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Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, 11/10/2001, prot. n° 2404/U.C. del 11/10/2001
Modalità di fornitura e nuovi prezzi di rimborso a carico del SSR dei presidi diagnostici e terapeutici per le persone affette da diabete mellito
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 22-4083 del 8/10/2001, in accordo con le OO.SS. dei titolari di farmacia e dei rivenditori autorizzati, ha rideterminato le tariffe e le modalità di rimborso dei presidi diagnostici e terapeutici erogabili dal SSR alle persone affette da diabete mellito.
- NUOVE TARIFFE DI RIMBORSO DEI PRESIDI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI PER PERSONE AFFETTE DA DIABETE MELLITO
Per effetto della D.G.R. richiamata e della contestuale revoca della D.G.R. n.33-45392 del 2 maggio 1995, le nuove tariffe di rimborso dei presidi in oggetto sono state concordate come di seguito indicato:
Tali prezzi di rimborso, migliorativi in assoluto di altri applicati in talune ASL regionali per effetto di accordi locali, saranno uniformemente vigenti in Regione a far data dal 1° ottobre 2001.
- Strisce reattive di automonitoraggio (reattivi per la ricerca del glucosio e/o dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il dosaggio della glucosemia)
Prezzo di rimborso a carico del SSR pari al prezzo al pubblico in vigore scontato del 25 %- Altri presidi erogabili (apparecchi automatici e relative lancette per la puntura del dito, aghi per iniettori a penna)
Prezzo di rimborso a carico del SSR pari al prezzo al pubblico in vigore scontato del 20%- Siringhe monouso per insulina senza spazio morto
Prezzo fisso di rimborso a carico del SSR di L. 285 caduna iva inclusa.- PAGAMENTI
Le Aziende Sanitarie erogheranno in forma diretta esclusivamente i presidi per soggetti diabetici che sono concessi in prestito d’uso e, pertanto, non prescrivibili su ricettario regionale (iniettori a penna per insulina, glucometri, microinfusori, e materiale necessario per il funzionamento degli stessi).
La ASL di riferimento della farmacia e del rivenditore autorizzato provvederà direttamente e mensilmente al pagamento delle ricette regionali dei presidi in questione, anche in caso di ricette SSR relative a soggetti non residenti, sulla base dell’attuale documento contabile (distinta riepilogativa mensile per le farmacie e fattura commerciale con pagamento a 30 giorni per i rivenditori autorizzati).
In caso di assistiti non residenti, la ASL attiverà le necessarie procedure di rilevazione, secondo le modalità che verranno successivamente indicate.
- SPEDIZIONE DELLA RICETTA SSR CONTENENTE PRESIDI PER PERSONE AFFETTE DA DIABETE MELLITO
Ai sensi della D.G.R. n.22 - 4083 del 8/10/2001, le ricette relative ai presidi in questione saranno rimborsate dal SSR in funzione dei fustelli a lettura ottica apposti e comprovanti l’effettiva spedizione dei prodotti prescritti.
Per la corretta prescrizione e spedizione in ambito SSR le ricette dovranno, pertanto, contenere i seguenti elementi:
Dal momento che le fustelle dei prodotti dispensati devono obbligatoriamente essere apposte sulle ricette all’atto della spedizione in farmacia, è necessario che il prescrittore moduli la prescrizione in funzione dei quantitativi contenuti nelle confezioni in commercio ( ad esempio, multipli di 30 per le siringhe per insulina, multipli di 25 o 50 per le strisce reattive per glucosemia, etc.), al fine di evitare sconfezionamenti dei prodotti in oggetto. In caso di prescrizione non corrispondente ai confezionamenti in commercio, il farmacista, all’atto della spedizione, consegna l’unità di vendita completa, anche se eccedente la prescrizione stessa.
- ASL di residenza del paziente;
- codice fiscale del paziente o, in alternativa, codice sanitario;
- codice regionale di tessera per il Diabete Mellito ( reperibile anche nel foglio provvisorio prodotto in attesa di emissione tessera);
- fustelle dei prodotti erogati;
- autorizzazione dell’ASL di residenza del paziente, ove prevista ( strisce reattive per automonitoraggio glicemico).
È fissato un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2001 entro il quale sono ammesse al rimborso prescrizioni anche prive di parte degli elementi sopra descritti.
- AUTORIZZAZIONE e PIANO DI AUTOMONITORAGGIO GLICEMICO
Per le esigenze di monitoraggio e programmazione già definite nella D.G.R. n.1-3809 del 9/8/2001, è stato introdotto, a far data dal 1° ottobre 2001, l’obbligo di autorizzazione per le ricette relative alle strisce reattive per glucosemia, fissandone contestualmente i tetti massimi erogabili a carico del SSR nelle seguenti misure:
soggetti in terapia insulinica intensiva n.400 strisce per trimestre soggetti in terapia insulinica convenzionale n.250 strisce per trimestre soggetti in terapia orale o solo dietetica n.50 strisce all’anno di norma o monitoraggio a termine secondo le esigenze cliniche La prescrizione dei presidi di cui trattasi deve essere effettuata sulla base di un piano di automonitoraggio glicemico redatto dal Servizio di Malattie Metaboliche e Diabetologia che ha in cura il paziente, fatte salve le situazioni d’emergenza o i casi particolari in cui al medico di famiglia è demandata la gestione diretta del paziente diabetico, compresa la stesura del piano.
Il piano ha validità massima di un anno e deve attenersi ai limiti sopra indicati e fissati in accordo con le sezioni regionali delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti diabetici ( vedasi in proposito la nota n.10561/48/777 del 16/12/1997 di questo Assessorato).
I quantitativi sopra riportati non sono da considerarsi livelli di prescrizione automatica in quanto il fabbisogno reale deve essere sempre correlato alle necessità dei singoli casi.
Qualora si renda necessario il superamento dei tetti massimi previsti, il piano di automonitoraggio glicemico dovrà riportare specifica motivazione e, in tale caso, avrà validità non superiore a sei mesi.
Si riporta, in allegato, il modello di piano di trattamento e automonitoraggio comprensivo di tutti gli elementi utili per la prescrizione da parte del medico di famiglia ed il controllo da parte dell’ASL. Al paziente saranno consegnate due copie del piano, di cui una per l’ufficio dell’ASL di residenza che rilascia l’autorizzazione e l’altra per il medico di famiglia.
In ultimo, l’autorizzazione dell’ASL non è atto meramente formale, ma presuppone una valutazione di corrispondenza rispetto al piano di automonitoraggio glicemico, nonché la predisposizione di un archivio che consenta i dovuti controlli.
Ringraziando per la collaborazione si porgono i migliori saluti.
Firmato in originale
Antonio D’Ambrosio
Data ultimo aggiornamento: Martedì, 30 Ottobre 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_30.html
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