AVVERTENZA
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
DIREZIONE CENTRALE IV
DIVISIONE 46
PROT.N.9672/4632GENROMA, 22.1.99
AL MINISTERO DELLA SANITÀ
DIREZIONE GENERALE IGIENE PUBBLICA
V. DELLA S.NEVADA, 60
00144 ROMACIRCOLARE D.G. N.4
D.C. IV N. A3AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE SANITÀ MILITARE
V. S.STEFANO ROTONDO, 4
00184 ROMA
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ
SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITÀ
VIA CIMAZZA, 30
00184 ROMAOGGETTO: Decreto Ministeriale 16 ottobre 1998 (G.U. 30/11/98 Serie Generale 280) recante: Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico-fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore. AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE SANITARIA PROTEZIONE CIVILE
PIAZZA DEL VIMINALE, 1
00184 ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO MEDICO CENTRALE DEL LAVORO
VIA NAZIONALE, 46
0014 ROMASulla G.U. del 30/11/1998 Serie Generale n.280 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1998 recante Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico-fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore. (all.1).
Detto decreto ribadisce l'osservanza della direttiva 91/439/CEE, allegato III, punti 10 e 10.1 in materia di requisiti psico-fisici richiesti per i candidati o conducenti affetti da patologia diabetica; tali punti sono del resto riportati nel testo del decreto.
Pertanto ai fini di una corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale in esame, e quindi della disciplina comunitaria, si precisa che la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 1, che recita:
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.
si applica esclusivamente alle patenti di guida del gruppo 2, ossia alle categorie c.d. superiori (C, C1, d, D1, E).
Con la presente si coglie pure l'occasione per ribadire, come già diramato dalla scrivente con nota prot. 9289/4630 del 14/11/1995 (all.2), che nel caso di rilascio di patenti o conferma di validità delle stesse per periodi inferiori a quelli previsti dall'art. 126 del codice della strada (in relazione alle diverse categorie o all'età del conducente) la competenza è delle Commissioni Mediche Locali.
IL DIRETTORE GENERALE
Data ultimo aggiornamento: Mar, 13 Aprile 1999 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r2_9.html
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