Indennità di frequenza
- Requisiti
- Stato di bisogno economico e limiti di reddito
- Misura della provvidenza economica
- Revoca dell'indennità
L'indennità di frequenza, istituita dalla legge 11.10.1990 n. 289, spetta, ai sensi dell'art. 1, ai mutilati e invalidi civili minori di 18 anni cui siano state riconosciute dalle Commissioni mediche locali "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età", oltre che ai minori ipoacusici, "per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione", ed anche, ai sensi del 3° comma dello stesso art. 1, "ai mutilati e invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna ...". Anche in questa seconda ipotesi è comunque necessario il requisito della frequenza continua o anche periodica nonché quello, previsto dal comma 1, delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".
È richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico e che siano cittadini italiani residenti in Italia (art. 1 della Legge n. 508/88)Hanno diritto all'assegno mensile, in presenza dei suddetti altri requisiti, anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea regolarmente residenti in Italia, che abbiano svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli Stati dell'Unione.
Possono aver diritto a pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (art. 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40, e art. 41 del decreto legìslativo 25 luglio 1998, n. 286). Per l'applicazione di questa disposizione (e delle altre contenute nella legge e nel decreto menzionati) è stato emanato il regolamento di attuazione approvato con d.RR. 31 agosto 1999, n. 394.La spettanza o meno della prestazione viene determinata in base alla valutazione della Commissione medica locale. In caso di decisione negativa della Commissione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro entro il termine di 6 mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede ammnistrativa. Poiché tale termine è previsto a pena di decadenza, in caso di suo inutile decorso non sarà più possibile agire in giudizio. Il Tribunale decide, generalmente, in base ad una consulenza tecnica d'ufficio effettuata da un medico nominato dal Giudice. La sentenza è appellabile, da parte del soccombente, davanti alla sezione lavoro della Corte d'Appello. Per la procedura giurisdizionale è necessaria l'assistenza di un avvocato
Stato di bisogno economico e limiti di reddito
Lo stato di bisogno economico, previsto come condizione per il diritto all'indennità mensile di frequenza, è valutato, a norma dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 289 in esame, considerando il limite di reddito fissato per l'erogazione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali. Al pari di quest'ultimo, quindi, anche l'indennità mensile di frequenza è soggetta alla perequazione automatica.
Si applica quindi, a norma dell'art. 12, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS, relativo all'anno in cui l'assegno dev'essere corrisposto e si confronta tale limite con i redditi percepiti dall'invalido nell'anno precedente. Il limite di reddito stabilito per l'anno 1999 è di lire 6.557.200; per l'anno 2000 il limite di reddito è di lire 6.894.550; per l'anno 2001 il limite di reddito è di lire 7.067.450; per l'anno 2002 il limite di reddito è di € 3755,83 pari a £. 7.272.300; per l'anno 2007 il limite di reddito annuo personale è di € 4.171,44.
Misura della provvidenza economica
La misura mensile dell'indennità di frequenza è pari a quella dell'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali.
Tale indennità veniva rivalutata in base all'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha stabilito che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali sono determinati, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, sulla base del solo adeguamento al costo della vita, calcolato in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Questo criterio è stato modificato dall'art. 54, comma 12, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1998 la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.
Per cui, a decorrere dal l gennaio 1999, l'importo dell'assegno mensile è di lire 395.060 (decreto del Ministro dell'interno in data 20 novembre 1998); per l'anno 2000 l'importo è di lire 400.985; per l'anno 2001 l'importo è di lire 411.420 (Circolare Inps n. 211 del 18.12.00); per l'anno 2002 l'importo è di € 218,65 - ovvero lire 423.365. Per l'anno 2007 è pari a € 242,84 mensili. Non è prevista la liquidazione della tredicesima mensilità.
La legge subordina il diritto all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo.
Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore, può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.
Data ultimo aggiornamento: Lunedì, 22 Gennaio 2007 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r34.html
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