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PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

Commissione giuridica e per il mercato interno
2003/0252(COD) 16 marzo 2004



PARERE

della commissione giuridica e per il mercato interno destinato alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
(rifusione)
(COM(2003) 621 – C5-0610/2003 – 2003/0252(COD))
Relatore per parere: Enrico Ferri

PROCEDURA

Nella riunione del 22 gennaio 2004 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Enrico Ferri.
Nelle riunioni del 18 febbraio 2004, 8 marzo 2004 e 16 marzo 2004 ha esaminato il progetto di parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 21 voti favorevoli e 1 contrario.
Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), Enrico Ferri (relatore per parere), Uma Aaltonen, Maria Berger, Ward Beysen, Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Malcolm Harbour, Sir Neil MacCormick, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler (in sostituzione di Klaus-Heiner Lehne), Anne-Marie Schaffner, Francesco Enrico Speroni (in sostituzione di Alexandre Varaut), Astrid Thors (in sostituzione di Diana Wallis), Marianne L.P. Thyssen, Theresa Villiers (in sostituzione di Kurt Lechner), Rainer Wieland, Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La presente proposta è una rifusione della direttiva 91/439/CEE sulla patente di guida. Essa si basa su due principi fondamentali: facilitare la libera circolazione dei cittadini comunitari e contribuire al miglioramento della sicurezza stradale sulla scia della comunicazione della Commissione del 02-06-03 "Programma di azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa.
Gli obiettivi principali della proposta sono i seguenti:
1. ridurre le possibilità di frode;
2. garantire la libera circolazione dei cittadini;
3. contribuire ad una maggiore sicurezza stradale.
È da accogliere in positivo la proposta di limitare il numero di modelli di patente in circolazione (oltre 80 modelli) e di migliorare il grado di protezione antifrode attraverso l'abolizione graduale del modello comunitario cartaceo della patente di guida in favore dell'introduzione di un modello unico di patente plastificata caratterizzata, inoltre, dall'introduzione facoltativa di un microchip con l'obiettivo di aumentare il livello di protezione antifrode. Tuttavia, si ritiene opportuno che tale microchip non si limiti a contenere gli stessi dati indicati sulla parte plastificata ma che contenga altri dati rilevanti, relativi al profilo del titolare della patente.
La proposta di direttiva contribuirà, come già menzionato, al miglioramento della libertà di circolazione dei titolari di patente.
Alla luce della proposta di direttiva, i limiti di età per le categorie A1 e B1 restano invariati; per la categoria AM (ciclomotori) invece si propone la soglia dei 16 anni. Tale previsione appare eccessiva in quanto renderebbe estremamente difficile la libertà di movimento dei giovani, ad esempio per raggiungere il proprio posto di lavoro. Sono tanti giovani che al termine della scuola dell'obbligo sono costretti a percorrere brevi distanze per raggiungere il luogo di lavoro; l'uso del ciclomotore in seguito a rilascio di patente di guida non può essere loro negato fino all'età di 16 anni, soprattutto in quei Paesi in cui l'uso del ciclomotore è molto diffuso.Una buona educazione stradale presso gli istituti d'istruzione secondaria e la frequenza di un corso per il rilascio della patente di guida possono conferire la conoscenza e la maturità necessaria e sufficiente per la guida di un ciclomotore anche ad un soggetto con età inferiore a 16 anni. Quindi si propone di indicare la soglia di 14 anni con la possibilità di deroga per gli Stati membri che intendano elevarla.
Si ritiene opportuno intervenire sulla proposta di direttiva chiedendo alla Commissione Europea di valutare l'introduzione nell'UE della c.d. "patente a punti." Tale strumento unitamente ad un sistema di riconoscimento reciproco, nell'Unione Europea delle sanzioni comminate, contribuirebbe anche ad assicurare maggiore certezza giuridica. La patente a punti rappresenta un sistema misto in quanto possiede sia aspetti di natura preventiva nei confronti degli incidenti stradali (attraverso la misure sanzionatorie), sia di natura rieducativa attraverso i corsi per il recupero dei punti. Infatti, al meccanismo dell'accumulo dei punti di demerito che può determinare la sospensione della patente, è associata la possibilità di recuperare il punteggio tramite la frequenza di appositi corsi di recupero. Si ritiene opportuno, quindi, effettuare uno studio su tale sistema diffuso già in 5 Stati membri (Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda). Quanto alla formazione degli esaminatori di guida si ritiene opportuno proporre che un buon esaminatore debba essere a conoscenza ed in grado di poter spiegare le tecniche fondamentali di pronto soccorso che possono, in caso di incidenti stradali, ridurre sensibilmente il numero di decessi sulle nostre strade.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione1Emendamenti del Parlamento
. . . o m i s s i s . . .
Emendamento presentato da Enrico Ferri
Emendamento 19
Considerando 6 bis (nuovo)
 (6 bis) Si condivide l'obiettivo della Commissione europea di portare a termine uno studio, realizzato da un gruppo di esperti, diretto ad individuare quelle patologie che possano menomare l'equilibrio psicologico del titolare di una patente di guida quali epilessia, diabete, disturbi cardiovascolari ecc. (patologie sulle quali esistono già studi che confermano l'inabilità alla guida) influendo sulla sua capacità di condurre un ciclomotore, motociclo o autoveicolo. Si condivide in particolar modo l'obiettivo di definire gli standard minimi atti a definire una determinata patologia come incompatibile con la guida. Si invita la Commissione a verificare che il gruppo di esperti sia composto anche da uno o più psicologi esperti in materia di sicurezza stradale. Si invita la Commissione, una volta resa nota la relazione finale del gruppo di esperti, a modificare la presente direttiva e ad inserire un allegato contenente le patologie da qualificare come incompatibili con la guida.
Motivazione
La Commissione ha convocato un gruppo di esperti indipendenti per realizzare uno studio su questo tema. Lo studio, ancora in corso, dovrebbe contenere un'indicazione di quelle patologie a rischio rispetto alle quali il rilascio della patente di guida risulterebbe incompatibile; viene condivisa quindi la linea della Commissione relativa a questo problema. Si ritiene opportuno tuttavia verificare che nel gruppo di esperti vi sia anche l'apporto di uno o più psicologi esperti in materia di sicurezza stradale.
. . . o m i s s i s . . .


Data ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2004 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r65.html




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