AVVERTENZA

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Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
G.U. 29.01.1979 n. 028 Suppl. Ord.

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
G.U. 29.01.1979 n. 028 Suppl. Ord.

Il Presidente della Repubblica
visto l'art. 87 della costituzione;
visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875;
udito il parere della speciale commissione parlamentare di cui al predetto art. 13;
sentito il Consiglio dei Ministri;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro;

decreta:

è approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978
Pertini
Andreotti - Pandolfi
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

Art. 1.
Pensione, assegno o indennità di guerra
La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.

Titolo I
Dei soggetti del diritto a pensione di guerra

Art. 2.
Soggetti militari o ad essi equiparati
Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio Decreto-Legge 30 marzo 1943, n. 123, assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico.
Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti.
La pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'organizzazione delle nazioni unite, nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

Art. 3.
Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati
Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 2:
a) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purchè divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;
b) i militari, anche volontari, del corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonchè i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella città e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti;
c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, per l'attività svolta in qualità di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate italiane o alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, semprechè tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti;
d) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonchè le appartenenti al corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;
e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;
f) gli alto atesini e le persone residenti prima dell'1 gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi.
I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;
g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'unione nazionale protezione antiaerea ed alla croce rossa italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, purchè la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni;
h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dello intervento nella guerra civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti.
Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;
i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti;
l) i militari delle forze armate dello stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, i loro congiunti;
m) i militari già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro congiunti, purchè trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani;
n) i cittadini che, non verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla competente autorità e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennità di guerra soltanto quando l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

Art. 4.
Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte
La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonchè in corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.
Non si considerano reparti operanti quelli dichiarati tali soltanto perchè destinati a speciali servizi, o perchè designati per particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

Art. 5.
Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte conseguenti allo stato di prigionia
La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.
Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorità militare.

Art. 6.
Dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidità o della morte
Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.
Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.
Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario, per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennità, che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo, la circostanza che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio è tenuto ad accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare è stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali.
Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

Art. 7.
Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati.
Non spetta pensione, assegno o indennità nei casi in cui l'invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità, dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle invalidità, alcuna nociva influenza.

Art. 8.
Soggetti civili
Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata della invalidità o del suo aggravamento, o della morte.
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
è sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonchè da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello stato verso i responsabili.
Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.
Sono liquidate, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

Art. 9.
Categorie speciali di civili
Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 8:
a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e, in caso di morte, i loro congiunti;
b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e, in caso di morte, i loro congiunti;
c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero,dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e, in caso di morte, i loro congiunti;
d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi movente politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del presidente della repubblica, in esecuzione della legge 24 luglio 1951, n. 660 ,e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi movente politico dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione o in conseguenza dei fatti medesimi;
g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni o congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 ,e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con il presente testo unico;
h) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole provincie fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni;
i) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite, lesioni o infermità riportate nelle circostanze previste dalla legge 28 maggio 1973, n. 296, e, in caso di morte, i loro congiunti.

Art. 10.
Presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi
è presunta la morte per causa di servizio di guerra, agli effetti del presente testo unico, dei militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.
è pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che lo stesso è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.
è presunta altresì la morte a causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di guerra.

Titolo II
Della pensione assegno o indennità di guerra

Art. 11.
Pensione, assegno o indennità
Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa Tabella A hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.
Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla Tabella C annessa al presente testo unico.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata Tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante allo invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle Tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle Tabelle A e B allegati al presente testo unico.
Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della Tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della Tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato allo invalido qualora le infermità classificate alla Tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della Tabella A.

Art. 12.
Norme generali sull'assegno temporaneo
L'assegno temporaneo è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni nè superiore a quattro.
Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla Tabella A, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla Tabella B. Ove la menomazione non venga più riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento.
L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla Tabella A annessa al presente testo unico.
Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.
Qualora l'assegno temporaneo sia stato conferito per lesione o infermità previste dalla Tabella E annessa al presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente Attribuito, cui non acceda assegno di super invalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

Art. 13.
Proroga dell'assegno temporaneo
Qualora alla scadenza del periodo di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno temporaneo, la direzione provinciale del tesoro deve inviare apposita segnalazione alla direzione generale delle pensioni di guerra che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno, a titolo di proroga, anche oltre il predetto termine triennale.
Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.
Nel caso in cui allo invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.

Art. 14.
Grandi invalidi di guerra
Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di super invalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.

Art. 15.
Assegni spettanti ai grandi invalidi
In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella Tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per super invalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.
Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella Tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di super invalidità previsto nella lettera h della Tabella E.

Art. 16.
Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra.
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della Tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa Tabella F.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla Tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma del successivo art. 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta Tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla Tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di super invalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa Tabella F.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per super invalidità quando anche la super invalidità derivi da cumulo di infermità.

Art. 17.
Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra.
Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa Tabella F-1,un'invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi nè inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta Tabella F-1.
Qualora con una invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quinta categoria è liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dall'annessa Tabella F-1.
Ove con una invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie quarta, terza, o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dall'allegata Tabella F-1,la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla Tabella F, rispettivamente per la coesistenza di una infermità di ottava, settima, e sesta categoria.
Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla terza all'ottava della Tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa Tabella F-1.

Art. 18.
Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità
In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla Tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa Tabella F-1.

Art. 19.
Perdita totale o parziale dell'organo superstite
Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite.
Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle a e b allegati al presente testo unico.
Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal sesto comma del successivo art. 30 ovvero sospese o versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea alla guerra avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di guerra.

Art. 20.
Assegno di incollocabilità
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda alla ottava, che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla prima categoria con assegno di super invalidità di cui alla Tabella E, lettera h, esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi del successivo art. 24.
L'assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dello assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto allo assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari. è in facoltà dello interessato, ove ritenga che l'invalidità non sia più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perchè sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla direzione generale delle pensioni di guerra.
La incollocabilità è riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.
Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell'assegno di incollocabilità.
Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo art. 101.
L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante e compete finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione.
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, quando vengano meno i requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra da notificarsi allo interessato.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocabilità hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale del tesoro che procede all'immediata sospensione dell'assegno, dandone comunicazione alla direzione generale delle pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal giorno dell'avvenuta sospensione.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con decreto del Ministro del Tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età abbiano fruito dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo.

Art. 21.
Indennità di assistenza e di accompagnamento
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella Tabella E, annessa al presente testo unico, è liquidata d'ufficio una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera a...l. 384.000
lettera a-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3)...l. 288.000
lettera a-bis n. 2), comma primo...l. 188.000
lettera b...l. 249.600
lettera c...l. 211.200
lettera d...l. 172.800
lettera e...l. 134.400
lettera f...l. 96.000
lettera g...l. 76.800
lettera h...l. 57.600
I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere a, a-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); b numeri 1), 3), 4); c; d; e n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di l. 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere a; a-bis n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera a e gli invalidi ascritti alla lettera a-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento la misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in l. 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera a n. 1), in quanto affetti da cecità bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale, e n. 2); in l. 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1) della lettera a, in quanto, oltre che da cecità bilaterale, sono affetti da una invalidità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa Tabella A; in l. 200.000 mensili per gli ascritti alle lettere a-bis n. 1), a-bis n. 2), comma secondo, e n. 3).
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla Tabella E, lettera b, n. 3),i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di l. 150.000 mensili.
La indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

Art. 22.
Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria
Gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di prima categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di l. 144.000 per il coniuge convivente;
b) di l. 144.000 per ciascuno dei figli finchè minorenni.
L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purchè siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido.
Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. La inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti ad università o a istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, semprechè risultino conviventi con l'invalido.
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.
Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio.
Lo aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonchè per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purchè la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dello evento che ne cagionò l'invalidità.
L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data della insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
I titolari di più pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di prima categoria con o senza assegno di super invalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.
Qualora l'invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.

Art. 23.
Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra
Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno o indennità decorrono dal giorno in cui lo interessato è stato collocato nella suddetta posizione.
Nei casi di super invalidità che diano luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a quello della dimissione.
Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano liquidati a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.
Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra, la pensione o l'assegno decorrono dalla data dalla quale hanno effetto i relativi provvedimenti salvo quanto previsto dal successivo art. 99.
In tutti gli altri casi la pensione, l'assegno o la indennità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
La direzione generale delle pensioni di guerra deve dare comunicazione alla competente autorità militare dell'avvenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra in favore dei militari che abbiano presentato domanda prima della cessazione dal servizio.
Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9,la pensione, assegno o indennità decorrono dalla data dell'evento salvo quanto previsto dal successivo art. 99 del presente testo unico.

Art. 24.
Aggravamento dell'invalidità di guerra
Quando lo interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno temporaneo od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perchè le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.
Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purchè ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.
Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
La domanda deve essere presentata alla commissione medica di cui al successivo art. 105,competente per territorio, corredata da un certificato di conseguito trattamento pensionistico ovvero dall'estratto del verbale della precedente visita collegiale o, in mancanza, da una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità, da cui risulti la invalidità per la quale il richiedente fu già sottoposto ad accertamenti sanitari. Nella ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare alla istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica di cui al successivo art. 105 dichiari che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Qualora la rivalutazione proposta superi di almeno due categorie la precedente assegnazione, il giudizio deve essere confermato dalla commissione medica superiore di cui al successivo art. 106.
In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.
La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno temporaneo eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.
Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno temporaneo per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo della indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme addebito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al terzo comma dell'art. 11 del presente testo unico.
Se la indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno temporaneo, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 11, quinto comma, del presente testo unico.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in occasione delle precedenti visite pensionistiche non sia stato riscontrato alcun esito si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 99 e 127.

Art. 25.
Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra agli invalidi di prima categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è corrisposta, a domanda, un'indennità speciale annua pari a una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.
L'indennità speciale, pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data dell'1 del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda alla ottava che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70.
Le domande di cui ai precedenti commi sono utili per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti, devono contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Titolo III
Dei ricoveri per cura e per rieducazione e qualificazione

Art. 26.
Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello stato
L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di guerra, è a carico dello stato.
Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.
Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

Art. 27.
Ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione gli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, sono ammessi, ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia la necessità, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, previa autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L'onere relativo è a carico dello stato.
Per i minori invalidi di prima categoria, la necessità della ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione è presunta.
Per i minori ascritti a categoria inferiore alla prima opportunità dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti è accertata dalle amministrazioni o dagli enti competenti.
Al rimborso delle rette a favore delle amministrazioni o degli enti competenti provvedono le direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
Durante il periodo di permanenza nei predetti istituti, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma, verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
Gli istituti che ricoverino invalidi minorenni, ai sensi del primo comma del presente articolo, devono dare immediata comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

Titolo IV
Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra ed altro trattamento

Art. 28.
Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello stato nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, salario o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l'opera propria dallo stato, da enti pubblici o da privati o qualunque sia il provento derivante dal libero esercizio di una professione, arte o mestiere. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra.
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire il diritto dopo la liquidazione della pensione o dello assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle forze armate dello stato.
Quando l'invalido cessa dal servizio a causa dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la liquidazione dell'assegno integratore di cui al successivo art. 29. Resta salvo il diritto alla opzione per la indennità una volta tanto, ove ne sia il caso.

Art. 29.
Cumulabilità della pensione di guerra con la pensione normale di quiescenza. Assegno integratore per anzianità di servizio per gli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate a causa di guerra, è ammesso il cumulo della pensione o dell'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.
Ai suddetti ufficiali, qualora, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.
L'assegno integratore previsto dal precedente comma è dovuto anche all'invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni dello stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro ente, purchè il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L'assegno integratore, con esclusione dell'aumento dei sei anni, è riversibile alla vedova e agli orfani, secondo le norme e nella misura prevista dalle leggi sulle pensioni normali.
L'assegno integratore di cui ai precedenti commi, non compete all'invalido che sia in godimento di una pensione ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello stato o di uno degli enti indicati nei successivi articoli 33 e 34, anche se ripartita tra enti diversi, salvo i casi in cui il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione dei predetti trattamenti di quiescenza.
Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, con la stessa decorrenza stabilita per il trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notifica del provvedimento di liquidazione della pensione o assegno di guerra, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
è impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato nei successivi articoli 32, 33 e 34. Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione dal servizio avvenga per cause diverse dall'invalidità di guerra, purchè l'ufficiale, durante il servizio da cui è derivata l'invalidità stessa, fosse in servizio permanente effettivo.
Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai sottufficiali e ai militari di carriera. Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche ai civili contemplati negli articoli 8 e 9 e nei successivi articoli 32, 33 e 34.

Art. 30.
Non cumulabilità fra trattamento pensionistico di guerra e indennizzo derivante da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Facoltà di opzione fra i due trattamenti.
Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 si applicano anche nel caso dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido dallo stato o da enti pubblici o da ditte private.
Qualora fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra secondo le norme di cui al presente titolo.
La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato e può essere ritrattata solo nel caso previsto dal comma successivo.
Qualora, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venga a risultare più favorevole per gli interessati di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati medesimi sono ammessi a rinnovare l'opzione per il conseguimento del trattamento di guerra in luogo dell'indennizzo fruito.
Nell'eventualità che sia stata già liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma corrisposta per tale titolo è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, e dall'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per le rendite vitalizie immediate.
Se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, la liquidazione della pensione di guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori, sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro.
Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del Tesoro - direzione generale delle pensioni di guerra, secondo il disposto del successivo art. 97 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 31.
Facoltà di opzione per i marittimi militarizzati
Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del sinistro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare tra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro medesimo nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra.
In tal caso si applicano le norme dell'art. 30 e del successivo art. 36.

Art. 32.
Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra
Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'atto in cui si è verificato l'evento di servizio e in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui al successivo art. 75.
Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, a domanda, se più favorevole, la pensione privilegiata ordinaria che spetta loro in base alle disposizioni vigenti ed alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con esclusione dello assegno aggiuntivo di cui all'art. 75. La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello stato richiamati alle armi ed ai loro congiunti avendo riguardo allo stipendio o al salario di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.
La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra viene liquidata dalla direzione generale delle pensioni di guerra e sostituisce il precedente trattamento complessivo fruito, ma non può essere inferiore a questo.
La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra è suscettibile di variazione in relazione agli eventuali miglioramenti economici che vengono apportati alle pensioni privilegiate ordinarie. All'aggiornamento delle relative partite, in applicazione dei sopravvenuti aumenti, provvedono le direzioni provinciali del tesoro.
La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze sono accertate secondo le norme stabilite dal presente testo unico.
Le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 33 e 34 sono applicabili ai cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 e, in caso di morte, ai loro congiunti.

Art. 33.
Liquidazione del trattamento privilegiato, se più favorevole di quello di guerra, nei confronti di talune categorie di soggetti.
Gli impiegati e i salariati delle amministrazioni autonome dello stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonchè quelli delle aziende municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nello art. 32 ,sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, è a carico dello stato.

Art. 34.
Estensione delle disposizioni di cui al precedente art. 33 ad altri soggetti le norme di cui all'art. 33 si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla cassa nazionale per la previdenza marinara nonchè a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'istituto o l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono.
Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale competente del Ministero del Tesoro e ai dipendenti dello stato iscritti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'art. 33 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Art. 35.
Facoltà di opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da stati esteri
Nei casi di invalidità o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri o in formazioni militari impiegate per conto della organizzazione delle nazioni unite, gli aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui all'art. 30 e al successivo art. 36, fra il trattamento stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dell'O.N.U. o dei governi di detti territori.
L'opzione per il trattamento pensionistico di guerra implica rinuncia all'indennità. In tal caso le somme pagate dall'O.N.U. o dai governi esteri sono devolute all'erario.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti, che diano luogo a liquidazione di indennità da parte o per conto di governi esteri o istituti assicurativi esteri purchè non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore degli interessati.

Art. 36.
Determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata soltanto da alcuni di essi
L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.
Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero.
Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.
Quando l'interessato opti per l'indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, l'Autorità Giudiziaria competente determina se e quale quota dell'indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Titolo V
Dei diritti della vedova, del vedovo e degli orfani

Art. 37.
Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra
La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa Tabella G. La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.
Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.
Anche in mancanza di procura le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

Art. 38.
Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di prima categoria
alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di super invalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi, la pensione di guerra di cui all'annessa Tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.
La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di super invalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44 ,45 e 46.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dello articolo stesso.
Alla liquidazione del trattamento pensionistico nei casi previsti dal presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 39.
Assegno di maggiorazione a favore della vedova e degli orfani
Alla vedova, alla vedova assimilata ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa di guerra nonchè alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente art. 38 ,che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70, è liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra indiretta di cui all'annessa Tabella G, un assegno di maggiorazione nella misura di l. 474.000 annue.
Qualora la vedova e gli orfani fruiscano già del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente articolo è liquidato, in presenza dei prescritti requisiti, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
L'assegno di maggiorazione può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento.
I titolari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire dell'assegno stesso.
Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.
I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di maggiorazione.

Art. 40.
Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio
La vedova ha diritto alla pensione di guerra purchè il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermità, non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per i civili, nel giorno dello evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione.
La vedova ha altresì diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Art. 41.
Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 32,33 e 34 quando il militare o il civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 32, 33 e 34, abbiano acquistato il diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilità ad essi spettante, conseguono, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione di guerra.
Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, alla vedova o agli orfani, è liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.
L'assegno integratore è liquidato dalle competenti direzioni provinciali del tesoro con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico di guerra.
Qualora la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notificazione del provvedimento di conferimento della pensione di guerra, l'assegno di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 42.
Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova
La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 70.
Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 43.
Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole
In caso di coesistenza di prole, alla vedova in aggiunta alla pensione di guerra spettante, è liquidato, a domanda, un aumento di integrazione di annue l. 144.000 per ciascun orfano finchè minorenne.
L'aumento di cui al comma precedente spetta anche per gli orfani che abbiano superato la minore età purchè, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.
Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
L'aumento di integrazione compete, altresì, per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Qualora la vedova fruisca già del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
L'aumento di integrazione è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 22.

Art. 44.
Diritto a pensione dei figli. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra.
I figli minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire la pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla Tabella G annessa al presente testo unico con il beneficio di cui all'art. 43.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Per il calcolo dell'aumento di integrazione di cui all'art. 43 il primo orfano non viene computato.
Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra hanno diritto a conseguire due distinti trattamenti pensionistici.

Art. 45.
Diritto a pensione dei figli maggiorenni
Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70.
Nei casi di inabilità temporanea, si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 46.
Figli equiparati ai legittimi
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il provvedimento di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del sessantesimo anno di età da parte del militare o del civile, ovvero anteriore alla data dell'evento che cagionò la morte del militare o del civile.

Art. 47.
Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati
Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 37.
L'altra metà è divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto.
Se esiste un solo figlio legittimo o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato.
L'aumento di integrazione di cui all'art. 43 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi.
Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art. 54.

Art. 48.
Vedova priva di potestà sui figli. Poteri dell'Autorità Giudiziaria nello stabilire la misura del riparto della pensione
Se la vedova è privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla potestà sul figlio, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui può disporre, l'Autorità Giudiziaria competente, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, e successive modificazioni, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'art. 47.
L'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, può ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini del presente testo unico, sia fatta direttamente all'istituto.
Analogo provvedimento l'Autorità Giudiziaria può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.
Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile.
Le ordinanze dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 49.
Devoluzione od accrescimento della pensione tra vedova e orfani
In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'art. 43, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso.
Agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono, altresì, nel caso in cui la vedova alla quale sia stato attribuito il trattamento pensionistico venga a perderne il diritto, a liquidare a favore degli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46 che ne facciano richiesta, la pensione ad essi spettante anche quando i richiedenti non risultino inclusi nel provvedimento concessivo della pensione vedovile.

Art. 50.
Liquidazione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove e orfani di titolari di pensione o assegno temporaneo dalla seconda alla ottava categoria deceduti per invalidità di guerra.
Nei casi di cui agli articoli 37, 44, 45 e 46, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla seconda alla ottava categoria, è liquidato in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa Tabella N o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 135,nella misura prevista dalla allegata Tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.

Art. 51.
Trattamento dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra.
Quando il militare o il civile mutilato o invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda all'ottava categoria dell'annessa Tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, alla vedova spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa Tabella N purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma. Il trattamento di cui alla Tabella N non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.
Uguale diritto compete agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 44, 45 e 46.
Nel caso in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o da quelli equiparati ai figli legittimi, il trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo viene ripartito in base ai criteri stabiliti dall'art. 47. L'aumento di integrazione previsto dal successivo art. 52 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani e in parti uguali tra essi.
Alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.
Ove da parte dell'amministrazione centrale sia riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dello invalido e agli aventi diritto venga quindi liquidata la pensione di guerra, alla relativa partita contabile viene assegnato lo stesso numero di iscrizione già attribuito dalla direzione provinciale del tesoro in sede di conferimento del trattamento provvisorio di cui al comma precedente. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e semprechè non debba farsi luogo ad alcuna modifica della liquidazione già effettuata dalla direzione provinciale del tesoro, l'amministrazione centrale emette provvedimento di conferma, da notificarsi agli interessati, che rende definitiva la liquidazione stessa. Anche in tale ipotesi resta fermo il numero di partita contabile già attribuito in precedenza dalla direzione provinciale del tesoro.
Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra. Nel caso di liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici l'aumento di integrazione per gli orfani compete una sola volta, nella misura più favorevole.
Il trattamento economico di cui alla Tabella N, previsto dal presente articolo, si perde da parte della vedova che passi ad altre nozze.

Art. 52.
Integrazione della pensione di cui alla Tabella N per coesistenza di prole in caso di coesistenza di prole, alla vedova, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art. 51, è liquidato, a domanda, un aumento di integrazione di annue l. 72.000 per ciascun orfano finchè minorenne.
L'aumento di integrazione di cui al comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purchè, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.
Nei casi di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi tre commi dell'art. 12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
L'aumento di integrazione compete, altresì, per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.
L'aumento di integrazione di cui al presente articolo compete anche quando, in mancanza della vedova, titolari del trattamento di cui alla Tabella N siano gli orfani di cui al secondo comma del precedente art. 51. Per il calcolo dell'aumento di integrazione il primo orfano non viene computato.
L'aumento di integrazione è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Qualora la vedova fruisca già del trattamento economico di cui alla annessa Tabella N, l'aumento di integrazione previsto dal presente articolo è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
Ai fini del pagamento e della cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

Art. 53.
Perdita del diritto a pensione dei figli
Perdono il diritto a pensione di guerra ed al trattamento economico di cui alla Tabella N gli orfani che raggiungono la maggiore età salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni studenti universitari, dal precedente art. 44 e, per gli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art. 45.

Art. 54.
Decorrenza della pensione spettante alla vedova, agli orfani e alle categorie assimilate
La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.
Il riparto tra più aventi diritto ad una pensione o ad un assegno già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte degli assegni decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.

Art. 55.
Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna invalida di guerra
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli articoli 8 e 9, nonchè al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità.

Art. 56.
Indennità speciale annua spettante alle vedove e agli orfani e categorie assimilate
Ai titolari di pensione di guerra indiretta di cui alla Tabella G, annessa al presente testo unico, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 è liquidata, a domanda, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data dell'1 del mese di dicembre.
L'indennità speciale pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data dell'1 del mese di dicembre compete, a domanda, anche alla vedova e agli orfani titolari del trattamento di cui alla Tabella N, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
La domanda di cui ai precedenti commi è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Titolo VI
Dei diritti dei genitori dei collaterali e degli assimilati

Art. 57.
Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati
Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno alimentare, è liquidata:
a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12;
b) alla madre vedova;
c) ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritto alla pensione.
Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.
Se il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del quattordicesimo anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi il diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la liquidazione della pensione ai genitori. Quando il militare od il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del quattordicesimo anno di età da parte del militare o del civile deceduto.
Nel calcolare l'età del padre, dello equiparato a genitore e dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi e si trascura se è uguale o inferiore ai sei mesi.
La misura del trattamento economico di cui al primo comma è determinata dall'annessa Tabella M.

Art. 58.
Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati
Per la liquidazione della pensione di cui all'art. 57 occorre che ai genitori collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro.
Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 70.

Art. 59.
Equiparazione ai genitori legittimi
Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza di genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.
In mancanza di adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, abbiano riconosciuto il militare od il civile come proprio figlio naturale e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti uguali ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto.
Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
In mancanza di genitori legittimi o naturali ovvero quando gli stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di adottanti, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne abbia cagionato la morte.

Art. 60.
Genitori separati, madre vedova passata a nuove nozze
Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti.
Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.
In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.
è equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12.

Art. 61.
Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole
Ai genitori del militare o del civile morto lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, è liquidata, a titolo di assegno alimentare, una pensione speciale nella misura stabilita dalla allegata Tabella S, purchè sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 57 e 58.
La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 57 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 30 e successivi.
La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla Tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento è liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Alla liquidazione del trattamento di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 62.
Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra
Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.
Oltre a tale pensione spetta anche un aumento nella misura del 40% della pensione di cui al primo comma per ciascuno dei figli oltre il primo.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione semprechè si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58.

Art. 63.
Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario
Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ed, inoltre, uno o più figli militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui al precedente art. 62.
Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la liquidazione è, peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 57 e 58.
Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, essa viene liquidata dalla amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 62 sono liquidati dall'amministrazione del tesoro.

Art. 64.
Genitore rimasto privo di prole
Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete aumentata della metà.
Il genitore che abbia perduto l'unico figlio ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche.
L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62.

Art. 65.
Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro
Ai collaterali minorenni sono equiparati i fratelli e le sorelle maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 66.
Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.
La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'art. 65.
Qualora non esistano collaterali con diritto a pensione, la pensione già fruita dal genitore si devolve a favore del patrigno o della matrigna di cui al terzo comma dell'art. 57, semprechè questi siano in possesso dei requisiti richiesti.
Al consolidamento e alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 67.
Perdita del diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre
Perdono il diritto a pensione i fratelli e le sorelle che raggiungono la maggiore età e la madre che contragga matrimonio salvo quanto previsto dall'art. 65 e dall'ultimo comma dell'art. 60.

Art. 68.
Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
I trattamenti pensionistici regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100.
Il riparto, tra più aventi diritto, di un trattamento pensionistico già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte del trattamento stesso decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 69.
Indennità speciale annua spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
Ai titolari del trattamento pensionistico indiretto di cui al presente titolo che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 è liquidata, a domanda, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo del mese di dicembre.
La domanda di cui al comma precedente è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione; le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Titolo VII
Disposizioni diverse e comuni

Art. 70.
Condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici
In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a l. 2.400.000.
Il Ministro del Tesoro può, con proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.
Per i residenti all'estero il diritto ai trattamenti ed agli assegni pensionistici di cui al primo comma è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante attestazione della competente autorità consolare.

Art. 71.
Prova del decesso e della scomparsa dei militari e dei civili
Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne la prova, agli effetti del presente testo unico, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente testo unico.
Nel caso di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nel primo e secondo comma dell'art. 10 del presente testo unico e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i militari, nei confronti dei quali non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità, e per i civili la scomparsa può essere comprovata mediante atto di notorietà ricevuto in sede giudiziaria o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova.

Art. 72.
Irripetibilità degli assegni liquidati e casi di recupero per i dispersi e gli scomparsi dei quali sia successivamente accertata l'esistenza in vita.
Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione, venga accertato che il militare o il civile, ritenuti dispersi o scomparsi, siano tuttora in vita, la pensione è revocata con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi all'interessato, e le rate di pensione corrisposte non sono ripetibili salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nelle ipotesi in cui ai militari od ai civili, ritenuti in precedenza dispersi o scomparsi, siano da liquidarsi assegni arretrati a carico dello stato, le rate già corrisposte a titolo di pensione indiretta di guerra vengono imputate sugli assegni medesimi. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare o del civile è avvenuta in un tempo successivo a quello della presunta morte.

Art. 73.
Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria
In tutti i casi in cui è stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare liquidazioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimento definitivo, non confermi le liquidazioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in più corrisposte sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati.

Art. 74.
Indennità integrativa speciale
Ai titolari di trattamento pensionistico di guerra compete un'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti stessi.
L'indennità integrativa speciale di cui al precedente comma viene determinata annualmente, con decreto del Ministro del Tesoro, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno.
La misura della indennità viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennità integrativa speciale, compreso tra l'1 novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.
Nei riguardi degli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di super invalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è, per le varie lettere di super invalidità, rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:
lettera a:...l. 1.824
lettera a-bis:...l. 1.728
lettera b:...l. 1.632
lettera c:...l. 1.536
lettera d:...l. 1.440
lettera e:...l. 1.344
lettera f:...l. 1.248
lettera g:...l. 1.152
lettera h:...l. 1.056
nei riguardi degli invalidi ascritti alla prima categoria senza assegno di super invalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta dell'importo di l. 960.
Per gli invalidi ascritti alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava categoria, il valore unitario di l. 960 di cui al precedente comma, riferito a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, è ragguagliato rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 percento.
Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate Tabelle G, M e S e per i titolari del trattamento di cui alla annessa Tabella N, l'indennità integrativa speciale è maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:
a) Tabella G:...l. 918
b) Tabella M:...l. 590
c) Tabella S:...l. 350
d) Tabella N:...l. 468
i criteri relativi alla determinazione dell'indennità integrativa speciale previsti dal terzo comma del presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1980.per il periodo anteriore restano fermi i criteri ed il numero dei punti di variazione stabiliti in base al secondo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875.
Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma del presente articolo, per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di super invalidità, hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1980.
La indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.
L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, previo rilascio da parte dell'interessato di una dichiarazione da cui risulti che si trova nelle condizioni prescritte per conseguire l'indennità medesima.
L'indennità di cui al presente articolo non compete nei casi in cui i trattamenti pensionistici siano riscossi all'estero.

Art. 75.
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra
A decorrere dall'1 gennaio 1980 gli importi delle pensioni, di cui alle tabelle c, g, m, n ed s, e gli importi degli assegni di cumulo di cui alla Tabella F, allegate al presente testo unico, sono aumentati, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, con l'applicazione della percentuale prevista dallo art.10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160,e successive modificazioni ed integrazioni.
La variazione percentuale di cui al precedente comma si applica, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, sugli importi delle pensioni base e degli assegni di cumulo vigenti alla data del 31 dicembre 1979. La predetta variazione percentuale non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente comma nè su ogni altro assegno o indennità spettanti, ai sensi del presente testo unico, ai titolari di pensioni di guerra.
Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Art. 76.
Irrilevanza dell'acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento pensionistico di guerra l'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennità di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera.

Art. 77.
Irrilevanza dei redditi pensionistici
Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente testo unico o a titolo di assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono nè ai fini fiscali nè previdenziali o assistenziali nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114.

Art. 78
Modificazioni e revisioni d'ufficio o a domanda dei provvedimenti ai fini dell'eventuale attribuzione di trattamento più favorevole
I provvedimenti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono, ai fini della liquidazione dei trattamenti stessi o di trattamenti più favorevoli e salvi, comunque, i diritti riconosciuti, essere modificati o revocati d'ufficio, da parte della stessa autorità che li ha emanati, quando ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettera a), b), c) del successivo art. 81.
L'eventuale nuova liquidazione ha effetto dalla data in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra.
Le richieste avanzate dagli interessati intese ad ottenere il riesame dei provvedimenti emessi nei loro confronti ed i ricorsi gerarchici dichiarati irricevibili o inammissibili hanno valore di denuncia ai fini della revisione prevista dal presente articolo.
Nei casi in cui il diritto alla pensione o all'assegno sia stato negato per le circostanze di cui al primo comma, lettera e), del successivo art. 81 è ammesso, su domanda degli interessati, il riesame dei relativi provvedimenti. Il riesame a richiesta degli interessati è ammesso anche quando la domanda si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.
Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine previsto dal successivo art. 100 e producono effetti, in caso di accoglimento, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione.
La revisione a domanda di parte è ammessa anche nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera c), del successivo art. 81. La domanda di cui al presente comma deve essere presentata entro trenta giorni dal rinvenimento del documento nuovo e l'eventuale accoglimento dell'istanza produce effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra.

Art. 79
Revisione da parte del Ministro del Tesoro dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale
è in facoltà del Ministro del Tesoro, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei Conti.
Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, il Ministro del Tesoro procede a nuova valutazione di tutti i presupposti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato.
Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del Tesoro provveda a revocare il provvedimento oggetto del ricorso, la pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge ed il ricorso rimane estinto.
Il Ministro del Tesoro, sentiti i competenti organi, provvede all'emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo nella più ampia tutela dei diritti degli interessati.

Art. 80.
Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti
In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico.
Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite.

Art. 81.
Revoca e modificazione dei provvedimenti
I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere;
e) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito dallo invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non può mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni salvo quanto disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità.

Art. 82.
Revoca e modificazione dei provvedimenti prima della approvazione del comitato di liquidazione
I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale, possono essere revocati o modificati prima della approvazione da parte del comitato di liquidazione quando le liquidazioni siano state effettuate per motivi che non sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma del precedente art. 81 del presente testo unico.
La revoca o la modifica di cui al precedente comma è disposta con provvedimento del direttore generale da sottoporsi all'approvazione del comitato di liquidazione.
Dopo l'avvenuta approvazione, i provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico, salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso.

Art. 83.
Delimitazione della responsabilità dello stato per danni di guerra alle persone
Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi.

Art. 84.
Preliminare pronuncia del ministero del tesoro su domande di pensione Privilegiata ordinaria per invalidità riportate in tempo di guerra.
Qualora sia presentata domanda al fine di conseguire trattamento privilegiato ordinario per lesioni o infermità che dagli atti risultino accertate durante il servizio militare prestato dal richiedente in tempo di guerra o, comunque, possano ritenersi ricollegabili al servizio stesso o ad un fatto di guerra, la pronuncia sul diritto al trattamento richiesto può essere emessa dall'amministrazione competente soltanto dopo che il Ministero del Tesoro abbia dichiarato, con provvedimento formale, che l'infermità o la lesione non è dipendente da causa di guerra.
Ove da parte del Ministero del Tesoro si riscontri, invece, che la infermità o la lesione è dipendente da causa di guerra, la domanda di cui al comma precedente si considera come presentata al fine di ottenere il trattamento pensionistico di guerra per l'emissione dei conseguenti provvedimenti.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articol