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REGIONE CALABRIA

Erogazione presidi per diabetici - Circolare 13 Aprile 2005, n. 5665

Regione Calabria
Dipartimento Sanità

Direzione offerta servizi e prestazioni
territoriali sanitarie e sociosanitarie
Servizio farmacie, farmaci, farmacovigilanza e politiche del farmaco

Catanzaro, 13 Aprile 2005
Prot. N. 5665

Referente dr.ssa C. Arena Tel.0961/856542 e fax 0961/856545

Direttori Generali
Aziende Sanitarie/Ospedaliere
LORO SEDI

Direttori
Unità operative farmacia
LORO SEDI

Ordini Provinciali dei Medici
LORO SEDI

FIMMG REGIONALE
SEDE

CUMI REGIONALE
SEDE

FEDERFARMA CALABRA
SEDE

Oggetto: Erogazione presidi per diabetici

Con circolare n.°3530 del 31/01/1996, ai sensi dell'art.3 della Legge n.115 del 16.03.1987, l'Assessorato alla Sanità individuava i presidi diagnostici e terapeutici previsti dal D.M.S. 8.02.1982 da fornire gratuiamente ai cittadini diabetici, su prescrizione delle strutture pubbliche di diabetologia.
Ritenendo necessario rivedere quanto già disposto alla luce delle nuove evidenze scientifiche, si riportano di seguito le modalità prescrittive e l'elenco dei presidi ergabili gatuitamente agli assistiti, così come concordati dal Settore scrivene col gruppo di lavoro di diabetologia, all'uopo costituito con decreto dirigenziale n.1843 del 21 febbraio 2005.

Modalità prescrittive:

L'accetamento diagnostico della forma morbosa “diabete”, che dà diritto all'erogazione diretta dei presidi, deve essere effettuata dalle strutture pubbliche di diabetologia. La prescrizione degli specialisti diabetologici deve essere rinnovata ogni 12 mesi.

Sulla scorta dei Piani Terapeutici, i competenti uffici distrettuali delle A.S.L. rilasciano agli assistiti la prescrizione dei presidi in regime di assistenza diretta.
Il Medico funzionario del Distreto ha il compito di verificare che il Piano del Centro Diabetologico sia conforme a quanto disposto dalla Regione Calabria in materia e ha l'obbligo di prescrivere per un fabisogno non superiore ai 90 giorni (tre mesi). Il sanitario medesimo utilizza per la prescrizione il proprio Ricettario Unico Standardizzato del S.S.N., attenendosi alle modalità previste nel disciplinare dell'art. 50 della legge 326/03. Il codice della patologia (013) deve essee riportato nelle tre caselle bianche destinate alle esenzioni, i prodotti ed i relativi quantitativi devono essere riportati sulle righe destinate alla descrizione dei prodotti.
Il suddetto Medico è quindi direttamente responsabile del piano terapeutico e della corretta compilazione della ricetta, ma non è responsabile della spesa.
Hanno diritto all'erogazioedei presidi per l'autocontrollo domiciliare della glicemia i soggetti affetti da:

a) Diabete tipo 1
b) Diabete tipo 2
c) Diabete gestazionale
d) Diabete secondario a epatite, terapia cortisonica, chemioterapia, ecc.

Sono erogabili gratuitamente i seguenti presidi:
e precisamente:
•      Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento dietetico, fino ad un quantitativo massimo di 50 strisce reattive per la determinazione del glucosio ogni 3 mesi;
•      Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali, fino ad un quantitativo massimo di 25 strisce reattive per la determinazione del glucosio nel sangue;
•      Per i pazienti affetti da diabete di tipo 1 o 2, in trattamento con insulina (da 1 a 2 iniezioni al dì), fino ad un quantitativo massimo di 50 strisce reattive al mese, per la determinazione del glucosio nel sangue;
•      Per i pazienti affetti da diabete di tipo 1 o 2, in trattamento con insulina con più di 2 iniezioni/die, fino ad un quantitativo massimo di 75 strisce reattive al mese, per la determinazione del glucosio nel sangue;
•      Per i pazienti affetti da diabete in età pediatrica, pazienti gravide già diabetiche e pazienti affette da diabete gestazionale fino ad un quantitativo massimo di 175 strisce reattive al mese, per la determinazione del glucosio nel sangue;

Per paticolari o eccezionali casi che richiedano fornitura di quantitativi superiori di presidi, il piano terapeutico dovrà essere accompagnato da specifica relazione clinica, comprovante la necessità della deroga.

Per i soggetti in età pediatrica, per le donne gravide già diabetiche e per le donne con diabete gestazionale, è possibile la prescrizione di un nuomero massimo di 8 strisce al mese per la determinazione della chetonemia ed un massimo di 25 strisce per la determinazione della chetonuria. Eventuali quantitativi superiori vanno opportunamente motivati dagli specialisti diabetologi.


Microinfusori per diabetici

I microinfusori potranno essere concessi soltanto a pazienti selezionati, adeguatamente istruiti, su prescrizione specialistica del Medico diabetologo che opera nei servizi diabetologici rispondenti alle carateristiche di seguito elencate.
In tali casi occorre che sussistano per i pazienti le seguenti condizioni:
- Impossibilità a raggiungere un buon controllo metabolico nel diabete di tipo 1 nonostante la terapia intensiva ottimizzata
- Gravidanza
- Estrema insulino sensibilità
- Grave insulino resistenza nelle prime ore del mattino (down phenomenon)
- Necessità di garantire una migliore qualità della vita: per esempio nei pazienti giovani o in quelli che necessitano di maggior flessibilità negli orari di assunzione dei pasti
- Complicanze precoci rapidamente evolutive in pazienti in cui non si è raggiunto un sufficiente controllo metabolico nonostante la terapia intensiva ottimizzata
- Frequenza elevata di ospedalizzazioni o di visie ambulatoriali urgenti per episodi di scompenso acuto
- Condizioni particolari per cui necessita uno stretto controllo metabolico per periodi determinati.
La valutazione deve essere oggetto di una dettagliata relazione in cui venga documentato il beneficio clinico ottenuto, con il miglioramento del controllo metabolico, monitorando il paziente per almeno due mesi.
Deve essere anche verificata e dichiarata la completa idoneità del paziente all'impiego del nuovo mezzo di trattamento e il suo impegno per un eventuale uso prolungato a tempo indeterminato. A tal fine il paziente dovrà sottoscrivere consenso informato chiedendo di essere sottoposto a terapia insulinica con microinfusore, consapevole degli obblighi e dei rischi che tale procedura comporta.
Copia di tutta la documentazione dovrà essere trasmessa alla ASL di competenza unitamente alla richiesta del microinfusore e del relativo materiale di consumo.
Il Servizio di Diabetologia per prescrivere il microinfusore deve garantire:
•   percorsi dedicati all'istruzione, addestramento, monitoraggio degli utenti;
•   presenza di personale medico-infermieristico del team diabetologico formato all'impiego di tale terapia;
•   servizio di reperibilità di 24 ore;
•   possibilità di ricovero, quantomeno in day-hospital, del paziente per le necessarie indagini prelimnari e per il completamento dei percorsi di istruzione.
La scelta del tipo di microinfusore deve essere compiuta dal Medico specialista, sulla base delle indicazioni cliniche, delle necessità del paziente, dell'abilità del paziente.
Per il periodo di valutazione di due mesi le strutture citate, potranno utilizzare apparecchi propri o dati in prova dalle aziende produtrici, e fornire al paziente anche tutto il materiale necessario all'utilizzo.
Per situazioni problematiche correlate al funzionamento del microinfusore, dovranno essere fornite al paziente tutte le indicazioni per il ritorno alla terapia tradizionale.
L'impiego del microinfusore per situazioni particolari (interventi chirurgici, gravidanza, terapia a termine) dovrà avvenire con apparecchi in dotazione secondo le modalità illustrate in precedenza.
Le AA.SS.LL. provvederanno all'acquisto dei microinfusori attenendosi alle indicazioni riportate sulla prescrizione.
Si raccomanda, visto il rapidissim evolversi di tutte le tecnologie, di non effettuare grossi acquisti di attrezzature che diventano obsolete e non più attendibili dopo pochi mesi dall'acquisto.
Lo stesso materiale d'uso deve essere acquistato dalla A.S.L. di appartenenza del paziente nella quantità necessaria all'utilizzo per un anno o secondo la richiesta dello specialista della struttura che effettua la prescrizione.
Le AA.SS.LL. provvederanno ad erogare i succitati presidi entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta da parte dell'assistito e annualmente trasmetteranno al Settore competente della Regione Calabria i dati relativi all'acquisto dei microinfusori e al loro utilizzo.
L'assistito dovrà restituire l'apparecchio microinfusore alla A.S.L. in caso di non utilizzo.
Si invitano le Aziende in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente nota.

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa E.Montilla


Data ultimo aggiornamento: Lunedì, 2 Maggio 2005 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_73.html


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