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LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE

Garanzie procedurali a favore di indagati ed imputati in procedimenti penali

Il 28 Aprile 2004 la Commissione Europea al fine di agevolare l’attuazione dei principi di reciproco riconoscimento, ha presentato una proposta di libro verde in materia di norme minime comuni relative alle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati, perseguiti o condannati per aver commesso un reato. I diritti fondamenti in questione sono cinque: diritto all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio; diritto di farsi assistere da un interprete o da un traduttore; diritto a una protezione specifica per gli appartenenti a gruppi ritenuti vulnerabili; diritto dei cittadini degli altri Stati membri e dei paesi terzi a un’assistenza consolare; diritto a una “dichiarazione di diritti”.

INTRODUZIONE

Il presente Libro verde costituisce la prossimo fase del processo di consultazione inteso a stabilire norme o livelli minimi comuni di garanzie procedurali in tutti gli Stati membri nei confronti di indagati, imputati, processati e condannati per reati penali. Esso intende esaminare quali possono essere tali livelli minimi comuni e in quali ambiti possono essere applicati.

È ovviamente importante che le autorità giudiziarie di uno Stato membro possano avere fiducia negli ordinamenti giudiziari di tutti gli altri Stati membri. A partire dal maggio 2004, ciò si applicherà a venticinque Stati membri. La fiducia nelle garanzie procedurali e la correttezza dei procedimenti contribuiscono a rafforzare tale fiducia. È pertanto auspicabile disporre di livelli minimi comuni e validi in tutta la Unione europea, anche se gli strumenti per rispettare tali livelli minimi vengono lasciati ai singoli Stati membri.

L’anno scorso, la Commissione ha proceduto ad un esame globale delle garanzie procedurali.

A questo fine, essa ha pubblicato un ampio Documento di consultazione in varie lingue sul sito web della JAI nei mesi di gennaio e febbraio 2002. Tale documento individuava i settori che avrebbero potuto essere oggetto di successive misure e sollecitava osservazioni e reazioni dalle parti interessate.

Contemporaneamente veniva inviato agli Stati membri un questionario concernente i vari aspetti dei rispettivi procedimenti giudiziari previsti dagli ordinamenti esistenti.

Sulla base delle risposte ricevute, la Commissione ha deciso di avviare un esame immediato dei seguenti settori:

Pertanto, dopo uno scambio di vedute sul perché un’iniziativa dell’UE sia necessaria in questo campo, il presente Libro Verde si concentrerà su questi cinque settori ed esaminerà come valutare se gli Stati membri stiano rispettando i loro obblighi. I rimanenti diritti nei confronti dei quali è stata riconosciuta la necessità di procedere ad un esame formeranno oggetto del lavoro futuro della Commissione. Le priorità devono essere riviste alla luce dell’allargamento.

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6. PROTEZIONE ADEGUATA PER LE CATEGORIE PIÙ VULNERABILI

6.1. Introduzione

Nel documento di consultazione, la Commissione chiedeva se fosse opportuno imporre agli Stati membri di prevedere un adeguato livello di tutela per le categorie più vulnerabili per quanto riguarda le garanzie procedurali. Tale proposta ha ricevuto un’accoglienza favorevole, ma presenta due difficoltà sostanziali: (1) la definizione di categorie vulnerabili e (2) l’introduzione di dispositivi che offrano un adeguato livello di protezione.

Un elenco non tassativo di categorie potenzialmente vulnerabili potrebbe includere:

(a) i cittadini stranieri, in particolare, ma non solo, quelli che non parlano la lingua del paese.
Il cittadino straniero è vulnerabile a motivo della sua cittadinanza straniera, dello svantaggio linguistico, nonché di altri fattori (si trova in vacanza o per un periodo limitato nel paese, correndo quindi il rischio di perdere la propria occupazione o i mezzi di sussistenza nel proprio paese d’origine). Oltre a vedersi offrire un’assistenza linguistica, i cittadini stranieri possono essere assistiti dal loro Consolato (cfr. Parte 7 infra). Un’assistenza pratica dovrebbe essere messa a disposizione sotto gli auspici del Consolato interessato o di un’altra organizzazione appropriata. Si potrebbe imporre agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, a titolo di requisito minimo, di non ostacolare questo tipo di assistenza.

(b) I minori.
La posizione particolarmente vulnerabile dei minori è già stata riconosciuta nella Convenzione delle NU sui diritti del fanciullo56. La relativa disposizione - l’articolo 40 - è riportata in allegato.
Nel quadro della Convenzione sui diritti del fanciullo, tutti i minori fino a diciotto anni di età sono considerati fanciulli, eccetto nei casi in cui la legislazione nazionale preveda un’età inferiore per il raggiungimento della maggiore età. Il grado più elevato di tutela previsto deve essere applicato a tutti i “fanciulli” nel quadro della Convenzione. Tuttavia, l’età considerata valida per la responsabilità in materia penale varia nell’UE dagli 8 anni della Scozia ai 16 del Portogallo, il che significa che sussistono notevoli differenze inerenti ai sistemi legali degli Stati membri.

(c) Quanti sono vulnerabili in conseguenza del loro stato mentale o emotivo (ad esempio i minorati mentali, quanti soffrono di patologie di tipo psichico come la schizofrenia, persone aventi un quoziente intellettuale subnormale e coloro che sono affetti da autismo).
Gli imputati con un quoziente intellettuale basso, modeste capacità di lettura o di comprensione, possono incorrere più facilmente in dichiarazioni non veritiere, incluse le false confessioni, nella fase degli interrogatori di polizia. Un suggerimento potrebbe consistere nell’imporre ai funzionari di polizia, quando arrestano un indagato, di rispondere ad una domanda specifica relativa al suo stato di salute mentale nel verbale di arresto. Se i funzionari di polizia sono tenuti ad esaminare questa questione (e presentare una nota scritta con la loro valutazione), gli indagati vulnerabili per queste ragioni potrebbero essere identificati più facilmente col passare del tempo. Con questa categoria, si pone un effettivo problema di identificazione. La formazione dei funzionari di polizia e degli avvocati dovrebbe permettere di trovare una soluzione.

(d) Quanti sono vulnerabili in conseguenza del loro stato fisico (i disabili, inclusi i sordi, quanti sono colpiti da malattie come il diabete, l’epilessia, i portatori di pace-maker, ecc. le persone con difficoltà di linguaggio, nonché gli indagati portatori di handicap fisici più evidenti).
Questo gruppo comprende anche gli indagati in gravi condizioni di salute come gli affetti da HIV/AIDS, che richiede frequenti cure mediche e/o assistenza, nonché donne in stato di gravidanza, in particolare quelle a rischio di aborto.
Gli indagati che dichiarano di avere un problema di salute, anche senza presentare segni o sintomi visibili, devono ottenere automaticamente il diritto di essere esaminati da un medico. L’esame medico deve servire per stabilire se la persona in questione sta sufficientemente bene per essere interrogata o per essere tenuta in arresto (specialmente se il periodo di detenzione deve essere più lungo di poche ore).
Quando la polizia trattiene in arresto una persona che dichiara di avere problemi di salute, deve anche fare in modo che tale persona riceva un’assistenza medica. Anche una verifica può essere necessaria. Dato che i funzionari di polizia possono non avere le necessaria esperienza, può essere necessario introdurre un dispositivo che prevede un esame medico per tutti gli indagati che dichiarano di avere problemi di salute.

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6.2. Discussione e domande

La Commissione propone che sia previsto un obbligo generale degli Stati membri in base al quale essi devono assicurare che il loro ordinamento giuridico riconosca il maggiore grado di protezione che deve essere garantito a tutte le categorie di indagati e imputati in procedimenti penali. La Commissione riconosce le difficoltà nel procedere ad una valutazione della vulnerabilità e che il semplice utilizzo di un metodo basato su categorie può non essere sempre appropriato. La Corte dei diritti dell’uomo, nel giudicare se un giovane dovesse ottenere l’assistenza legale gratuita, ha individuato nella “situazione personale” dell’imputato un fattore di cui tener conto all’atto della valutazione se fosse nell’interesse della giustizia effettuare tale concessione. Nella sentenza, l’imputato viene descritto come “un giovane adulto di origine straniera proveniente da un ambiente sociale disagiato, [...] sprovvisto di una effettiva formazione professionale e con numerosi precedenti penali. Faceva uso di stupefacenti sin dal 1975, quasi quotidianamente dal 1983, ed all’epoca dei fatti viveva, con la sua famiglia, dell’assistenza pubblica”. Alcuni aspetti di questa descrizione rientrano nelle categorie elencate sopra, altri no. Tuttavia è chiaro che la Corte ritiene che le autorità che concedono l’assistenza legale siano in grado di valutare la “situazione personale” di indagati e imputati. Anche i funzionari di polizia dovrebbero essere invitati a fare questo tipo di valutazioni.
Nella fase precedente l’imputazione, vale a dire quando l’indagato è in arresto presso gli uffici di polizia o viene interrogato (o la sua abitazione viene perquisita) i funzionari di polizia dovrebbe esaminare la questione della potenziale vulnerabilità dell’indagato. Può essere loro imposto di dimostrare, attraverso la redazione di un verbale, di avere effettuato una valutazione della vulnerabilità dell’indagato. Se si è giudicato che l’indagato è particolarmente vulnerabile, i funzionari di polizia possono dover dimostrare di aver preso le iniziative appropriate (ad esempio per quanto riguarda l’assistenza medica, i contatti con i familiari, l’aver consentito all’indagato di informare qualcuno della sua detenzione) ad offrire il più elevato grado di protezione. Dovrebbero essere obbligati ad elaborare una nota per iscritto, che permette di effettuare verifiche ulteriori, che riguardano le misure che hanno giudicato necessarie, se la vulnerabilità di un indagato è stata constatata, e confermando che queste misure sono state effettivamente adottate. Una volta che l’indagato viene rinviato a giudizio, divenendo così un imputato in un tribunale, qualsiasi forma di vulnerabilità, come la necessità di un’assistenza linguistica o medica, dovrà essere indicata nel verbale redatto durante il procedimento o la detenzione precedente il processo.
Se successivamente dovesse emergere che la vulnerabilità dell’imputato non è stata messa a verbale o se ciò è stato fatto, non sono state prese iniziative, lo Stato membro in questione deve prevedere una forma di rimedio per l’interessato. Una valutazione della vulnerabilità potenziale di un indagato è difficile da effettuare, ma è possibile prevedere una formazione in questo campo.

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Tratto da Garanzie procedurali a favore di indagati ed imputati in procedimenti penali.nel territorio dell'Unione europea (file Pdf dal sito ufficiale dell'Unione Europea)

Data ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2005 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r68.html




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