Assistenza sanitaria in Italia (durante un temporaneo soggiorno ) a emigrati e residenti all’estero
I lavoratori di diritto italiano del settore pubblico e privato, i loro familiari durante il periodo di permanenza all’estero rimangono assicurati in Italia in quanto mantengono il regime previdenziale italiano.
Rientro temporaneo
In caso di rientro temporaneo in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria da parte della ASL di temporanea dimora, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 31/7/1980, n. 618, indipendentemente dall’eventuale iscrizione nell’elenco previsto per i residenti all’estero (AIRE).
A tal fine è necessario possedere un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale, nonché presentare alla ASL di temporanea dimora documentazione comprovante l’attività di lavoro all’estero. I lavoratori di diritto italiano del settore pubblico e privato, i loro familiari hanno diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini, con gli stessi limiti e modalità.Il medico di fiducia per il quale è stata operata la sospensione ai sensi dell’art.7 della Legge 7.8.1982, n. 526 viene ripristinato per il periodo di permanenza in Italia compatibilmente a quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
NOTA - Qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell’elenco del proprio medico di fiducia, si dovrà far ricorso allo strumento della così detta "visita occasionale": l’assistito chiede il rimborso alla Asl di appartenenza dell’onere della prestazione corrisposta al proprio medico dei fiducia.Rientro definitivo
In caso di rientro definitivo dall’estero, il lavoratori di diritto italiano del settore pubblico e privato e i loro familiari devono provvedere soltanto all’iscrizione negli elenchi della ASL di nuova residenza .
(Aggiornato al 2005)
Tratto da Ministero della SaluteData ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2007 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r44_8.html
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