Paesi UE, SEE e Svizzera
SOGGIORNO TEMPORANEO
I lavoratori subordinati (pubblici e privati) ed autonomi, i lavoratori dei trasporti internazionali che si recano in temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell’ Unione Europea per motivi di lavoro utilizzano (in conseguenza della soppressione del formulario E 128 dal 1° giugno 2004 ) la Tessera europea assicurazione malattia- TEAM o il certificato sostitutivo provvisorio.
RESIDENZA
I lavoratori che trasferiscono la residenza (intesa come abituale dimora) all’estero per motivi di lavoro, hanno diritto al rilascio del formulario E 106. Questo modulo assicura, al lavoratore ed ai familiari che l’accompagnano, l’assistenza sanitaria in forma diretta ed, in ogni caso, in base alle stesse regole e livelli riconosciuti al lavoratore residente.
La ASL rilascia il modello E 106, che ha validità annuale, rinnovabile per l’intera durata dell’occupazione, dopo aver acquisito la seguente documentazione:a) se è rilasciato ad un lavoratore subordinato in distacco all’estero
- Formulario E 101 (rilasciato da Istituto previdenziale) richiesto annualmente per l’intera durata del distacco; lo stesso attesta che il lavoratore resta assicurato alla legislazione sociale italiana per tutto il periodo dello svolgimento del lavoro all’estero.
- Formulario E 102 (redatto dal datore di lavoro su modello fornito da Istituto previdenziale) richiesto per il secondo anno di distacco;
- Autorizzazione del Paese estero alla prosecuzione del regime di sicurezza sociale italiano notificata per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 17 del Reg. 1408/71.
b) se è rilasciato ai lavoratori autonomi
- Documentazione comprovante l’attività professionale o l’opera da svolgere per conto del committente estero
- Documentazione o autocertificazione del versamento dei contributi previdenziali versati in Italia per attività di lavoro autonomo
- Documentazione o dichiarazione di assolvimento degli obblighi fiscali in Italia (es. dichiarazione redditi, Mod. F24)
- Documentazione o autocertificazione di eventuale iscrizione agli albi professionali.
c) se è rilasciato alla particolare fattispecie dei lavoratori occupati in Italia, con contratto di diritto italiano, ma residenti all’estero
- la dichiarazione del datore di lavoro
NOTA - In caso di soggiorno temporaneo o residenza, si ricorda che nella Confederazione elvetica poiché l’assistenza sanitaria è gestita da assicurazioni private, in generale, è in vigore per i propri cittadini l’assistenza in forma indiretta (cioè, l’assicurato, prima paga le spese sanitarie e poi chiede il rimborso alla propria compagnia di assicurazione).
Pertanto, per coloro che si recano in Svizzera è bene sapere che l’assistenza sanitaria in forma indiretta è una regola quasi fissa per cui, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia, è necessario presentare alla propria ASL le ricevute di pagamento in originale e la documentazione sanitaria.
Per informazioni più dettagliate sulle modalità di erogazione dell’assistenza, ci si può rivolgere direttamente all’Organismo di Collegamento elvetico “LAMal” (Tel. 0041 32 625 48 20 - Fax 0041 32 625 48 29 - Gibelinstrasse,n. 25 – 45053 – SOLETTA).
(Aggiornato al 2005)
Tratto da Ministero della SaluteData ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2007 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r44_4.html
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