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Nota Regionale n. 1485/29 del 25 gennaio 2001
Fornitura di microinfusoriNella Regione Piemonte la fornitura di microinfusori per insulina alle persone affette da diabete mellito è stata regolamentata già dal 6.8.1981 con direttiva 19 156/132/B ove si definiva che "l'idoneità del paziente all'uso dell'apparecchio deve essere attentamente valutata e che pertanto la richiesta deve essere sempre corredata da ampia e esauriente documentazione clinica rilasciata da un centro antidiabetico che abbia sottoposto il paziente ad un periodo di trattamento di almeno un mese per obiettivare il miglior compenso metabolico e per sincerarsi sull'accettazione continuativa dell'apparecchio". L'acquisto del microinfusore e la fornitura in prestito d'uso era prevista quale compito delle ex UU.SS.LL.
Tali modalità sono state successivamente confermate con D.G.R. n. 125-3621 del 25 febbraio 1986.
Successivamente la L. 16 marzo 1987, n. 115, all'art.3 stabilisce che "le Regioni tramite le UU. SS. LL. provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici oltre ai presidi diagnostici e terapeutici di cui al D.M. 8 febbraio 1982, anche altri presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia". Il provvedimento è stato oggetto di precisazione e commento con una lettera circolare del Ministero della Sanità del 19 aprile 1988, dalla quale si evince la correttezza dell'impostazione assunta nella Regione Piemonte.
Fermo restando quanto su esposto, coerentemente con l'attuale organizzazione delle Aziende Sanitarie (ASO e ASL) si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni sull'argomento:
microinfusori per insulina vengono fomiti in prestito d'uso ai soggetti diabetici che necessitino di tale presidio dalla ASL di residenza dell'assistito.
La fornitura comporta anche l'erogazione del relativo materiale d'uso, necessario per permettere il funzionamento del sistema per tutto il periodo di trattamento, sempre a cura della ASL di residenza dell'assistito.
La fornitura del microinfusore è subordinata a prescrizione e valutazione di necessità (esigenza clinica e non scelta opzionale del paziente) del trattamento da parte dell'U.O. di Malattìe Metaboliche e Diabetologia che ha in cura il paziente. La valutazione deve essere oggetto di una relazione, ove venga documentato il beneficio clinico ottenuto, con miglioramento del controllo metabolico, monitorando il paziente per un periodo di almeno due mesi. Copia di tutta la documentazione sarà trasmessa alla ASL di residenza dell'assistito per l'avvio delle pratiche di acquisto. Deve essere anche verificata e dichiarata la completa idoneità del paziente all'impiego del nuovo mezzo di trattamento e il suo impegno per un uso prolungato a tempo indeterminato. A tal fine il paziente dovrà sottoscrivere consenso informato chiedendo dì essere sottoposto a terapia insulinica con microinfusore, consapevole degli obblighi e dei rischi che tale procedura comporta.
Per il periodo di valutazione l'U.O. specialistica curante dovrà avvalersi di apparecchiatura in sua dotazione, fornendo, altresì, il materiale d'uso necessario.
Durante tutto il periodo di cura, sia quello preliminare valutativo che quello successivo di trattamento continuativo, l'U.O. specialistica dovrà assicurare la disponibilità per consulenze urgenti al paziente, anche telefoniche.
Per situazioni problematiche correlate al funzionamento del microinfusore dovranno essere fomite al paziente indicazioni per il ritomo al trattamento insulinico tradizionale.
L'impiego a termine del microinfusore di insulina (caso tipico la gravidanza nella donna diabetica) deve avvenire con utilizzo di apparecchio in dotazione all'U.O. specialistica. Il materiale d'uso, da erogarsi dopo il periodo di valutazione di idoneità, viene fornito dalla ASL di residenza della paziente.
I servizi specialistici autorizzati alla prescrizione dei microinfusori sono le UU.OO. di Malattie Metaboliche e Diabetologla di primo e secondo livello, istituite e identificate secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 7 aprile 2000 n. 34.
Data ultimo aggiornamento: Martedì, 17 Luglio 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_11.html
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