AVVERTENZA

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Legge Regionale N. 85 del 16-09-1998

Regione Abruzzo - Modifica alla L.R. 15 Giugno 1998 n. 48 concernente Norme di attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo N. 24 del 9 ottobre 1998

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Obiettivi e finalità

La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 115 del 16 marzo 1987, con la legge regionale n. 48 del 15 giugno 1988 e la legge 72/93, con la presente legge disciplina gli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito mediante:
a) l’istituzione e la riorganizzazione dei servizi specialistici diabetologici che devono operare nella Regione;
b) la predisposizione dei progetti-obiettivo, azioni programmate e ogni altra iniziativa diretta a fronteggiare la malattia;
c) l’emanazione di direttive per favorire l’educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
d) la determinazione delle linee programmatiche per la realizzazione di corsi per l’aggiornamento e la formazione professionale del personale sanitario addetto ai servizi diabetologici.

ARTICOLO 2

Comitato regionale diabetologico

È istituito presso il Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale della Giunta regionale, il Comitato regionale diabetologico.
Il Comitato, è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto:
1) dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale o un suo delegato che lo presiede;
2) dal Dirigente del Servizio di Assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale;
3) dal Dirigente del Servizio Regionale per lo studio, la prevenzione ed il trattamento del diabete infantile di cui al successivo art. 3, o suo delegato;
4) dal dirigente responsabile di ogni servizio ospedaliero di diabetologia o suo delegato;
5) da un rappresentante regionale della associazione operatori sanitari di diabetologia (O.S.D.I.) o un suo delegato;
6) da un medico di medicina generale per ciascuna provincia, designato dai rispettivi ordini provinciali dei medici o un suo delegato;
7) da un pediatra di libera scelta per ogni provincia, designato dai rispettivi Ordini provinciali o suo delegato;
8) da un rappresentante designato dalle Associazioni per la tutela del diabetico organizzate su base regionale o suo delegato;
9) da un rappresentante designato dalle Associazioni di giovani diabetici d’Abruzzo maggiormente rappresentative o un suo delegato;
10) da un rappresentante designato congiuntamente dalla Sezione Abruzzese della Società Italiana di diabetologia (S.I.D.), dalla Sezione abruzzese dell’Associazione Medici Diabetologi (A.M.D.) e dalla Sezione regionale della Società Italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (S.I.E.D.P.) o suo delegato;
11) da un Funzionario del Settore Sanità della Giunta regionale appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VIII, con funzioni di Segretario.
Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Settore.
In caso di mancata designazione di non oltre un terzo dei Componenti, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato nelle persone già designate.
A seguito di ulteriori designazioni fuori termine, il Presidente provvede con successivi atti alla integrazione del Comitato. In seconda convocazione il Comitato è validamente costituito qualunque sia il numero dei partecipanti, purchè non inferiore a tre.
Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine agli interventi di cui all’art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 115. Promuove, altresì, iniziative per il potenziamento della ricerca finalizzata e collabora con gli organi regionali per l’emanazione di direttive rivolte a fornire indirizzi uniformi e coordinati per l’attuazione della presente legge.
Ai componenti del Comitato spettano i compensi previsti dalla L.R. 15/88.

ARTICOLO 3

Servizi di diabetologia

Fatte salve le strutture per lo studio, prevenzione e cura del diabete mellito già legittimamente istituite nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e dell’art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge 48/88, che vanno comunque integrate secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge, nei presidi ospedalieri sono istituiti i servizi ospedalieri di diabetologia nell’ambito del dipartimento di area medica come strutture autonome.
Nei presidi ospedalieri in cui il servizio di diabetologia è istituito ed è operante esso resta confermato.
La Clinica Pediatrica dell’Università di Chieti convenzionata con l’azienda U.S.L. di Chieti svolge il servizio per lo studio, la prevenzione e il trattamento del diabete infantile (Servizio Regionale di diabetologia Pediatrica).
I Servizi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, assicurano l’attività diabetologica attraverso le seguenti funzioni:
- accesso alla visita diabetologica per almeno cinque mattine ed un pomeriggio alla settimana;
- agevole operatività per gli esami fondamentali, in particolare il dosaggio della emoglobina glicosilata e specialistici;
- accesso all’assistenza oftalmologica, cardiologica, neurologica, psicologica ed ostetrico-ginecologica;
- espletamento di programmi di educazione collettiva ai pazienti e loro familiari;
- compilazione di diete personalizzate;
- prestazioni erogate in regime ambulatoriale o in D.H. o in regime di ricovero;
- consulenze diabetologiche ai pazienti ricoverati;
- collegamento con i distretti sanitari di base e con altre strutture per accertamenti e terapie più complesse, compresa l’assistenza domiciliare integrata.

ARTICOLO 6

Medici di medicina generale

La funzione del medico di medicina generale è da ritenersi essenziale per una corretta ed ottimale gestione della malattia diabetica.
Tale funzione si esplica a livello preventivo, diagnostico e terapeutico.
Tra medico di medicina generale e Servizio di Diabetologia dovrà sussistere un reciproco rapporto continuativo di collaborazione per la gestione del paziente diabetico. Il servizio ospedaliero di diabetologia, il medico di medicina generale ed il pediatra di libera scelta, opereranno in modo coordinato sulla base di comuni predefiniti e concordati protocolli terapeutici, utilizzando apposite schede di comunicazione che costituiranno pertanto anche il principale input del sistema informativo per il diabete.
Il medico di medicina generale esplica un ruolo di primaria importanza nelle indagini epidemiologiche sul territorio e sui programmi di educazione della popolazione, sia diabetica che generale, secondo le linee stabilite a livello regionale.

ARTICOLO 7

Formazione ed aggiornamento professionale

La Regione, annualmente, d’intesa con gli Ordini Provinciali dei medici e con il Comitato, di cui al precedente art. 2, predispone interventi per la opportuna preparazione degli operatori sanitari, comunque dipendenti delle U.S.L., sul tema del diabete mellito e delle malattie metaboliche.
I corsi periodici sono organizzati in ogni U.S.L. utilizzando gli specialisti compresi nell’organico dei rispettivi servizi di diabetologia di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

ARTICOLO 9

Prevenzione

Ai fini di una corretta prevenzione della malattia diabetica, la Regione determina le misure idonee per la predisposizione da parte delle U.S.L. competenti:
a) di un programma di screening per soggetti ad altro rischio diabetogeno, con precedenza per familiarità diabetica, macrosomia fetale, obesità;
b) delle iniziative di educazione sanitaria in tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione;
c) della mappa delle famiglie diabetiche o predisposte al diabete mellito.
Per tali interventi, le U.S.L. si avvalgono dei Servizi di diabetologia di cui alla presente legge, in coordinamento con i Servizi di Medicina Scolastica, di Medicina Sportiva e di Prevenzione e dei Medici di Medicina Generale.

ARTICOLO 10

Modalità di cure

Per migliorare le modalità di diagnosi e cura, di cui all’art. 3 comma terzo, i servizi Specialistici diabetologici provvedono inoltre:
a) alla elaborazione dei protocolli diagnostici e terapeutici in campo diabetologico;
b) al monitoraggio epidemiologico del territorio regionale;
c) alla prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
d) alla prevenzione delle sue complicanze;
e) alla cura e al monitoraggio clinico-metabolico del diabetico;
f) all’instaurazione di un rapporto di consulenza con i medici di medicina generale e con gli specialisti ambulatoriali del territorio, attuando gli istituti previsti dai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali;
g) alle certificazioni, in coordinamento con i Servizi di Medicina Sportiva, dell’idoneità fisica del diabetico ad attività agonistiche;
h) alle certificazioni relative al rilascio o rinnovo della patente di guida.
La Giunta Regionale emana, inoltre, d’intesa con la competente Commissione Consiliare, disposizioni per la fornitura di forma diretta dei presidi diagnostici e terapeutici, di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell’8 febbraio 1982, n. 46, e di altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, con la garanzia comunque del diretto controllo dei servizi di diabetologia di cui all’art. 3. A tal fine si osservano le norme di cui all’art. 4 della legge 16 marzo 1987, n. 115.


Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 7 Novembre 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r3_1.html

Norme per la tutela della salute e del benessere psicofisico della donna partoriente e del neonato Indice leggi regionali Modifica delle Leggi Regionali 15 giugno 1988, n. 48 e 16 settembre 1998, n. 85 concernenti le norme per l’attuazione della Legge 16 marzo 1987
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