AVVERTENZA
Il testo sotto riportato è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.
Principali elementi da includere nel Regolamento di Attuazione della legge 40/1998
a cura del
GRUPPO DI RIFLESSIONE
di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa attivi nel campo delle migrazioniSegreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA
Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728ACLI - ACSE - AGESCI
CARITAS ITALIANA - COMUNITÀ DI S. EGIDIO
CSER - FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA
FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI
GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE
JESUIT REFUGEE SERVICE
OSA - UCSEI - YWCA-UCDG. . . omissis . . .
32) Assistenza sanitaria (artt.32, 33 e 34)
Coerentemente con il disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 32, deve essere chiarito che anche negli altri casi di iscrizione al Servizio sanitario nazionale l'iscrizione può essere effettuata anche dagli stranieri che abbiano chiesto e non ancora ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, e che, in tutti i casi, la fase di richiesta di rinnovo non interrompe l'iscrizione.
Deve essere anche stabilito che la cancellazione dalle liste regionali sia effettuata su indicazione delle Questure alle rispettive sedi regionali in caso di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, o in caso di annullamento o di revoca del permesso (sempre che non sia stato rilasciato altro permesso allo straniero e che non siano stati presentati ricorsi avverso tali provvedimenti che consentano alo straniero, in base alla legge o al regolamento, di continuare a soggiornare in Italia), o quando siano trascorsi più di sessanta giorni dalla scadenza del permesso senza che ne sia stato chiesto il rinnovo (sempre che non siano intervenute cause di forza maggiore ad impedire tale richiesta). Deve essere infine chiarito come, ai fini del rinnovo del permesso per motivi di studio, sia sufficiente, in caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la certificazione della iscrizione in corso di validità (salva l'eventuale condizione di esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota relativa all'iscrizione per il periodo per cui si chiede il rinnovo).Occorre precisare che la copertura sanitaria per i richiedenti asilo (art.32,comma 1) vale sino al completamento delle procedure di riconoscimento dello status, inclusi gli eventuali ricorsi.
Deve essere chiarito che, ai fini dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, per comune di dimora (art.32, comma 7) si intende il comune del domicilio che figura sul permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo.
Occorre precisare che la parità di trattamento con i cittadini italiani vale anche per gli stranieri iscritti volontariamente al Servizio sanitario nazionale (art.32, commi 3 e 4), ed è, in tutti i casi, estesa anche alla possibilità di accedere ad ausili e protesi.
Occorre precisare che la parità con i cittadini italiani rispetto alla fruizione dei servizi (art.32, comma 1) comprende anche la possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero (Circolare del Ministero della Sanità n° 33 del 1989) e l'esenzione dal pagamento dei ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche in caso di indigenza, patologie di rilevanza sociale (ipertensione arteriosa, diabete, tubercolosi, infezione da HIV, etc.), tutela della maternità, e per le categorie di invalidi ed assimilati, e di donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione.
Occorre che siano definite urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo di danno per la vita o la salute del paziente. Dovrebbero invece essere definite essenziali le cure volte a eliminare
patologie infettive, anche non comprese tra quelle oggetto di interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3 dell'art. 33;
patologie che limitano la capacità di movimento e/o di attività lavorativa, anche domestica, ovvero che, aggravandosi se non tempestivamente curate, potrebbero causarne limitazione.
È necessario prevedere che cure essenziali e continuative possano essere dispensate nell'ambito delle strutture della medicina di base o nei presidi sanitari, pubblici o accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera. Occorre altresì prevedere che in tali strutture e presidi possano essere predisposti ambulatori di medicina di base specificamente destinati ai problemi sanitari degli stranieri, anche comunitari, non iscritti al Servizio sanitario nazionale, con particolare attenzione alle diversità di lingua e di cultura.
È necessario specificare le modalità con cui l'immigrato temporaneamente presente e non in regola con le norme di soggiorno può accedere alle prestazioni previste dall'articolo 33. È consigliabile l'uso del codice STP (Straniero temporaneamente presente) da apporre sul ricettario regionale, secondo quanto già sperimentato sulla base di una circolare emanata dal Ministro della sanità in attuazione del decreto-legge 489/1995, e dalla Regione Lazio in base alla Delibera di Giunta n.5122/1997. Il codice regionale STP con numero identificativo della struttura che lo ha rilasciato (singola azienda o specifici servizi della stessa azienda) e con numero progressivo, permette l'accesso alle prestazioni, la possibilità di rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche o accreditate perché vengano rimborsate, ed infine la prescrizione di farmaci che potranno essere erogati, a parità di condizione di partecipazione alla spesa come per gli italiani, da parte delle farmacie convenzionate. Dovrebbe essere poi demandato ai Direttori Generali delle Aziende ospedaliere e sanitarie l'individuazione di interventi di base atti alla prevenzione ed alle cure essenziali (anche in collaborazione con strutture di volontariato specifico con provata esperienza sul campo). Un ruolo determinante nella definizione delle politiche territoriali dovrebbe essere giocato infine dalle Regioni, che dovranno dotarsi di un sistema di pianificazione, monitoraggio e verifica degli interventi (gruppo di lavoro misto tra rappresentanti dell'ente locale, delle Aziende e del volontariato specifico). È anche auspicabile che un analogo gruppo a carattere nazionale possa uniformare le procedure per l'accesso e le fruizioni delle prestazioni anche alla luce delle indicazioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000.
Occorre stabilire che lo straniero non iscritto al Servizio sanitario nazionale possa avere accesso alle prestazioni sanitarie presso i presidi istituiti ai sensi del punto precedente. In tale sede lo straniero dovrebbe essere, all'occorrenza, indirizzato alle eventuali prestazioni specialistiche o di laboratori anche presso altri presidi. Deve essere previsto che
le prestazioni sanitarie a tutela dei minori stranieri possano essere richieste direttamente ai pediatri di base, ai consultori pediatrici o agli ambulatori pediatrici presso i presidi pubblici o accreditati, che dovranno provvedere, ove necessario, ad indirizzare a strutture sanitarie di secondo livello;
le prestazioni per la donna gravida possano essere richieste direttamente presso i presidi ospedalieri o i consultori, come per le cittadine italiane;
le prestazioni di medicina preventiva possano essere richieste, per quanto riguarda le vaccinazioni, con accesso diretto alle strutture consultoriali, e, per quanto riguarda profilassi, cura e diagnosi delle malattie infettive, con accesso diretto agli ambulatori delle divisioni di malattie infettive dei presidi ospedalieri.
Occorre prevedere che la domanda di rimborso degli oneri per le cure ospedaliere sia presentata dal responsabile amministrativo del presidio ospedaliero al Prefetto, su apposito modulo predisposto dal Ministero dell'interno recante le generalità dello straniero, l'indicazione della sua nazionalità e della residenza nel paese d'origine, e corredato dei seguenti documenti:
Nel rispetto delle norme di tutela previste dal comma 5 dell'articolo 33, la presentazione della domanda dovrebbe essere effettuata a prestazione conclusa.
contabilità della spesa, con la dichiarazione che è redatta in conformità con le tariffe vigenti deliberate dalla Regione;
dichiarazione sottoscritta dallo straniero di non essere iscritto al Servizio sanitario nazionale e di trovarsi in stato di indigenza, con esplicita indicazione del fatto che lo straniero goda, o meno, in altro Stato di coperture assicurative e, nel caso, degli estremi di esse; la dichiarazione dovrebbe essere ricevuta e autenticata dal responsabile amministrativo del presidio o da suo delegato; in mancanza di sottoscrizione da parte dello straniero, il responsabile amministrativo o il suo delegato dovrebbero certificare i motivi di tale mancanza.
Occorre prevedere che la domanda di rimborso degli oneri per le cure ambulatoriali a carico del Fondo sanitario nazionale sia presentata dal responsabile amministrativo del presidio sanitario alla Regione di appartenenza; la domanda dovrebbe essere presentata per via informatica riportando le generalità dello straniero, l'indicazione della sua nazionalità e della residenza nel paese d'origine, l'indicazione analitica delle prestazioni erogate e delle corrispondenti spese, in conformità con le tariffe vigenti deliberate dalla Regione. È opportuno prevedere che, al momento della richiesta di prestazioni, lo straniero sottoscriva una dichiarazione nella quale afferma di non essere iscritto al Servizio sanitario nazionale e di trovarsi in stato di indigenza, con esplicita indicazione dell'eventuale godimento, in altro Stato, di coperture assicurative e, nel caso, degli estremi di esse; la dichiarazione dovrebbe essere ricevuta e autenticata dal responsabile amministrativo del presidio o da suo delegato; in mancanza di sottoscrizione da parte dello straniero, il responsabile amministrativo o il suo delegato dovrebbero certificare i motivi di tale mancanza.
È necessario prevedere che agli stranieri presenti sul territorio dello Stato non in regola con le disposizioni in materia di soggiorno siano comunque assicurati anche gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni.
È necessario prevedere possibilità di accesso a comunità terapeutiche o ad altre strutture protette (e relativi strumenti di finanziamento) per i detenuti stranieri tossicodipendenti o affetti da patologie incompatibili con la vita carceraria (ad esempio, AIDS). Analoghe possibilità vanno previste per gli stranieri dimessi da istituti penitenziari.
33) Ingresso per cure mediche (art.34)
È necessario prevedere che in caso di degenze prolungate, tanto lo straniero sottoposto a cure, quanto l'accompagnatore possano utilizzare il permesso per cure mediche per svolgere attività lavorativa e provvedere con mezzi leciti al proprio sostentamento.
. . . omissis . . .
Data ultimo aggiornamento: Gio, 4 Novembre 1999 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r26_4.html
|
|
|
