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Decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1997, n. 431

Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche

Gazzetta Ufficiale 17.12.1997 n. 293

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto, che autorizza l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana
il seguente regolamento:

. . . omissis . . .

Art. 5
Requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli articoli 3 e 4, nè la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell'allegato A) al presente regolamento che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale. L'accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso l'accertamento è effettuato presso la struttura pubblica di appartenenza o all'interno di gabinetti medici dotati delle necessarie attrezzature.

3. Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili si evidenziano malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. L'interessato, a proprie spese, può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica locale di cui al comma 6.

4. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale di cui al comma 6, che indica anche l'eventuale termine entro il quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente.

5. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è demandato alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla autorità marittima o dal prefetto;
c) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2, dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della condotta dell'unità da diporto.

6. La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive, può stabilire per i soggetti indicati alla lettera a) del comma 5 termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

7. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 6 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione. Questi decide avvalendosi del parere espresso dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministro decide per i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.

8. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

9. L'accertamento di cui ai commi 2 e 5 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico deve essere conforme al modello previsto all'allegato B del presente regolamento.

. . . omissis . . .

Art. 34
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 14


Allegato A
Requiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica

Paragrafo 1 - Malattie invalidanti

Le malattie e le affezioni di seguito indicate, escludono il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto.

A. Affezioni cardiovascolari.
La patente nautica non deve essere rilasciata nè confermata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Diabete.
La patente nautica non deve essere rilasciata, nè convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.
La patente nautica non deve essere nè rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b), e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di effettuare le manovre di comando dell'unità e di condotta dell'apparato di propulsione, per il tipo di unità per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni;
d) epilessia.
La concessione di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, è consentita ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la convalida valgono le stesse modalità. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.
La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della navigazione, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

F. Sostanze psicoattive.
La patente nautica non deve essere rilasciata o convalidata ai soggetti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità a garanzia della sicurezza della navigazione. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Malattie del sangue.
La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che soffrono di insufficenza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficenza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Paragrafo 2 - Efficienza degli arti

2.1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita.

2.2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, la relativa funzione può essere vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento. L'efficienza della protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a mesi tre da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

Paragrafo 3 - Requisiti visivi

3.1. Per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l'interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

3.2. Per i soggetti monoculari, il visus nell'occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.

3.3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, corregibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

3.4. Nel caso in cui la correzione si renda necesaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

3.5. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

3.6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, corregibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

3.7. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

3.8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.

3.9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

3.10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto, non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

3.11. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente nautica.

3.12. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Paragrafo 4 - Requisiti uditivi

Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti nautiche, occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

. . . omissis . . .


Fonte: Gazzetta Ufficiale 17.12.1997 n. 293

Data ultimo aggiornamento: Gio, 23 Settembre 1999 6:00:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r24.html

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