Sentenze

Sentenza del 19 febbraio 1990 n. 1211

Ricorso diretto ad ottenere dall'Inps il riconoscimento di uno stato di invalidità pensionabile

 

Omissis...........................

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

(omissis)

ricorrente contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - In persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - Via della Frezza, 17 presso gli Avv.ti Luigi Maresca, Antonio Cotronea e Valerio Mercanti che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al controricorso

controricorrente

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 17/2/1986 Dep. il 26/6/1987 (R.G. n. 668/86).

Udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 26/10/1988 - la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Avitabile.

Uditi gli Avv.ti Agostini ed Angelo per delega Maresca.

Udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lucio La Valva che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sent. n. 321 del 26/6/1987 rigettava l'appello proposto da Valori Giacinta contro la sentenza con la quale il Pretore della stessa città aveva respinto il suo ricorso in data 9 marzo 1985, diretto ad ottenere dall'Inps il riconoscimento di uno stato di invalidità pensionabile, già negato dall'Inps stesso in via amministrativa.

Il Tribunale rilevava l'infondatezza della doglianza secondo la quale il C.T.U. di prime cure aveva trascurato gravi affezioni a carico degli apparati cardio respiratori e sottovalutato l'intero quadro patologico (considerata dal consulente di parte fortemente riduttivo delle possibilità lavorative e reddituali della periziata), rilevando che il complesso morboso si era notevolmente ridimensionato al vaglio di esami clinici, di laboratorio e radiografici, i quali avevano escluso qualsiasi affezione dell'apparto cardiovascolare (salvo che per le varici all'arto anteriore sinistro) ed avevano escluso anche la bronchite cronica asmatica, ritenendo esistenti soltanto esiti di pleurite essudativa sinistra sofferta dalla Valori a venti anni, note di una cervico lombo artrosi con scarsa incidenza funzionale, e diabete mellito in forma lieve non soggetto a processo evolutivo.

Contro questa sentenza ricorreva a questa Corte la Valori con unico motivo e l'INPS si costituiva con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 R.D.L. 636 del 1939, dell'art. 24 della L. n. 160 del 1975 e dell'art. 1 della L. 222 del 1984, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria e lamenta che la perizia di primo grado era stata effettuata da un neuropsichiatra piuttosto che da un medico legale, delle assicurazioni o del lavoro, come prescritto dall'art. 9 della L. 533 del 1973. Si duole inoltre che il Tribunale non ha adeguamente motivato la critica alla relazione peritale di parte, prodotta in primo grado e posta a base del motivo di appello. Lamenta ancora che sia stato negato il carattere di obesità alla sua situazione corporea di m. 1,50 di altezza e KG. 80 di peso, che non siano state valutate le varici agli arti inferiori, il difetto visivo, il danno all'apparato digerente e l'edentulosi. Deducendo che il Tribunale non ha tenuto conto che ella aveva sempre svolto il mestiere di bracciante agricola e che era di età avanzata, si duole anche che non sia stata disposta nuova consulenza.

Il ricorso non è fondato.

L'art. 9 della L. 533 del 1973, nel modificare l'art. 146 delle disp. att. c.p.c., stabilisce soltanto che nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni Tribunale debbono essere inclusi per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, medici legali, delle assicurazioni e del lavoro al solo evidente fine di agevolare la scelta del consulente da parte del giudice del lavoro tra persone maggiormente esperte in tali settori scientifici, ma non al diverso scopo di imporre che la scelta venga operata esclusivamente tra tali professionisti. Sostenere questo significa derogare illegittimamente al disposto degli art. 61, 421 e 441 c.p.c.. La prima disposizione, in nulla derogata sotto questo riflesso dalle altre due, non impone infatti che la scelta debba necessariamente avvenire tra i suddetti esperti, ma stabilisce soltanto che ciò accada "normalmente", il che, piuttosto che escludere, implica la libertà del giudice di scegliere esperti non inclusi nel suddetto albo speciale, tanto vero che la legge non commina alcuna nullità per il caso in cui la scelta non cada sul perito iscritto nell'albo. Neanche il lamentato vizio di motivazione può essere ravvisato, in quanto il Tribunale ha dato precisa risposta a tutti i punti della perizia di parte posta a base del motivo di gravame, trattando specificamente dei mali maggiormente invalidanti, quali il danno all'apparato cardiovascolare, a quello respiratorio, alla cervico lombo artrosi ed al diabete mellito, e spiegando con logica e circostanziata motivazione, ancorata alla perizia eseguita ed ai relativi supplementi, le ragioni per le quali, difformemente dal parere espresso dal consulente di parte, tali mali non avevano capacità invalidante oltre i limiti di legge.

Né può ritenersi mancante la valutazione del difetto visivo, del danno all'apparato digerente e dell'edentulosi, in quanto i giudici dell'appello, nel commentare i risultati della perizia di ufficio, comparandone i risultati con quella di parte, ed affermando che il complesso morboso si era notevolmente ridimensionato, hanno evidentemente ritenuto di escludere le suddette infermità, sulla scorta appunto dei vari esami eseguiti dal consulente di ufficio. E tale giudizio non è qui sindacabile in quanto costituisce un tipico accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

D'altra parte la ricorrente maschera sotto la denuncia di vizio della motivazione l'effettiva contrapposizione del parere del proprio perito e quello espresso dal consulente di ufficio, sicché la citata doglianza, non comportando denuncia di errori logici o giuridici incidenti sulle ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, si appalesa sostanzialmente inammissibile. Rilevato infine che il Tribunale ha considerato la posizione ponderale della ricorrente in relazione alla sua altezza, precisando, con logica ed adeguata motivazione che essa avrebbe potuto essere controllata con terapia e dieta adeguata e che le varici, l'artrosi e la ipertensione sono state considerate infermità le quali giustificavano il responso di riduzione della capacità lavorativa nella misura del 32-33% valutato dal perito, deve infine rilevarsi che neanche la doglianza riguardante la mancata nomina di altro perito è fondata. Infatti il giudice di appello non è obbligato a disporre una nuova consulenza quando ritenga, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, purché adeguatamente motivato, che il responso del perito nominato in primo grado sia sufficiente per la decisione della controversia. E non v'è dubbio che la sufficienza sia stata ritenuta con motivazione adeguata, avendo il Tribunale fatto riferimento alla consulenza di cui ha condiviso i risultati. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Poiché non è temerario né infondato, vanno dichiarate irripetibili le spese sopportate dall'istituto per questo giudizio di legittimità, a norma dell'art. 152 D.D.A.A. C.P.C.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.


Data ultimo aggiornamento: Martedì, 2 Ottobre 2001 6:00.00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_006.html

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