AVVERTENZA
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Autorizzazione al porto di fucile da caccia e porto d’armi per difesa personale
Il Riferimento normativo è rappresentato dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, che all’art. 3 prevede che “l’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d’armi per difesa personale venga effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato”
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico da compilarsi secondo il modello indicato in allegato al Decreto, rilasciato dal medico di fiducia - ovvero Medico di Medicina Generale -, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.
Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello indicato nel Decreto, viene consegnato all’interessato.
Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell’interessato.
L’art. 4 prevede inoltre che “avverso il giudizio negativo, l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’unità sanitaria locale competente, composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti. L’esito del ricorso sarà comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza”. (Modulo per il ricorso)
Requisiti fisici e psichici minimi
Il Decreto del 28/04/98, emanato per dirimere alcune difficoltà interpretative del precedente Decreto del 1994, con particolare riferimento all’accertamento dei requisiti visivi, stabilisce negli art. 1 e art. 2 i requisiti psico fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia, al porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo, al porto d’armi per difesa personale.
Tabella riassuntiva dei requisiti minimi (file pdf - è necessario Acrobat Reader)
Tratto da: Servizio di Medicina Legale della Asl Città di Milano
Data ultimo aggiornamento: Lunedì, 19 Febbraio 2007 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r81.html
