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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 ottobre 1998.

    Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore.


IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

    Vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida che ha stabilito nell'allegato III : “Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore”;

    Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 di recepimento della direttiva 91/439/CEE e 28 giugno 1996 di specificazione delle norme dell'ordinamento interno circa i “Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore”;

    Visti l'art.119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'art. 320 - appendice II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

    Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    Vista la nota n. 400/7/L.D.1.6/D.M.88/94/1939 del 18 dicembre 1997 diramata dal Ministero della sanità, concernente “Rilascio e rinnovo delle patenti di guida. Soggetti affetti da diabete”, che trasmette agli organi interessati il documento: “Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete” approvato dal C.S.S. nella seduta del 30 settembre 1997;

    Considerato opportuno, conseguentemente, modificare il spracitato decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 giugno 1996, confermando per i candidati al rilascio della patente di guida o conducenti colpiti da diabete, il recepimento della normativa di cui ai punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE;

Decreta:

Art. 1.

    A parziale modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 giugno 1996, il punto B “Diabete” dell'appendice II, art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, è sostituito dal seguente:

    “La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare”.

Roma, 16 ottobre 1998


Il Ministro: BURLANDO


N.d.r.: L'interpretazione del presente decreto è chiarita dalla circolare ministeriale D.G. N.4, D.C. IV N. A3, PROT.N.9672/4632GEN del 22/1/99.


Tratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n.280, 30-11-1998.

Data ultimo aggiornamento: Mar, 29 Dicembre 1998 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r2_8.html

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