Diabete e adozione di misure alternative alla detenzione
Il nuovo codice di procedura penale ha attribuito una notevole rilevanza allo stato di salute del soggetto sottoposto ad indagini, cosicché l'elemento della condizione di salute da criterio sussidiario è divenuto criterio principale, potendo anche da solo giustificare la concessione del beneficio.
La condizione, che impedisce l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare e l'inizio o la prosecuzione dell'esecuzione della pena, è una situazione di grave malattia, diversamente definita dalle due norme (articoli 147 codice penale e 275/4º del codice di procedura penale), ma sostanzialmente coincidente, la cui definizione è però chiaramente generica e suscettibile di interpretazioni e valutazioni fortemente discrezionali da parte dei giudici chiamati ad applicarla. Infatti pensiamo alla formulazione dell'articolo 147 codice penale che prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per "chi si trova in condizioni di grave infermità fisica", mentre l'articolo 275/4ºc, parla di "condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere".
Il giudizio finale sulla concessione del beneficio è sempre dovere del Magistrato, tuttavia egli in ciò si avvale degli elementi clinici messigli a disposizione dal tecnico, che è in grado di valutare congiuntamente l'aspetto clinico della malattia e la sua rilevanza nei confronti del disposto di legge.
Così si richiede una valutazione medico-legale delle condizioni di salute del detenuto. In questa valutazione devono essere equiparati diversi elementi, quali la patologia presente, la gravità o l'acuirsi di tale malattia. Inoltre occorre considerare se le condizioni psico-fisiche del soggetto malato sono critiche o sono tali da mettere in pericolo la vita stessa del detenuto.
Queste situazioni possono variare da caso a caso e da persona a persona, in quanto una stessa patologia con uguali sintomi può avere effetti diversi più o meno gravi a seconda delle condizioni generali del soggetto affetto. Per cui possiamo avere il caso (1) di un condannato maschio di 66 anni con patologia di diabete mellito di 2º tipo e retinopatia, accompagnata dall'asportazione di un carcinoma renale, quadro clinico, valido fondamento per la concessione dell'incompatibilità con il carcere. Al contrario, per un detenuto maschio di 43 anni, in attesa però di giudizio, sempre con una diagnosi di diabete mellito di 2º tipo veniva respinta la richiesta di scarcerazione per motivi di salute, in quanto patologia che può essere "curata" anche in carcere. (Infatti grazie al servizio di farmacia predisposto negli istituti penitenziari è possibile somministrare qualsiasi tipo di farmaco, rispettando, se il caso lo richiede, anche l'orario di somministrazione.)
Tutti i ricoveri ex articolo 11 ordinamento penit. e 17 R. Es. Ordinamento penitenziario presuppongono un'incompatibilità momentanea, che non fa venir meno lo stato detentivo, il quale si ripristina pienamente non appena cessa il ricovero esterno.
Altre patologie, per cui generalmente viene concessa l'incompatibilità, sono quelle relative all'apparato cardio-circolatorio, a problemi renali e a tutti quei tumori in fase terminale. Siamo molto generici su questo punto, perché non esiste in materia un criterio codificato o un elenco tassativo, o per lo meno indicativo, di riferimento delle malattie, che potrebbero portare all'incompatibilità con la detenzione, stilato da un organo competente quale potrebbe essere il Ministero di Grazia e giustizia di concerto con il Ministero della Sanità.
È impossibile quindi compilare una casistica sulle patologie fisiche che possono portare all'incompatibilità, proprio perché in questo ambito vige un grande potere discrezionale in capo alle autorità competenti e nonché ai medici tenuti a relazionare sulla situazione clinica del detenuto, in quanto non hanno nessuna "guida ufficiale" da seguire (neppure la Cassazione riesce ad emettere delle decisioni uniformi), ma solo la loro esperienza e il loro buon senso.
(1) Esempi presi dalla casistica presentata da C. Crestani e D.Bordignon, medici di guardia della casa circondariale di Padova, relativa ai casi pervenuti all'osservazione dell'Istituto di Medicina legale dell'università di Padova nel decennio 1976- 1985, inserita poi anche in F. Ceraudo, I principi fondamentali di Medicina Penitenziaria, Edito da A.M.AP.I., Pisa, 1988, p.675 e seg.
Tratto da: Danila Pratelli: Incompatibilità tra condizioni di salute e stato di detenzione Università degli Studi di Firenze -Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto
Data ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Agosto 2001 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r45.html
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