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Legge 22 marzo 2001, n. 85

Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001)

Art. 1.

(Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all’articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui all’articolo 2.

  2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonchè nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè disposizioni di carattere transitorio.

Art. 2.

(Princěpi e criteri direttivi)

. . . omissis . . .

oo)

ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all’articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:

1)  

elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;

2)  

elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;

3)  

esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;

4)  

fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;

. . . omissis . . .

Art. 3.

(Modifica all’articolo 119 del nuovo codice della strada)

  1. Al comma 2-bis dell’articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: «medici specialisti» sono inserite le seguenti: «nell’area della diabetologia e malattie del ricambio».

. . . omissis . . .


Data ultimo aggiornamento: Giovedě, 5 Aprile 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r2_13.html

Legge 7/12/99 N.472: Interventi nel settore dei trasporti, Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Indice: Normative sulla patente di guida Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento, 30 settembre 2003
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