AVVERTENZA

Il testo sotto riportato è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.


Regione Sicilia

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 agosto 1980, n.88, recante norme in materia di provvedimenti per l'erogazione dell'assistenza specialistica in forma diretta, e 24 luglio 1978, n.22, recante norme in materia di formazione del personale sanitario non medico. Disposizioni in materia di enti, associazioni ed istituti che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap.

Legge Regionale N. 40 del 13 Giugno 1984

Pubblicato sulla GURS N.26 del 16 Giugno 1984

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE

[ o m i s s i s ]


Art. 1


L'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, è sostituito con il seguente:
"Le prestazioni sanitarie, farmaceutiche, dietetico-medicamentose, diagnostiche, nonché i presidi terapeutici in atto non previsti o soddisfatti con forme di intervento parziale o limitati nel tempo, sono erogati in forma indiretta nei casi in cui siano giudicati da conforme parere tecnico-sanitario, espresso dal servizio competente dell'unità sanitaria locale, indispensabili ed insostituibili alla tutela della salute del cittadino.
Le prestazioni ed i presidi terapeutici di cui al comma precedente sono erogati esclusivamente in presenza di insufficienza renale e relativo trattamento emodialitico, di trapianti renali, di oligofrenia fenilpiruvica, di anemie sideroprive, di talassemia, di retinopatia diabetica, di carenza di immunoresistenze organiche e di postumi di intevento in sede addominale, con creazione di ano preternaturale, nonché di mucoviscidosi, di diabete mellito e di neoplasie maligne trattabili, queste ultime in forma ambulatoriale o domiciliare.
Il rimborso delle relative spese, da parte della competente unità sanitaria locale avviene al costo su richiesta dell'avente diritto, documentata e corredata da fatture debitamente quietanziate, entro e non oltre il sessantesimo giorno.

[ o m i s s i s ]



Data ultimo aggiornamento: Giovedì, 4 Dicembre 2003 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_57.html

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