Permanenza all’estero per motivi di lavoro in altri Stati con i quali non sono in vigore convenzioni

L’assistenza sanitaria all’estero garantita dal DPR n. 618 del 31/7/1980 assicura ai cittadini italiani, ai lavoratori di qualsiasi cittadinanza residenti in Italia ed iscritti nelle ASL, che si recano all’estero in distacco lavorativo per brevi periodi, copertura assistenziale in qualsiasi Paese del Mondo.
Nel caso di Stati UE, SEE, Svizzera o Stati per i quali vigono Accordi Bilaterali per motivi di lavoro, il D.P.R. n. 618 è comunque applicabile in favore di quei cittadini appartenenti a categorie non protette dai suddetti accordi.

La ASL di appartenenza rilascia su richiesta dell’interessato un attestato denominato "Attestato per l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero - art.15 DPR n. 618 del 31/7/1980 ". Di seguito si fornisce una scheda sugli aventi diritto e una descrizione sulle modalità per avere l’attestato.

PROCEDURE

cosa fare prima della partenza

come ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero

eventuale trasferimento di infermo

CATEGORIE ASSISTITE

A) Lavoratori del settore privato

B) Lavoratori del settore pubblico

e i loro familiari che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

C) Invalidi per causa di servizio o di guerra residenti all’estero

Non rientrano nelle categorie assistite all’estero:

  1. coloro che già godono nello Stato estero di prestazioni sanitarie in quanto garantite da una normativa locale che imponga un assicurazione pubblica o privata contro il rischio malattia
  2. coloro che godono di assistenza sanitaria assicurata dal datore di lavoro.

    Nota - Se in questi casi l’assistenza sanitaria non raggiunge i livelli essenziali di assistenza garantiti in Italia, le prestazioni sanitarie fruite dai soggetti interessati sempre che rientrano nei suddetti livelli, sono oggetto di rimborso.


(Aggiornato al 2005)
Tratto da Ministero della Salute

Data ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2007 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r44_6.html



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