AVVERTENZA
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Decreto del Ministero della Sanità 7 gennaio 1988, n.23
Indicazioni per la tessera personale dei soggetti affetti da diabete mellito
(G.U. Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 1988)
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito; Visto, in particolare, l'art. 4, primo comma, della succitata legge, il quale dispone che ogni cittadino, affetto da diabete mellito, deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica, e che il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanita', entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; Viste le risultanze dei lavori del gruppo di studio, che ha operato nell'ambito di questo Ministero, formato da esperti sull'epidemiologia del diabete e dai rappresentanti degli assessorati alla sanita' delle regioni; Considerato che le conclusioni a cui e' pervenuto tale gruppo di studio possono essere ritenute idonee al fine di stabilire le indicazioni sul modello di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica; Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del citato art. 4, primo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 115; Decreta:
Le indicazioni del modello di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica, di cui all'art. 4, primo comma, della legge 16 marzo 1987, sono stabilite nell'allegato A, contenente il fac-simile di modello di tessera e nell'allegato B, con il quale sono fornite istruzioni tecniche operative per il rilascio e l'uso della tessera medesima, nonche' per la registrazione e la gestione dei dati in quest'ultima contenuti. Gli allegati A e B sopra menzionati costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 7 gennaio 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.TESSERA DEL DIABETICO
----> Vedere Allegato a Pag. 16 della G.U. <----
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni, tramite le UU.SS.LL., dovranno notificare ai medici di base ed ai servizi diabetologici che, entro la scadenza di un mese, per ottenere la ricettazione per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici per i soggetti diabetici che sono previsti dalla legge n. 115/1987, dovra' essere esibita la tessera il cui modello e' riportato nell'allegato A. Entro la stessa data, le regioni definiranno le nuove procedure per la fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici per i soggetti diabetici di cui sopra. Le regioni prepareranno e distribuiranno alle UU.SS.LL. una scheda di raccolta dati individuale sulla base dei dati minimi che compaiono sullo schema riportato successivamente. I codici da utilizzare nella scheda sono quelli specificati nel decreto 17 settembre 1986, n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1986. La scheda verra' consegnata dalle UU.SS.LL. ai diabetici che faranno richiesta per ottenere la tessera: questi la faranno compilare al proprio medico curante o ai serviizi diabetologici pubblici o privati convenzionati con le regioni. La tessera verra' rilasciata dopo la consegna della scheda debitamente compilata. Le UU.SS.LL. registreranno i dati di dette schede (che potranno essere conservati in originale o in copia magnetica). L'ufficio competente della U.S.L. di residenza curera' il rilascio della tessera, garantendo la necessaria segretezza, se possibile inviandola per posta a domicilio. La tessera avra' validita' di cinque anni dalla data del presente decreto. La U.S.L. curera' l'invio periodico (con cadenza annuale) dei dati contenuti nelle schede alla regione di appartenenza ed al Ministero della sanita'. I dati non saranno nominativi. Il tipo di dati che dovra' essere inviato, sara' indicato con successiva circolare del Ministero della sanita'. La tessera ha validita' su tutto il territorio nazionale. SCHEDA INFORMATIVA SUI PAZIENTI DIABETICI Regione: .......................................................... U.S.L.: .......................................................... Cognome e nome: .................................................. Data e luogo di nascita: .......................................... Residenza attuale: ................................................ Anno di diagnosi della malattia:....... mese di diagnosi:......... Classificazione del diabete: IDDM - Diabete insulino dipendente ........................ 250.1 NIDDM - Diabete non insulino dipendente .................... 250 Altri .................................................... 250.9 Terapia in atto: Insulina ........................................................ Ipoglicemizzanti orali .......................................... Solo dieta ...................................................... Insulina + ipoglicemizzanti orali .............................. Medico curante .................................................... Centro o servizio diabetologico di riferimento (solo se consultato) ubicato nella U.S.L. .......................................... Firma del medico curante o del Centro: ............................ Firma del titolare: .............................................. Nuova tessera ...................................................... Tessera rinnovata ..................................................
Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 8 Maggio 2009 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r87.html
