AVVERTENZA
Il testo sotto riportato č riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo č dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nč di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.
Legge 22 marzo 2001, n. 85
Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001)
Art. 1.
(Delega al Governo per lemanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)
Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui allarticolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui allarticolo 2.
Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonchè nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui allarticolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè disposizioni di carattere transitorio.
Art. 2.
(Princěpi e criteri direttivi)
. . . omissis . . .
oo)
ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui allarticolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:
1)
elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;
2)
elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;
3)
esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;
4)
fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;
. . . omissis . . .
Art. 3.
(Modifica allarticolo 119 del nuovo codice della strada)
Al comma 2-bis dellarticolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dallarticolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: «medici specialisti» sono inserite le seguenti: «nellarea della diabetologia e malattie del ricambio».
. . . omissis . . .
Data ultimo aggiornamento: Giovedě, 5 Aprile 2001 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r2_13.html
|
|
|
