L’assistenza sanitaria all’estero garantita dal DPR n. 618 del 31/7/1980 assicura ai cittadini italiani, ai lavoratori di qualsiasi cittadinanza residenti in Italia ed iscritti nelle ASL, che si recano all’estero in distacco lavorativo per brevi periodi, copertura assistenziale in qualsiasi Paese del Mondo.
Nel caso di Stati UE, SEE, Svizzera o Stati per i quali vigono Accordi Bilaterali per motivi di lavoro, il D.P.R. n. 618 è comunque applicabile in favore di quei cittadini appartenenti a categorie non protette dai suddetti accordi.
La ASL di appartenenza rilascia su richiesta dell’interessato un attestato denominato "Attestato per l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero - art.15 DPR n. 618 del 31/7/1980 ". Di seguito si fornisce una scheda sugli aventi diritto e una descrizione sulle modalità per avere l’attestato.
PROCEDURE
cosa fare prima della partenza
I lavoratori subordinati del settore pubblico e privato devono richiedere alla ASL di appartenenza l’Attestato previsto dall’art. 15 del D.P.R. 618/80 compilato per la parte di competenza.
- Per i lavoratori pubblici
La ASL, accertato il diritto, rilascia l’attestato sulla base di una Nota di incarico da parte dell’Amministrazione, Ente pubblico di appartenenza comprovante il distacco per motivi di lavoro.
Il dipendente pubblico può chiedere il rilascio dell’attestato alla propria Amministrazione o Ente pubblico di appartenenza che provvederà direttamente ad inviarne una copia alla ASL competente del lavoratore e una al Ministero della Salute-Sez. distaccata c/o MAE Piazzale della Farnesina, 1 Roma 00194.
Se il periodo di permanenza all’estero supera 30 giorni, la ASL effettuerà d’ufficio la sospensione del medico di medicina generale (all’atto del rientro definitivo dall’estero, il lavoratore dovrà chiedere alla ASL il ripristino del proprio medico).
- Per i lavoratori subordinati del settore privato
La ASL, accertato il diritto, rilascia l’attestato sulla base della seguente documentazione: - Nota di incarico da parte della Ditta di appartenenza comprovante il distacco o l’incarico temporaneo all’estero per motivi di lavoro
- Nulla osta rilasciato al datore di lavoro dal Ministero del Lavoro che autorizza il distacco, nei casi previsti dalla normativa vigente
Se il periodo di permanenza all’estero supera 30 giorni, la ASL effettuerà d’ufficio la sospensione del medico di medicina generale (all’atto del rientro definitivo dall’estero, il lavoratore dovrà chiedere alla ASL il ripristino del proprio medico). Per i lavoratori temporaneamente all’estero alle dipendenze di imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia che mantengono l’iscrizione nelle assicurazioni sociali italiane ma perdono la residenza in Italia, l’attestato può essere richiesto alla Asl di ultima iscrizione.
- Per i lavoratori autonomi
La ASL, accertato il diritto, rilascia l’attestato sulla base della seguente documentazione: - Documentazione comprovante l’attività professionale o l’opera da svolgere per conto del committente estero
- Documentazione o autocertificazione del versamento dei contributi previdenziali versati in Italia per attività di lavoro autonomo
- Documentazione o dichiarazione di assolvimento degli obblighi fiscali in Italia
- Documentazione o autocertificazione di eventuale iscrizione agli albi professionali.
Se il periodo di permanenza all’estero supera 30 giorni, la ASL effettuerà d’ufficio la sospensione del medico di medicina generale (all’atto del rientro definitivo dall’estero, il lavoratore dovrà chiedere alla ASL il ripristino del proprio medico).
- Per i titolari di borse di studio Vedi scheda B2
DURATA DI VALIDITÀ DELL’ATTESTATO
Per i lavoratori subordinati, autonomi e pubblici: annuale o per il periodo di distacco certificato dal nulla osta del Ministero del lavoro Per i titolari di borsa di studio: per la durata della borsa di studio.
come ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero
PROCEDURE - Lavoratori e titolari di borsa di studio
La richiesta di rimborso delle spese deve essere presentata all’Ambasciata o al Consolato territorialmente competente entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa correlata ad un unico evento morboso, allegando la seguente documentazione:
- copia dell’attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80
- domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con l’apposizione della data di presentazione e del timbro da parte della Rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza
- certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria in caso di ricovero
- in caso di ricovero ospedaliero dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore
- documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni
- indicazione del codice fiscale del titolare
- modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia. Per i contrattisti assunti dalle Rappresentanze all’estero, gli invalidi per causa di servizio o di guerra è possibile effettuare il rimborso delle spese sanitarie all’estero mediante accreditamento sul conto corrente della Rappresentanza diplomatica o consolare.
L’Ambasciata o l’Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l’attestato) e trasmette la stessa, tradotta, unitamente al parere di congruità delle spese al Ministero della Salute-Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri. Si ricorda che alla documentazione in originale deve essere allegata una copia di tutto il carteggio.
Il Ministero della Salute constatata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo il provvedimento di liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, in caso contrario, qualora vengano a mancare i presupposti giuridici, procederà con un provvedimento di reiezione.
eventuale trasferimento di infermo
L’ art. 6 del DPR 618/80 prevede che ai lavoratori di diritto italiano all’estero e ai titolari di borse di studio (nonché ai beneficiari dell’assistenza all’estero ai sensi del suddetto D.P.R.) si applichi l’istituto del trasferimento d’infermo. Si ricorre a tale istituto nel caso in cui si renda necessario, per insufficienza di attrezzature sanitarie o per inadeguatezza di competenze medico-specialistiche derivanti dall’evento sanitario o ad esso conseguenti, il trasferimento di un soggetto ed un suo eventuale accompagnatore dall’estero in Italia o da una località estera all’altra.
Questi trasferimenti avvengono, in moltissimi casi, con procedura di urgenza e, in relazione alla gravità delle condizioni dell’infermo, con volo barellato o con aereo sanitario. Sono previste tre diverse fattispecie:
a) Procedura ordinaria
- per i dipendenti pubblici e i familiari aventi diritto: preventiva autorizzazione del Ministero Affari Esteri, previo parere del Ministero della Salute Sez. distaccata c/o M.A.E.; Sulla base del parere espresso, da parte del Ministero della Salute, al trasferimento di infermo, il Ministero degli Affari Esteri rilascia l’autorizzazione al trasferimento stesso
- per i lavoratori del settore privato e loro familiari aventi diritto e per i titolari di borse di studio: preventiva autorizzazione dell’autorità consolare competente previo parere del Ministero della Salute.
In tali casi la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio consolare deve trasmettere al Ministero della Salut - Sezione distaccata c/o Ministero degli Affari Esteri - l’istanza del titolare corredata da: · idonea certificazione medica dalla quale si evinca l’evento patologico occorso; · dichiarazione sottoscritta dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare che, sulla base della certificazione medica, attesti la necessità del trasferimento d’infermo unitamente ad eventuale accompagnatore, in considerazione dell’insufficienza delle strutture sanitarie locali o dell’inadeguatezza di competenze medico-specilaistiche per la cura o l’accertamento dello specifico evento sanitario. Sulla base del parere espresso, da parte del Ministero della Salute, al trasferimento di infermo, l’Autorità consolare rilascia l’autorizzazione al trasferimento stesso.
b) Procedura d’urgenza
- Per i dipendenti pubblici e familiari aventi diritto - autorizzazione diretta da parte del Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare nei casi di eccezionale gravità ed urgenza
- Per i lavoratori del settore privato (subordinati ed autonomi) - autorizzazione diretta da parte del medico di fiducia del Consolato o dell’Ambasciata nei casi di eccezionale gravità ed urgenza.
c) Procedura straordinaria
Si prescinde dalle predette autorizzazioni solo nei casi di comprovata impossibilità per l’interessato, per l’impresa o per chi altro assista l’infermo, di collegarsi tempestivamente con la Cancelleria consolare.
RIMBORSO
Per ottenere il rimborso delle spese relative al viaggio dell’infermo, nonché dell’eventuale accompagnatore, unitamente alle spese sanitarie sostenute in forma indiretta, si osserva la procedura di rimborso, ai sensi dell’art.7 del DPR 618/80 (vedi scheda assistenza sanitaria all’estero in Paesi non convenzionati - procedure per ottenere il rimborso). La condizione per il rimborso delle spese di viaggio di andata e di ritorno nella sede di servizio deve essere direttamente connessa ai periodi di accertamento e cura della malattia e della relativa convalescenza, debitamente comprovati da idonea documentazione sanitaria o da certificazione medico legale. Nel caso in cui il trasferimento d’infermo avvenga in Italia, l’assistenza sanitaria viene erogata dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; l’interessato è tenuto, comunque, sempre ai fini del rimborso, presentare la documentazione sanitaria attestante le prestazioni fruite.
CATEGORIE ASSISTITE
A) Lavoratori del settore privato
- i cittadini occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al servizio Sanitario Nazionale)
- lavoratori residenti all’estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell’attività all’estero
- ministri di culto cattolico o di altri culti che svolgono attività connesse al proprio ministero
- religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
- collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
- lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all’estero un’attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all’estero
- titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
- titolari di pensione italiana, che si recano temporaneamente all’estero per documentati motivi di lavoro
- familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.
B) Lavoratori del settore pubblico
- i dipendenti delle Amministrazioni Statali
- il personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero e a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero
- il personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero
- il personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all’estero
- contrattisti con rapporto di lavoro regolato a legge italiana.
e i loro familiari che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
C) Invalidi per causa di servizio o di guerra residenti all’estero
Non rientrano nelle categorie assistite all’estero:
- coloro che già godono nello Stato estero di prestazioni sanitarie in quanto garantite da una normativa locale che imponga un assicurazione pubblica o privata contro il rischio malattia
- coloro che godono di assistenza sanitaria assicurata dal datore di lavoro.
Nota - Se in questi casi l’assistenza sanitaria non raggiunge i livelli essenziali di assistenza garantiti in Italia, le prestazioni sanitarie fruite dai soggetti interessati sempre che rientrano nei suddetti livelli, sono oggetto di rimborso.