AVVERTENZA
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D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962
Attuazione della Direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero
Art. 1 (campo d'applicazione)
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle lavorazioni nelle quali il cloruro di vinile monomero (CVM) è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato, trasportato o utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in polimeri di cloruro di vinile, alle quali sono addettilavoratori subordinati o ad essi equiparati dalle vigenti leggi.
...(omissis)...
Art. 10 (sorveglianza sanitaria)
Il datore di lavoro deve sottoporre i lavoratori adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 a visite da parte del medico competente di cui al precedente art.2.
Tali visite mediche debbono aver luogo immediatamente prima dell'inizio dell'attività che espone a cloruro di vinile monomero e successivamente, nell'osservanza dei criteri indicati all'allegato IV.
Il medico competente determina caso per caso, tenuto anche conto dei dati ambientali e di esposizione dei lavoratori di cui al precedente art. 9, la natura e la frequenza degli esami.
Il datore di lavoro è tenuto a far esaminare al più presto il lavoratore che lo richieda in seguito all'insorgenza di manifestazioni e di sintomiriferibili alla patologia da cloruro di vinile.
I criteri secondo i quali viene effettuata la sorveglianza medica di cui al presente articolo devono essere comunicati alla unità sanitaria locale competente per territorio....(omissis)...
Allegato IV
LINEE DIRETTRICI PER IL CONTROLLO MEDICO DEI LAVORATORI
Il controllo medico dei lavoratori deve vertere su tutti i sintomi o le sindromi, con particolare considerazione dei rischi più gravi.
I controlli medici devono riguardare:
Secondo le conoscenze attuali, infatti, né sintomi isolati né quelli che appaiono in combinazione con altri costituiscono segni premonitori dei sarcomi del fegato.
- la raccolta dell'anamnesi medica professionale con particolare riferimento all'attività lavorativa;
- l'esame clinico completo, con particolare attenzione all'esame delle estremità, della cute e degli organi addominali;
- periodici esami radiografici mirati dello scheletro della mano e del torace;
- ogni altro esame collaterale giudicato dal medico competente utile in base alle cognizioni più aggiornate di medicina del lavoro.
Gli esami epidemiologici prospettivi devono riguardare:
- esame della urina (glucosio, proteine, sali e pigmenti biliari, urobilinogeno);
- velocità della sedimentazione (V.E.S.);
- conteggio piastrine;
- determinazione della bilirubinemia totale;
- determinazione delle transaminasi (SGOT, SGPT);
- determinazione della gamma-glutamil-trasferasi (GT);
- elettroforesi delle proteine seriche;
- fosfatasi alcaline.
Il medico competente decide sull'idoneità del lavoratore ad esercitare un'attività in una zona di lavoro ed è tenuto a valutare le controindicazioni traendo elementi di giudizio da:
- lesioni vascolari e neurovascolari sistemiche;
- gravi malattie dell'apparato respiratorio;
- insufficienza epatica;
- diabete;
- insufficienza renale;
- sclerodermia;
- grave etilismo.
Data ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Agosto 2001 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r40.html
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