Sentenze
Pensione di invalidità negata dall'I.N.P.S.
(Sentenza n.445 del 26.5.99 del Tribunale di Trani)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione per le controversie in materia di lavoro e previdenza – composto dai Magistrati:
1) Dott. Luciano Guaglione Presidente
2) Dott. Francesco Zecchillo Giudice
3) Dott. Pietro Mastrorilli Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro – previdenza – assistenza in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n.3324 R.G. 1996.
TRA
P. F., rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Nencha, giusta procura a margine del ricorso in riassunzione, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio;
-Riassumente-
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., con sede legale in Roma, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Rapisardi e Cosimo Nicola Punzi, in virtù di procura generale alle liti per Notar Franco Lupo di Roma, in data 7.10.1993, ed elettivamente domiciliato in Andria presso la sede I.N.P.S.;
-Appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.7.1986, P. F. premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, chiedeva al Pretore di Bari che l’I.N.P.S. fosse condannato a corrispondergli la pensione di invalidità, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti.
Fissata l'udienza di discussione, l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio contestando il contenuto della domanda e chiedendone il rigetto.
Sottoposto il ricorrente a consulenza medico - legale, con sentenza del 7.4.1989, depositata il 19.4.1989, il Pretore di Bari rigettava la domanda proposta dal P..
Avverso la predetta sentenza l'assicurato proponeva appello con ricorso depositato il 6.4.1990, censurando le risultanze dell'indagine peritale che, a suo dire, aveva omesso di considerare il carattere usurante del prosieguo dell'attività lavorativa (commerciante di generi alimentari), nonché deducendo che, in corso di causa, le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate.
L'INPS si costituiva con memoria difensiva depositata il 27.8.1990 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con sentenza n. 1759 dei 12.3.1992, il Tribunale di Bari, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica espletata in prime cure, rigettava l'appello, rilevando che il secondo CTU, dopo aver affermato che a far data dal marzo 1991 il P. aveva raggiunto la soglia invalidante, successivamente, in sede di chiarimenti, precisava che quest'ultimo, alla data della visita medica, poteva svolgere la sua attività di commerciante di generi alimentari e che avrebbe potuto continuare ad espletarla fino al momento della sostituzione delle protesi alle anche (la cui funzionalità dura in media 15 - 20 anni), momento che non era in grado di individuare.
La suddette sentenza veniva gravata da ricorso per cassazione, il quale veniva accolto dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 11962, depositata il 18.11.1995, accoglieva il suddetto ricorso rinviando la causa, per il suo riesame, a questo Tribunale.
Osservava la S.C., infatti, che il Tribunale aveva recepito acriticamente le conclusioni rassegnate dal CTU in sede di chiarimenti senza riscontrare la netta contraddittorietà tra dette conclusioni e quanto argomentato dallo stesso consulente nella relazione scritta precedentemente depositata.
Rilevava, altresì, che il Tribunale aveva omesso di valutare il quadro globale delle infermità dell'assicurato, quale emergeva dalla relazione peritale, essendosi limitato a considerare la sola affezione all'anca.
Con successivo ricorso depositato l'11.11.1996, pertanto, il P. provvedeva a riassumere il giudizio insistendo per l'accoglimento della domanda.
L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Espletata una nuova consulenza tecnica medico - legale, all'udienza odierna, acquisiti gli atti e i documenti delle parti, la discussione precedeva la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui appresso.
Dalla consulenza tecnica medico - legale espletata in questo grado del giudizio è emerso che il P. è affetto dal seguente complesso morboso: "esiti d'infarto al miocardio, cardioangiosclerosi ipertensiva, diabete mellito tipo II e retinopatia diabetica, operata di artoprotesi bilaterale per necrosi asettica delle teste femorali da artride reumatoide, poliartrosi".
Il CTU, inoltre, dopo aver passato in rassegna le caratteristiche di ciascuna affezione e la loro incidenza sulla capacità di lavoro dell'assicurato, ha coerentemente concluso che erano corrette le prime conclusioni rassegnate dal consulente nominato in secondo grado, il quale aveva riconosciuto (almeno in un primo momento) il raggiungimento della soglia invalidante.
Ha inoltre opportunamente ancorato l'insorgenza del suddetto stato invalidante al maggio 1991, epoca della protesizzazione delle anche.
Tali conclusioni, avverso le quali nessuna delle parti ha mosso specifiche contestazioni di natura medica ed a cui ci si può interamente riportare, appaiono a questo Collegio pienamente condivisibili, siccome frutto di un'indagine attenta, esaurientemente motivata e priva di vizi logici e di errori di metodo.
Ne consegue che la domanda di corresponsione dell'assegno di invalidità va accolta e l'INPS va condannato al pagamento del suddetto assegno con decorrenza dall'1.5.1991, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data di maturazione di ciascun rateo.
Per giurisprudenza costante, infatti, nell'ipotesi in cui il diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità maturi nel corso del procedimento giudiziario, gli interessi legali decorrono dalla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale e non già alla scadenza del centoventesimo giorno successivo a tale maturazione, atteso che in tale ipotesi – collegata alla disposizione di cui all’art.149 disp.att.c.p.c., la quale impone al giudice di tener conto dell’aggravamento delle malattie denunciate e delle infermità sopravvenute nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario – lo spatium deliberandi, concesso in via ordinaria all’INPS per consentirgli di avviare il complesso procedimento amministrativo connesso alla domanda dell’assicurato che denunci malattie invalidanti, non ha alcuna ragion d’essere in quanto la valutazione della nuova situazione invalidante compete esclusivamente al giudice, restando escluso un intervento dell’ente erogatore della prestazione (Cass.5.4.1995 n.3962; Cass.27.6.1994 n.6146).
Tenuto conto della data di decorrenza dell’assegno (maggio 1991), successiva alla proposizione dell’appello (aprile 1990) –cosa che, quindi, ha determinato (almeno inizialmente) la giusta resistenza da parte dell’INPS – sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali relative ai primi due gradi del giudizio.
Le spese di lite relative ai gradi successivi, invece, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani – Sezione per le controversie di lavoro – quale giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da P. F. con ricorso depositato in data 6 aprile 1990 avverso la sentenza n.1726 pronunciata dal Pretore del Circondario di Bari in data 17.4.1989, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di P. F. all’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall’1.5.1991 e condanna l’INPS alla corresponsione in favore dell’assicurato dei relativi ratei maturati, oltre interessi dall’epoca di maturazione di ciascuno di essi sino al saldo.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei primi due gradi del giudizio e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio, che si quantificano, quanto al primo, in complessive L. 1.500.000 (di cui L. 100.000 per esborsi e L. 900.000 per onorario), e, quanto al secondo, in complessive £. 1.100.000 (di cui £. 50.000 per esborsi e L. 700.000 per onorario), oltre I.V.A., Cassa Previdenza e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Nencha Ernesto, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Trani il 29.4.1999 nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro del Tribunale.
Il Presidente
(F.to: dott. Luciano Guaglione)Il G. estensore
(F.to: dott. Pietro Mastrorilli)Depositato oggi in Cancelleria
Trani, 26 maggio 1999
Fonte: www.ba.dada.it/lpp/page1.html
Data ultimo aggiornamento: Lunedì, 28 maggio 2001 6:00.00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/sentenze_002.html
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