunale di Trani, l'atto di gravame non esprime doglianze idonee a sovvertire l'impugnata decisione di rigetto della domanda attorea.
L'esiguità che connota la pronuncia gravata in punto requisito sanitario, stigmatizzata dall'appellante con il rilievo che sono state trascritte nella sentenza di primo grado soltanto le conclusioni del consulente medico, non integra un vizio inficiante, dovendo il giudice di appello verificare la meritevolezza della statuizione, se necessario, integrandone la motivazione.
D'altro canto, non ha pregio giuridico la considerazione del L. circa la percentuale di diagnosi negative rassegnate dal Dott. Rondinone in altre controversie in tema di invalidità.
Quanto ai valori elevati dei profili glicemici (209 mg% a digiuno, 380 mg% dopo colazione), la relazione peritale se ne fa carico, formulando giustificate riserve sulla genuinità dell'esame, il cui esito - conviene aggiungere - è davvero inconciliabile con la modesta sofferenza oggettivamente manifestata da tutti gli organi e apparati bersaglio.
Tanto che la documentazione ospedaliera prodotta dallo stesso L. insieme con il ricorso di appello, relativa ad un ricovero avvenuto nel novembre 1998, attesta il valore di 157 mg% al momento della dimissione.
Dei riflessi funzionali dell'intervento di condriosarcoma al terzo dito della mano destra, modesti e tali da non ostacolare in modo apprezzabile l'attività bracciantile e di manovalanza riferibile al L., e del tranquillizzante periodo di tempo trascorso dall'operazione chirurgica, il C.T.U. pure ha congruamente riferito, sicché la mera riproposizione dell'argomento da parte dell'appellante non apporta un nuovo contributo alla valutazione della fattispecie.
Infine, non sembra che dalla citata documentazione ospedaliera del novembre 1998 possano trarsi segnali significativi di fatti sopravvenuti e allarmanti.
L'episodio di tachicardia parossistica sopraventricolare riscontrato all'ingresso, invero, deve essere valutato nell'ambito di una cardiopatia ipertensiva che resta comunque sostanzialmente la stessa accertata dal Dott. Rondinone pochi mesi prima, con molti parametri nei limiti e con il ventricolo sinistro lievemente ipertrofico e normocontrattile.
Nessuna più recente indicazione di aggravamento del quadro complessivo, nonostante gli oltre due anni trascorsi dal novembre 1998, è stata documentata dal L., il quale, d'altronde, secondo l'INPS, risulta tuttora in attività come bracciante agricolo.
Relativamente alla tecnica della decisione da rendere, conviene ricordare che, nelle controversie in tema di mancato rinnovo dell'assegno triennale di invalidità, il giudizio, in particolare, sul requisito legale del. permanere delle condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione, è vincolato soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata riconosciuta per effetto di sentenza passata in giudicato, in tale ipotesi non essendo più contestabile che le condizioni oggetto dell'accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale (Cass. 22/4/1999, n. 4032).
Nelle altre ipotesi, invece, può non solo tenersi conto di eventuali recuperi della capacità lavorativa (Cass. 28/12/1999, n. 14624) e dei sopravvenuti mutamenti attitudinali (Cass. 20/12/2000, n. 15982), ma può anche procedersi ad una diversa valutazione del quadro sanitario.
Infatti, per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 13/6/1984, n. 222, che è una prestazione con durata limitata a tre anni e si stabilizza soltanto dopo tre riconoscimenti consecutivi (comma 8), non vi è ragione di negare l'applicabilità di un criterio ricalcato su quello elaborato dalla giurisprudenza in tema di pensione di invalidità, che era una prestazione permanente e vitalizia salvo revoca.
In particolare, era diffusa opinione che, ai fini della legittimità della revoca, non è necessaria una sopravvenuta modifica "in melius" delle originarie condizioni fisiche dell'assicurato, bastando 1a mera constatazione dell'inesistenza, all'atto del provvedimento, di una riduzione della capacità di guadagno al di sotto del limite di legge (Cass., sez. lav., 2 ottobre 1996, n. 8615)
La giurisprudenza in materia di pensione di invalidità ha espresso anche un preciso e per noi indicativo distinguo tra i casi di prestazione riconosciuta con sentenza e gli altri: se il diritto alla pensione di invalidità sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato, non può trovare applicazione il principio secondo cui in caso di contestazione in giudizio della revoca della pensione di invalidità disposta dall’Inps ai sensi de11'art. 10, comma 2, del r.d.1. 14 aprile 1939 n.636, oggetto dell'indagine è 1a sussistenza o meno dell’invalidità nella misura di legge (con onere della prova a carico dell'assicurato), senza che si renda necessario alcun raffronto tra il quadro patologico che aveva originato l'erogazione della prestazione e quello che si riscontra al momento del provvedimento soppressivo; nel caso suindicato, infatti, il potere di revoca dell’Inps può esercitarsi solo se le condizioni di salute del pensionato siano migliorate rispetto a quelle che giustificarono la concessione della pensione (Cass., sez. lav., 3 febbraio 1996, n. 928).
L'appello, in conseguenza, va rigettato, non meritando la sentenza impugnata le censure espresse nell'atto di gravame.
Senza che si ravvisi la necessità di rinnovare l'esame peritale.
Anche il regime delle spese di questo grado giudizio può essere regolato ex art.152 disp. att. c.p.c..
=P.Q.M.=
La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto da L. A., con ricorso del 28/12/2000, avverso la sentenza del Tribunale di Trani 5/10/2000 nei confronti dell’INPS e dichiara non luogo provvedere tra le parti in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 7 maggio 2001
Il Presidente
(F.to: dr. Donato Berloco)
Il Consigliere estensore
(F.to: dr. Sebastiano L. Gentile)
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2001
Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 3 Ottobre 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_008.html
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