Assistenza sanitaria all’estero
Pensi di andare all’estero quest’estate? Prima di partire non dimenticare di portare con te la tua carta di assistenza sanitaria europea. Alcuni semplici consigli per chi viaggia in Europa
Accesso all’assistenza sanitaria
In caso di incidente o malattia imprevista durante un soggiorno temporaneo in un paese dell’UE ? oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera ? i cittadini dell’UE possono beneficiare di cure sanitarie gratuite o a costi ridotti. In questo sistema rientrano solo le cure finanziate dalla sanità pubblica; ciascun paese ha le proprie norme in materia di servizi sanitari pubblici: in alcuni le cure sono gratuite, in altri parzialmente gratuite, mentre in altri ancora occorre pagare le spese sanitarie per intero e poi chiederne il rimborso. È opportuno, quindi, conservare le fatture, le prescrizioni e le ricevute.
È stata introdotta una assicurazione europea di malattia per agevolare l’accesso all’assistenza sanitaria in qualsiasi parte dell’UE e per accelerare il rimborso delle spese sostenute. Oltre 60 milioni di cittadini dell’UE ne sono già in possesso. Alcuni paesi hanno deciso di incorporare la tessera europea sul retro della rispettiva tessera nazionale, mentre altri hanno preferito emettere tessere separate. In Italia viene distribuita automaticamente a tutti gli assicurati.
Medicinali
Se avete medicinali per i quali è prevista una ricetta, portatela con voi. Non superate i quantitativi necessari per il vostro uso personale durante il viaggio, poiché grandi quantità di farmaci possono dar luogo a sospetti.
Acque di balneazione
In tutta l’UE le acque di balneazione sono soggette a norme severe. Un rapporto annuale della Commissione europea dà ai turisti utili indicazioni sulla qualità delle acque costiere ed interne di tutta l’Unione europea. Una recente direttiva prevede l’ulteriore innalzamento delle norme sanitarie e il miglioramento dell’informazione.
Se vedete una bandiera blu su una spiaggia o in un porto turistico, siete sicuri che sono stati soddisfatti criteri specifici per quanto riguarda la qualità delle acque, la sicurezza, i servizi, la gestione ambientale e l’informazione. Oltre 2 800 spiagge e porti turistici europei hanno ottenuto la bandiera blu nel 2006. Questo sistema su base volontaria è gestito dalla Fondazione per l’educazione ambientale.
Ulteriori informazioni sui paesi partecipanti e sulle località che hanno ottenuto la bandiera blu .
Livelli di ozono
Prima di partire, potete informarvi sui livelli di ozono in tutta Europa, in particolare se soffrite di asma o di altri problemi respiratori.Temporaneo soggiorno all’estero per turismo
La legge che ha dato vita al Servizio sanitario nazionale assicura ai cittadini italiani l’assistenza sanitaria in Italia ma non riconosce un diritto incondizionato alla copertura sanitaria fuori dal territorio nazionale in favore dei cittadini che si recano all’estero per un soggiorno temporaneo a scopo di turismo, svago, motivi di famiglia, ecc.
Prima di intraprendere un viaggio all’estero, sarebbe bene informarsi presso la propria USL (o ASL o AUSL, etc. a seconda di come viene chiamata nella regione di appartenenza) per conoscere se nello Stato estero prescelto esiste, per casi urgenti, il riconoscimento dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano.
In sintesi, a coloro che vanno all’estero per un temporaneo soggiorno per motivi di turismo e/o svago si possono presentare tre diverse situazioni:
- Assistenza sanitaria negli Stati dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera.
- Assistenza sanitaria negli Stati convenzionati
- Assistenza sanitaria in Paesi non convenzionati - i cittadini temporaneamente all’estero per motivi diversi dal lavoro o studio (turismo, motivi di famiglia, etc.) non hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per cure mediche urgenti. Sarebbe prudente tutelarsi con una polizza assicurativa privata contro eventi sanitari imprevisti
Vai per cure di alta specializzazione?
Pazienti per cure di alta specializzazione
Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta, cioè gratuite, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.
L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.QUALE PROCEDURA SEGUIRE
Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure le procedure da seguire sono le seguenti:
- L’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda sanitaria locale di appartenenza:
- la domanda
- la proposta di un medico specialista
- l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali
NOTA - La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista pubblico o privato.
La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.- L’Azienda sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente.
- Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all’Azienda sanitaria locale competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta.
- L’Azienda sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto.
- In caso di accoglimento della domanda:
- se la struttura estera è privata, la ASL rilascia autorizzazione scritta e l’assistenza viene erogata in forma indiretta
- se la struttura è pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario E 112 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma diretta.
NOTA - Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo le stesse procedure sopra indicate.COSA FARE IN CASO DI PARERE NEGATIVO
Mezzi di ricorso in caso di rigetto
- In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato ha facoltà di avvalersi dei seguenti mezzi di impugnativa:
- ricorso al Direttore Generale della ASL
- ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio Di Stato in sede di appello
- ricorso straordinario al presidente della Repubblica
- In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato ha facoltà di ricorrere:
- alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
- alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado)
- alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado)
Soggiorno temporaneo o residenza all’estero per motivi di lavoro
Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l’assistenza sanitaria anche dei lavoratori italiani all’estero.
Alla categoria protetta dei lavoratori è riconosciuta la piena tutela assicurativa (in forma diretta o indiretta) durante la permanenza all’estero per motivi di lavoro.
A seguito del successivo D.P.R. 618/80, il Ministero della Salute provvede all’assistenza sanitaria a favore dei lavoratori non protetti dalle Norme Comunitarie o da Convenzioni bilaterali. Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all’assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all’estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all’estero.Le forme di assistenza garantita sono diverse a seconda dello stato estero in cui si lavora e se si tratta di una permanenza temporanea o di una residenza. In sintesi, ecco un prospetto delle situazioni tutelate:
- Stati dell’Unione Europea, Spazio Economico Europeo e Svizzera
soggiorno temporaneo e residenza UE,SEE e Svizzera
- Stati convenzionati con accordi bilaterali
residenza stati convenzionati- Stati non convenzionati da accordi
soggiorno temporaneo e residenza in stati non convenzionatiSCHEDA DI APPROFONDIMENTO - L’assistenza sanitaria ai lavoratori in caso di rientro in Italia (temporaneo o definitivo)
Soggiorno temporaneo all&rsquo:estero per motivi di studio
(studenti e titolari di borse di studio)Agli studenti e ai titolari di borsa di studio è garantita la copertura sanitaria all’estero secondo due diverse modalità a seconda dello stato prescelto.
- Assistenza sanitaria negli Stati della Unione europea (UE), dello spazio economico europeo (SEE) e Svizzera
Il formulario E 128, previsto per le persone che si recano all’estero per motivi di studio, è stato soppresso dal 1° giugno 2004 e, pertanto, da tale data, questa categoria di beneficiari dovrà utilizzare la TEAM o il certificato sostitutivo provvisorio. Per le modalità e le prestazioni vai alla scheda sulla TEAMNota - Nel caso trasferiscano la residenza anagrafica dall’Italia nello Stato in cui si frequenta il corso si decade dal diritto al rilascio della TEAM (o del certificato sostitutivo) in conseguenza della cancellazione dagli elenchi degli assicurati alla ASL.
- Assistenza sanitaria negli Stati non convenzionati
I titolari di borse di studio o equipollenti presso Università o fondazioni in Stati non convenzionati devono chiedere, prima della partenza, alla ASL di appartenenza l’attestato previsto dall’art. 15 del D.P.R. 618/80 compilato per la parte di competenza.La ASL rilascia tale attestato, dopo aver accertato il diritto, sulla base della seguente documentazione:
(Per la procedura vedi la scheda nella sezione lavoratori) Nota - Se il periodo di permanenza all’estero supera 30 giorni, la ASL effettuerà d’ufficio la sospensione del medico di medicina generale (all’atto del rientro definitivo dall’estero, lo studente dovrà chiedere alla ASL il ripristino del proprio medico)
- documentazione comprovante la titolarità e la durata della borsa di studio
- documentazione comprovante la non copertura dell’assistenza sanitaria all’estero.
Residenti all’estero
La Legge che ha dato vita al SSN assicura l’assistenza sanitaria in Italia a tutti i cittadini che hanno la residenza in Italia: di conseguenza, fatta eccezione per i casi sotto indicati e per i casi di distacco per lavoro, è regola generale che tutti coloro che trasferiscono la residenza dall’Italia verso un altro Stato perdono il diritto all’assistenza sanitaria , sia in Italia che all’estero, e ciò avviene automaticamente all’atto della cancellazione presso l’anagrafe comunale.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o il diritto di voto in Italia non aprono un diritto illimitato all’assistenza sanitaria in Italia.
CASI PARTICOLARI:
- i pensionati di diritto italiano (titolari di sola pensione italiana) e i familiari a carico
- i familiari a carico del lavoratore occupato in Italia
quando trasferiscono (o hanno già) la residenza in uno dei Paesi dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), della Svizzera o in uno degli Stati con i quali è in vigore un accordo bilaterale ( Stati convenzionati) conservano il diritto all’assistenza sanitaria all’estero con onere a carico dell’Italia.
Per ottenere questo beneficio è necessario richiedere alla ASL di ultima residenza in Italia il previsto modulo.PAESI CON COPERTURA
Questo è l’elenco degli Stati nei quali è prevista la copertura sanitaria, con onere a carico dell’Italia, con diritto a ricevere le prestazioni di livello pari a quelle riconosciute ai cittadini residenti in quello Stato. Al fianco di ciascun Stato è riportato il tipo di modulo da richiedere alla ASL e le categorie (settori di appartenenza) dei beneficiari.
- Unione Europea, mod. E121 - titolari di pensione italiana contributiva e loro familiari (tutti i settori)
- Paesi SEE e Svizzera mod. E109 -familiari, residenti all’estero,di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori)
Altri:
- Argentina: I/RA2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori)
- Brasile:
- I/B/2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico ( settore privato)
- I/B/3 familiari residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato)- Capoverde:
- mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori)
- mod. 109 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori)
NB Per Capoverde la modulistica non è stata ancor definita dalla controparte- San Marino:
- I/SMAR/11 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori)
- I/SMAR/5 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori)- Croazia:
- mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori)
- mod. 109 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori)- Ex Jugoslavia (Serbia Montenegro, Macedonia,. Bosnia Erzegovina)
- mod. 12 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato)
- mod. 5 familiari, residenti nell’altro Stato,di lavoratore occupato in Italia (settore privato)- Principato di Monaco
- MIC/4 titolari di pensione contributiva e familiari carico (settore privato)
- MIC/5 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato)- Tunisia:
- ITN/9 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato)
- ITN/10 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato).SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - L’assistenza sanitaria ai residenti all’estero in caso di rientro in Italia (temporaneo)
(Aggiornato al 2005)
Fonti: Unione Europea - Ministero della SaluteData ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2007 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r44.html
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