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Deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2001, prot. n. 8278/50.03
Regione Veneto
Giunta Regionale
Applicazione dell'art. 32 comma 1 lettera a) della L. 472/99 e dell'art. 3 della L. 85/01 in materia di accertamento sanitario relativo al rilascio della patente di guida ai soggetti affetti da diabete.
In relazione alla necessità di garantire una uniforme applicazione della normativa indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire una serie di indicazioni intese ad evitare disparità di trattamento tra cittadini ed interpretazioni difformi tra le diverse aziende sanitarie .
L'articolo 32 della legge n. 472/99 ha modificato, per i soggetti affetti da diabete, l'articolo 119 del decreto legislativo n.285/92 (Nuovo Codice della Strada), prevedendo che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti di tali soggetti per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie sia effettuato da medici specialisti dell'Unità Sanitaria Locale e non più da tutti i medici elencati nell'articolo 119, comma 2, del citato decreto legislativo del 1992.
La normativa introdotta con l'articolo 32 della legge n.472/99 è apparsa subito di difficile attuazione, tanto che il Ministero della Sanità con nota del 10/2/2000 ha precisato che i "medici specialisti devono essere individuati nei medici delle Unità Sanitarie Locali. di cui all'articolo 119 del codice della strada" e quindi tra i medici cui sono attribuite funzioni in materia medico - legale.
Il Parlamento, intervenendo in materia con la legge n. 85/01, ha modificato l'articolo 119 del decreto legislativo n.285/92 ed ha precisato all'articolo 3 che i medici specialisti dell'Unità Sanitaria Locale indicati all'articolo 32 della legge n. 472/99 devono essere individuati "nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio".
Attualmente, pertanto, possono rilasciare certificati di idoneità alla guida a favore dei soggetti diabetici soltanto i medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio.
Non si deve però dimenticare che, oltre al diabete, questi cittadini possono talora essere portatori anche di altre patologie come ad esempio le affezioni cardiovascolari, le complicazioni oculari o nervose.
"Pertanto nel caso in cui il diabetico sia affetto anche da altre patologie, come quelle elencate all'appendice 2 dell'articolo 320 del d.p.r. n. 495/92, punti A. C. D. E. F .G. H., si ritiene che la valutazione di idoneità alla guida debba restare di esclusiva competenza delle Commissioni Mediche locali per le patenti.
A tale interpretazione si è giunti in quanto né l'articolo 32 della legge n.472/99 né l'articolo 3 della L. 85/2001 hanno modificato l'articolo 320 del decreto legislativo n.285 del 30.4.1992 che disciplina le ipotesi in cui il diabetico è colpito da complicanze quali quelle oculari, nervose o cardiovascolari.
Tale interpretazione d'altro canto avvalora una logica di accertamento medico che tiene in debita considerazione lo stato psicofisico generale della persona, ed è stata condivisa, in varie sedi istituzionali, dai rappresentanti dei Ministeri cui la presente nota è inviata per conoscenza.
Alla luce di quanto sopra riportato, si invitano le SS.LL. ad attivarsi in modo da assicurare una applicazione uniforme della normativa citata.
Si auspica infine che l'attuazione dell'articolo 103 del decreto legislativo n.112 del 31/3/93, contenente interventi sullo snellimento degli atti amministrativi - di cui si discuterà nell'ambito della Conferenza Stato Regioni - contribuisca ulteriormente a semplificare l'attività di accertamento medico all'idoneità alla guida.
La Dirigente Regionale
dr.ssa Giancarla Niero
Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 17 Ottobre 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_26.html
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