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Circolare n.05 del 3 Novembre 1999
Regione Campania - Presidi diagnostici e terapeutici di cui agli artt. 3-4 L.115/87
A parziale modifica ed integrazione delle circolari dell'Assessorato alla Sanità n.5054 del 3.3.90 e n.11/95 del 10/5/95 che prevedono la possibilità di fornire ai cittadini diabetici alcuni presidi sanitari, ritenuti indispensabili al miglioramento delle modalità di diagnosi e cura del diabete, si impartiscono le seguenti direttive:
- la concessione ai soggetti diabetici di reflettometri per la determinazione della glicemia viene effettuata direttamente dalle singole AA.SS.LL., previo esame da parte di una commissione diabetologica, che sarà costituita nell'ambito di ciascuna ASL territorialmente competente, evitando così l'invio delle richieste di detti presidi alla sottocomissione della Comissione Regionale Diabetologica. A riguardo, si raccomanda che tale concessione, in comodato d'uso, venga effettuata ai soggetti con diabete mellito tipo 1 o insulino-dipendente ed ai soggetti con diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico.
Nella concessione di tali presidi diagnostici, devono, comunque, essere privilegiate alcune categorie di pazienti:
- bambini, giovani adulti, donne gravide, soggetti con gravi complicanze micro e macrovascolari, pazienti con diabete instabile, pazienti in terapia insulinca intensificata. La richiesta di concessione deve essere effettuata dal medico di medicina generale, dagli specialisti diabetologici ed endocrinologici del S.S.N., o da centri di diabetologia pubblici e deve essere accompagnata da idonea documentazione che verrà stabilita dalle singole AA.SS.LL.
Per una adeguata utilizzazione dei reflettometri è, comunque, indispensabile che il sanitario richiedente si accerti del corretto impiego del reflettometro da parte del paziente e dei suoi familiari e della capacità degli stessi ad utilizzare i risultati ottenuti per una eventuale modifica della terapia insulinica (autocontrollo).
Per la concessione delle strisce reattive per la determinazione della glicemia, della glicosuria e della chetonuria, si richiamano le disposizioni attuative e di controllo già previste dalla circolare dell'Assessorato alla Sanità n.5054 del 3.3.90. La prescrizione va fatta dal medico di medicina generale, dallo specialista del S.S.N., previa annotazione sul foglio diario; sulla relativa ricetta, spedita in farmacia, il medico annoterà la frequenza media d'uso mensile di quel paziente e del periodo di copertura della fornitura.
Per la concessione degli apparecchi automatici per la puntura del dito, la quantità massima prescrivibile è di 2 all'anno. La ricetta non va convalidata presso le AA.SS.LL. di appartenenza.
Per la concessione di aghi o lancette pungidito, la prescrizione può essere fatta mensile od anche annuale in una quantità prevista di 400 pezzi l'anno. (Circ. n.11/95). In deroga a tali indicazioni, viene demandata al medico di medicina generale la possibilità di aumentare tali presidi secondo le particolari esigenze del paziente e le sue effettive necessità. La ricetta non va convalidata presso le AA.SS.LL. di appartenenza.
Circa la concessione delle penne siringhe e dei relativi aghi, l'Assessorato alla Sanità ritiene che questi presidi possano essere concessi sempre su richiesta del medico di medicina generale o di specialisti del S.S.N., o di centri diabetologici pubblici, in particolare ai pazienti in terapia insulinica intensificata, o costretti a praticare la terapia insulinica fuori dall'ambito casalingo (ambiente scolastico, luogo di lavoro ecc...).
Inoltre, per la concessione dei microinfusori, si ritiene che tali apparecchi per il loro costo, per la complessità del loro uso e per la necessità di reperibilità dello specialista 24 ore su 24, possano essere concesse, in comodato d'uso, previo parere della Commissione che sarà costituita, presso ciascuna ASL, che assicuri una loro adeguata utilizzazione.
Per quanto attiene, infine, i presidi la cui erogazione non è disciplinata dal presente atto di indirizzo o eventuali disposizioni non rispettate nella presente circolare, valgono le indicazioni già fissate nella citata circolare n.5054 del 3.3.90, con particolare riguardo alla tenuta ed all'aggiornamento delle schede già previste per la concessione dei presidi erogati.
Si raccomanda vivamente le SS.LL. di assumere le iniziative che riterranno più opportune per una corretta ed omogenea applicazione della presente circolare al fine di garantire prestazioni uniformi sul territorio regionale.
Ettore Liguori
Data ultimo aggiornamento: Giovedì, 8 Novembre 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_41.html
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