AVVERTENZA

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Decreto Ministero della Difesa del 26 marzo 1999

Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il decreto 29 novembre 1995, del Ministro della difesa, approvativo dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la necessità di compilare un nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, più rispondente alle nuove esigenze delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, che forma parte integrante del presente decreto.
L'elenco sostituisce quello approvato con decreto del Ministro della difesa 29 novembre 1995.
Con successiva determinazione dirigenziale della Direzione generale della sanità militare, da emanarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è approvata la direttiva tecnica contenente avvertenze e criteri diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed infermità contenute negli articoli dell'elenco.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel giornale ufficiale del Ministero della difesa ed entrerà in vigore il 1 ottobre 1999.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: Scognamiglio Pasini

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE

Avvertenze generali

Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati, ai militari di leva ed al personale aspirante agli arruolamenti volontari in sede di selezione, fatti salvi i requisiti psicofisici specifici richiesti per ciascun arruolamento di Forza armata.
L'elenco costituisce, invece, solo una guida di orientamento per il personale militare di carriera già in servizio, per il quale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione di stato.
Sono giudicati idonei i soggetti esenti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco, in possesso dell'efficienza psicofisica che ne consenta, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'impiego in incarichi attribuibili in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività.
Il giudizio di abilità viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco.
Il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento della riforma viene adottato immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermità croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilità per quelle che, ritenute presunte sanabili, permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio è adottato, altresì, per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei disagi connessi con il servizio militare.
Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste dal caso e la licenza di convalescenza necessaria.
Il giudizio di inabilità temporanea che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità per gli arruolati rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità presunte sanabili entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermità.
Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto viene rinviato a nuova visita medica che, in ogni caso, non potrà essere effettuata prima che siano trascorsi sei mesi.
Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e può essere adottato solo in unica soluzione.
Per i provvedimenti di "rivedibilità" e di "temporanea non idoneità", connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
L'osservazione prevista dal presente elenco è la procedura di accertamento clinicodiagnostico con finalità medicolegale. Va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medicolegali, tutte le volte che è prevista dall'articolo che definisce l'infermità, nonchè nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici. Qualora non sussista tale necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici non eseguibili presso i consigli di leva e le infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette strutture sanitarie ed utilizzati in mansioni che non comportino rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza agli ammalati.
Nel presente elenco vengono utilizzate spesso espressioni quali lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza clinica e medicolegale dell'affezione mentre l'aggettivo "rilevante" indica "sotto il profilo medicolegale" l'incidenza dell'affezione che, anche se lieve sul piano clinico, costituisce nondimeno impedimento all'espletamento del servizio militare.
Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare.
Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medicolegale.
I consigli di leva possono riformare senza esame personale: a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.
Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul Servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).

Art. 1.

Morfologia generale

Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 2.

Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie
a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) La mucoviscidosi.
c) Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
d) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 3.

Malattie da agenti infettivi e da parassiti
Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 4.

Ematologia
a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.
b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 5.

Immunoallergologia
a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. d) Le connettiviti sistemiche.

Art. 6.

Tossicologia
Lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 7.

Neoplasie
a) I tumori maligni.
b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

Art. 8.

Cranio
a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali.
b) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

Art. 9.

Complesso maxillo facciale
a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, dela lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillofacciale e le alterazioni dell'articolarità temporomandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
c) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi temporanea.

Art. 10.

Apparato cardiovascolare
a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.
b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
d) L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.
e) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose.
f) Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra il periodo di inabilità temporanea.
g) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.
h) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso, ove occorra; il periodo di inabilità temporanea.

Art.11.

Apparato respiratorio
a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
c) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

Art. 12.

Apparato digerente
a) Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
c) Le ernie viscerali.
d) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

Art. 13.

Apparato urogenitale
a) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale che sono causa di rilevante alterazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 14.

Neurologia
a) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
c) Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
d) Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
e) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 15.

Psichiatria
a) Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali.
b) I disturbi del controllo degli impulsi.
c) I disturbi dell'adattamento.
d) I disturbi della comunicazione.
e) I disturbi da tic.
f) I disturbi delle funzioni evacuative.
g) I disturbi del sonno.
h) I disturbi della condotta alimentare.
i) Le parafilie e i disturbi della identità di genere. Per tutti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.
l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
m) I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
n) I disturbi di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
o) I disturbi nevrotici e reattivi: i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivocompulsivo, disturbo posttraumatico da stress, etc.) i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc.; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
p) I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 16.

Oftalmologia
a) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
c) I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma h) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
d) Le gravi discromatopsie.
e) La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
f) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
g) I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.
h) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore. i) L'emeralopia.
l) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano.
m) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie.
n) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

Art. 17.

Otorinolaringoiatria
a) Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa ai di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB; trascorso, ove occorra il periodo di inabilità temporanea.
c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
d) Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 18.

Dermatologia
Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 19.

Apparato locomotore
a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulolegamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
b) La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:
1) un dito di una mano;
2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;
4) un alluce;
5) due dita di un piede.
c) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

Art. 20.

Altre cause di non idoneità
a) Le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare.
Dopo osservazione.
b) Il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesamente non idoneo al servizio militare.
Dopo osservazione.


Data ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2003 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r58.html



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