Indennità di accompagnamento

Requisiti

L'indennità di accompagnamento per invalidità civile è stata istituita con la legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Non sono previsti limiti di età per la corresponsione della provvidenza.
L'indennità di accompagnamento è corrisposta nelle ipotesi in cui la competente commissione sanitaria abbia accertato:
a) la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche;
b) l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua; L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. È concessa ai soli cittadini italiani residenti in Italia (art. 1 delle legge n. 508). Hanno diritto all'assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.
Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l'applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394. Sono esclusi dal diritto gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto o con le indennità concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
È invece cumulabile con quelle eventualmente spettanti per altre minorazioni civili.

L'incapacità di deambulazione . Secondo una precisazione del Ministero della sanità, è da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante l'invalido che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.
In conclusione, la deambulazione è una funzione complessa che comporta il regolare sviluppo e la sufficienza di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi che vi partecipano in rapporto all'integrità delle singole parti e alle loro possibilità di coordinamento (sistema osteo-articolare, neuro-muscolare, tendineo, neuropsichiatrico, sensoriale visivo, uditivo, tattile, ecc.).

L'incapacità o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, secondo il Ministero della sanità, è da intendere l'impossibilità di compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza.
Rientrano in quest'ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie compatibili con la dignità della persona umana che rientrano nel quadro quotidiano della vita (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, ecc.).


Misura della provvidenza economica

La legge 21 novembre 1988, n. 508, all'art. 2, terzo comma, ha fissato in lire 539.000 la misura dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1°gennaio 1988, disponendo che per gli anni successivi l'adeguamento perequativo va calcolato con riferimento all'importo dell'indennità di accompagnamento percepita alla data dei 1° gennaio 1986, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.
Tale importo, fissato in lire 442.200 (art. 3, secondo comma, della legge ora citata), costituisce la base sulla quale si calcola l'aumento perequativo annuale nella misura dell'ìndice di variazione della dinamica salariale, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della ripetuta legge n. 656.
Per effetto di detto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura dell'indennità di accompagnamento è stata fissata in lire 592.505.
Con legge 11 ottobre 1990, n. 289, tale importo è stato, con la predetta decorrenza, aumentato di lire 15.000 e quindi elevato a lire 607.505.
Considerando l'indice di perequazione, l'indennità è stata elevata di anno in anno.

L'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sono determinati, con decorrenza l' gennaio di ogni anno, sulla base del solo adeguamento al costo della vita, calcolato in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Questo criterio è stato modificato dall'art. 54, comma 12, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha stabilito che a decorrere dal l' gennaio 1998 la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.

A decorrere dal l gennaio 1999, l'importo dell'indennità di accompagnamento è di lire 795.970 mensili (decreto del Ministro dell'interno in data 20 novembre 1998); per l'anno 2000 l'importo è di lire 808.130; per l'anno 2001 l'importo è di lire 817.330 (Circolare Inps n. 211 del 18.12.00); per l'anno 2002 l'importo è di € 426,09 - ovvero lire 825.025.
L'indennità è corrisposta per dodici mensilità (art. 2, quinto comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508) ed è cumulabile con la pensione di inabilità.


Inabilità totale e cumulo di minorazioni

A seguito di un procedimento civile promosso da un minorato affetto da cecità parziale, per la quale fruiva di pensione non riversibile, e da invalidità civile dell'80 per cento, per la quale non aveva potuto conseguire l'assegno mensile perché possedeva redditi superiori al limite previsto per il diritto a tale assegno, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme sull'indennità di accompaganamento nella parte in cui escludono che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale (sentenza n. 346 del 22 giugno 1989).
Si afferma in sostanza che è possibile cumulare l'affezione visiva (cecità parziale) con altre affezioni invalidanti al fine di integrare lo stato di inabilità totale che, in presenza degli altri requisiti previsti, può dar diritto all'indennità di accompagnamento.
Il principio si applica esclusivamente per accertare la sussistenza del requisito sanitario prescritto per il conseguimento dell'indennità in questione.
In sostanza, l'invalido civile parziale il quale abbia anche minorazioni visive o uditive può ottenere, se il complesso delle minorazioni raggiunga la percentuale del 100 per cento, il riconoscimento di invalido totale solo ai fini dei conseguimento dell'indennità di accompagnamento, ove ricorrano altri presupposti: e cioè sia anche non deambulante o impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita.
In tal caso egli potrà conseguire l'indennità di accompagnamento e, sussistendo le condizioni reddituali, l'assegno mensile; non potrà invece pretendere, in sostituzione di quest'ultimo, la pensione di inabilità, il cui diritto è subordinato al requisito dell'inabilità totale valutata esclusivamente in relazione alle minorazioni della categoria di appartenenza. Il principio affermato dalla Corte costituzionale ha avuto effetto dal 28 giugno 1989, data di pubblicazione della sentenza sopra citata.


Liberamente tratto da: Studio Legale avv. Pietro Ferri

Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 3 Aprile 2002 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r55.html

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