AVVERTENZA

Il testo sotto riportato č riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo č dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nč di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.


Legge Regionale N. 1 del 3-01-1961

Regione Sicilia - Provvedimenti per la lotta contro le malattie sociali

Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia N. 1 del 3 gennaio 1961

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanitā č autorizzata a sostenere spese per le rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.
La stessa Amministrazione č autorizzata a concedere sussidi straordinari e contributi agli enti che svolgono attivitā assistenziale sanitaria per la lotta contro la tubercolosi, il tracoma, la malaria, i tumori, le malattie veneree, le malattie cardio - reumatiche, le malattie ematiche, il diabete, le malattie di mente, le discinesie da cerebropatia, le minorazioni psichiche e le altre malattie sociali, ed ai Centri trasfusionali anche per il pagamento delle rette di ricovero, la fornitura di medicinali e di attrezzatura sanitaria, nonchč per il potenziamento dei servizi relativi.

ARTICOLO 2

Le modalitā per i ricoveri di cui al precedente articolo e per il pagamento delle relative rette saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanitā.

ARTICOLO 3

I contributi di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sono determinati dall'Assessore regionale per l'igiene e la sanitā su istanza documentata degli enti interessati, con le modalitā previste negli articoli 2 e 3 del DLPRS 30 giugno 1950, n. 31.

ARTICOLO 4

Per le finalitā della presente legge č autorizzata per l'anno finanziario 1960- 61 la spesa di L. 350 milioni. Per gli esercizi successivi sarā provveduto con la legge di bilancio.

ARTICOLO 5

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960- 61, si fa fronte con le disponibilitā del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.
L'Assessore per il bilancio č autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 1961.


Data ultimo aggiornamento: Giovedì, 8 Novembre 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_37.html

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 agosto 1980, n.88 e 24 luglio 1978, n.22 Indice leggi regionali Regione Friuli Venezia Giulia - Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia
[Indice] [Il nostro sito] [Il diabete] [Associazioni] [Servizi] [Leggi] [Community] [Notizie] [Pubblicazioni] [Passatempo] [Altri siti] [Cerca] [Lettere]


Hosted by Publinet