AVVERTENZA

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Regione Toscana

Linee guida per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sotto-categorie ai soggetti affetti da diabete mellito

Delibera n° 490 del 20 maggio 2002

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N° 24 del 12 giugno 2002

Parte seconda n.24

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

Preso atto che l’art.3 della Legge 85 del 22 Marzo 2001, modifica l’art.119 del nuovo codice della strada specificando che “l’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei soggetti affetti da diabete mellito per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie è effettuato dai medici specialisti nell’area della Diabetologia e Malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale”;
Ritenuto opportuno definire linee guida per uniformare l’applicazione della nuova normativa;
Atteso che la Commissione regionale per le attività diabetologiche, prevista dalla L.R. 14/1999, ha predisposto l’elaborato relativo alle linee guida succitate;
Rilevato che compete alla Giunta Regionale impartire direttive alle Aziende Sanitarie per lo sviluppo dell’Azione programmata;
Vista la L.R. n.22 dell’8 marzo 2000, in particolare l’art. 3 “Diritti dei cittadini” e l’art. 4 “percorso assistenziale”;

A Voti Unanimi

DELIBERA

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 L.R. 18/96.
In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione, compreso l’allegato, per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO / RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA
AI PAZIENTI CON DIABETE

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO / RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA AI PAZIENTI CON DIABETE

PREMESSA

La legge n. 85 del 22 marzo 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 31/3/2001, ha modificato l'articolo 119 del nuovo Codice della Strada specificando che "l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei soggetti affetti da Diabete Mellito per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie è effettuata dai medici specialisti nell'area della Diabetologia e Malattie Metaboliche della USL".

Permangono invece di competenza della Commissione Medica Locale, integrata ai sensi della Legge 7 dicembre 1999 n° 472 con un medico specialista diabetologo, le patenti superiori (C, D, DE e sottocategorie).

In virtù di questa nuova norma il medico diabetologo, limitatamente a questo aspetto, assume anche funzioni di medico legale e, come tale, è deputato ad esprimere il suo parere oltre che sul rilascio o rinnovo della patente di guida, anche sulla durata della stessa.

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

Nei cittadini affetti da diabete mellito, che necessitano del rilascio/rinnovo della patente di guida, la valutazione del compenso metabolico e delle eventuali complicanze della malattia e/o delle patologie coesistenti sarà effettuato dallo specialista diabetologo dei Servizi pubblici di Diabetologia e Malattie Metaboliche mentre ai Servizi di Diabetologia Pediatrica spetta, di norma, la valutazione per il rilascio/rinnovo dei patentini e per il rilascio della patente ai pazienti in età evolutiva.

I cittadini diabetici che presentano patologie coesistenti (che non si identificano con le complicanze proprie del diabete) tali da compromettere, a giudizio del diabetologo, in varia misura la capacità di guida o che necessitano di rilascio/rinnovo di patente C, D, CE, DE e sottocategorie devono prenotare la visita alla Commissione Medica Locale della propria provincia dove verrà effettuata successivamente la valutazione finale per il rilascio/rinnovo, esibendo il certificato medico non antecedente a tre mesi, compilato dal diabetologo.

I Servizi pubblici di Diabetologia e Malattie Metaboliche e di Diabetologia pediatrica, cui è demandato il compito di rilascio/rinnovo della patente di guida ai sensi della vigente legge, organizzeranno percorsi diagnostici per i diabetici ai sensi della Delibera Regionale n. 662 del 20.06.2000, in maniera da evitare duplicazione di accertamenti e inutili complicazioni.

COMPITI DELLO SPECIALISTA DIABETOLOGO

Lo specialista diabetologo è chiamato a valutare le condizioni cliniche generali del paziente diabetico, tenendo in opportuna considerazione i seguenti parametri:

Al fine di valutare i parametri su indicati si attiene ad una documentazione clinica che viene di seguito specificata.

PARTE SECONDA: ACCERTAMENTI

Per gli allegati in Microsoft Word cliccare qui


Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 14 Giugno 2002 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_46.html

Assistenza ai diabetici. Direttive alle Aziende Sanitarie e revoca delibera GR n.965/1996. Indice leggi regionali Decreto Ministero della Salute 4 agosto 2003 - Individuazione dei Centri specialistici per la prescrizione della specialità medicinale 'Lantus insulina glargine'
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