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Decreto della Giunta Regionale della Lombardia
Misure urgenti in merito alla razionalizzazione della spesa sanitariaD.g.r. 10 dicembre 2002 – n. 7/11534
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 2° Suppl. Straordinario al n. 51 - 19 dicembre 2002
. . . omissis . . .
Vagliate ed assunte come proprie dette valutazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui s’intendono integralmente riportate:
- che le condizioni di applicazione di quote di partecipazione alla spesa sanitaria per l’assistenza farmaceutica territoriale sono quelle definite nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire
. . . omissis . . .
- Direzione Generale Sanità.
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Il Segretario: SalaAllegato A
ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Nell’anno 2001 la spesa farmaceutica convenzionata netta in Regione Lombardia è stata di 3.159 miliardi di L., con un aumento rispetto al 2000 del 31.3%. La spesa farmaceutica convenzionata nel 2002, in base ai dati del periodo gennaio ottobre 2002, è stimabile che superi il tetto del 13% della spesa sanitaria.
I principali fattori che hanno influenzata la crescita della spesa farmaceutica convenzionata sono stati:
l’abolizione a partire dal 1º gennaio 2001 di ogni forma di compartecipazione alla spesa da parte degli assistiti;
l’allargamento della copertura farmaceutica da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con l’ammissione alla rimborsabilità di nuovi farmaci ad alto costo;
l’aumento dei prezzi dei farmaci.
La legge n. 405/01, all’art. 5, ha introdotto il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale, disponendo che a partire dall’anno 2002 «l’onere a carico del SSN non può superare, a livello nazionale e regionale, il 13% della spesa sanitaria complessiva» e che per il rispetto di tale tetto le regioni debbano adottare i necessari provvedimenti.
La Regione Lombardia ha attivato una serie di interventi in materia di razionalizzazione della spesa per l’assistenza farmaceutica nel corso dell’anno 2002, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’accordo Stato-Regione dell’8 agosto 2001.
I provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale sono i seguenti:
Delisting - esclusione dalla rimborsabilità di specifiche categorie di farmaci (riconfermati dal d.m. del 27 settembre 2002) a partire dal 1º aprile 2002 (d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 e d.g.r. n. 7/9004 del 7 maggio 2002);
Attivazione del Tavolo di monitoraggio della spesa farmaceutica a partire dal 1º aprile 2002 (d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002);
Attivazione della campagna informativa sul corretto uso del farmaco rivolta ai cittadini con d.g.r. n. 8/8630 del 27 marzo 2002;
Recepimento dell’accordo regionale con le Associazioni sindacali delle Farmacie Convenzionate, pubbliche e private per la distribuzione dei farmaci ex nota 37 (Duplice via di distribuzione) ai sensi dell’art. 8 lettera a) legge 405/2001 (d.g.r. n. 7/9336 del 7 giugno 2002);
Attivazione dell’erogazione diretta dei farmaci ai dimessi da strutture di ricovero ospedaliero pubbliche, sia in regime di ricovero ordinario che a ciclo diurno, in misura sufficiente al primo ciclo terapeutico completo ai sensi dell’art. 8 lettera c) l. 405/01 (d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002);
Attivazione delle ASL ad effettuare i controlli sui dati di prescrizione farmaceutica territoriale relativi all’anno 2001 e al primo trimestre 2002 (d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002).
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di contenimento previsti dall’art. 5 della legge succitata senza arrecare pregiudizio alla fruizione dell’assistenza farmaceutica da parte dei cittadini, si ritiene necessario prevedere che la quota di partecipazione alla spesa sanitaria per l’assistenza farmaceutica territoriale a carico degli assistiti sia di 2 euro per ogni pezzo di farmaco prescritto fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
Gli assistiti, a cui sono prescritti i medicinali pluriprescrivibili di cui all’art. 9 della legge n. 405/2001 (medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite cronica e i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi), sono tenuti a corrispondere una quota fissa di 2 euro a pezzo fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
Le categorie di cittadini, esenti per patologia o condizione individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001, e le categorie affette da malattie rare, individuate dal d.m.s. 27 settembre 2001, possono usufruire della pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta, per i farmaci correlati alla propria patologia. Le stesse, pur mantenendo il loro stato di esenzione per la specialistica ambulatoriale, sono comunque tenute a corrispondere la quota fissa di 2 euro per ogni pezzo di farmaco prescritto fino ad un massimo di 4 euro per ricetta, in quanto comunque beneficiano della prescrizione di 5 un numero di farmaci maggiore, a fronte del pagamento della stessa quota massima.
Le seguenti categorie di assistiti sono totalmente escluse dal pagamento della quota fissa sopra stabilita:
a) invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
b) grandi invalidi per servizio;
c) grandi invalidi per lavoro;
d) invalidi civili al 100%;
e) invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza;
f) danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex legge n. 238/1997, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992;
g) ciechi e sordomuti (legge n. 68 del 12 marzo 1999);
h) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
i) titolari di pensioni sociali;
j) titolari di pensioni al minimo di età superiore ai sessant’anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,45 € per ogni figlio a carico.La presenza dello status previsto nei punti i) e j) dovrà essere autocertificato dai cittadini, ai sensi della normativa vigente, al momento del ritiro del farmaco.
Inoltre, in applicazione della decreto 27 settembre 2002 del Ministro della salute recante «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178» pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 249 del 23 ottobre 2002, il farmacista, in caso di non disponibilità del farmaco non coperto da brevetto, fermo restando quanto previsto all’art. 6 del d.P.R. n. 371 dell’8 luglio 1998 e la necessità di individuare la responsabilità di tale carenza, consegna all’assistito il farmaco con prezzo piu` basso al momento disponibile, senza oneri a carico del cittadino.
. . . omissis . . .
Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 10 Gennaio 2003 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_48.html
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