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Legge Regionale N. 1 del 3-01-1961
Regione Sicilia - Provvedimenti per la lotta contro le malattie sociali
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia N. 1 del 3 gennaio 1961
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:ARTICOLO 1
L'Amministrazione regionale dell'igiene e della sanitā č autorizzata a sostenere spese per le rette di ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi.
La stessa Amministrazione č autorizzata a concedere sussidi straordinari e contributi agli enti che svolgono attivitā assistenziale sanitaria per la lotta contro la tubercolosi, il tracoma, la malaria, i tumori, le malattie veneree, le malattie cardio - reumatiche, le malattie ematiche, il diabete, le malattie di mente, le discinesie da cerebropatia, le minorazioni psichiche e le altre malattie sociali, ed ai Centri trasfusionali anche per il pagamento delle rette di ricovero, la fornitura di medicinali e di attrezzatura sanitaria, nonchč per il potenziamento dei servizi relativi.ARTICOLO 2
Le modalitā per i ricoveri di cui al precedente articolo e per il pagamento delle relative rette saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'igiene e la sanitā.
ARTICOLO 3
I contributi di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sono determinati dall'Assessore regionale per l'igiene e la sanitā su istanza documentata degli enti interessati, con le modalitā previste negli articoli 2 e 3 del DLPRS 30 giugno 1950, n. 31.
ARTICOLO 4
Per le finalitā della presente legge č autorizzata per l'anno finanziario 1960- 61 la spesa di L. 350 milioni. Per gli esercizi successivi sarā provveduto con la legge di bilancio.
ARTICOLO 5
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ricadenti nell'anno finanziario 1960- 61, si fa fronte con le disponibilitā del capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.
L'Assessore per il bilancio č autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Palermo, 3 gennaio 1961.
Data ultimo aggiornamento: Giovedì, 8 Novembre 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_37.html
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