Il diabete e il diritto alla privacy


La privacy del cittadino italiano, è oggi garantita dalla legge legge 31.12.1996 n. 675/96 sostituita dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 entrato in vigore dal 1/1/2004.

Essa recita, per quanto riguarda i dati inerenti alla salute:

Art. 23 - Dati inerenti alla salute

  1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
  2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. è vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
  4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito in due documenti che i medici di famiglia e tutti gli altri prescrittori sono tenuti a rispettare le norme che regolano la privacy dei cittadini, in particolare nella compilazione delle ricette. Il primo documento, inviato alla Presidenza della Commissione Igiene e Sanità del Senato, contiene osservazioni sul decreto legge riguardante la sperimentazione della multiterapia Di Bella; il secondo fornisce chiarimenti sull'applicazione della legge 675/96 in ambito sanitario.
In essi il Garante contesta la norma che impone di riportare sulle ricette non solo l'indicazione "di nome e cognome del paziente, ma anche le indicazioni che consentono immediatamente di capire quale particolare malattia affligga la persona indicata".
Per evitare che tali certificazioni mediche corredate dalla diagnosi (destinate a uffici amministrativi e a personale non medico addetto alla contabilizzazione e al rimborso delle spese) violino la legge, il Garante propone che le Asl, una volta individuati i trattamenti per i quali sia indispensabile l'indicazione delle patologie, predispongano appositi moduli che consentano una compilazione differenziata. "Infatti" aggiunge Rodotà "determinate fasi procedurali possono essere espletate utilmente prescindendo dall'indicazione di alcuni dati relativi alle patologie riscontrate nell'assistito". In attesa di tali moduli "i medici potrebbero ottemperare alla presente segnalazione, omettendo l'indicazione della patologia specifica nella copia dei certificati destinati al trattamento da parte del personale non medico".
Inoltre, per il Garante è "conforme alla legge" la prassi segnalata in alcune Asl "in base alla quale i medici appongono a margine della ricetta la formula omessa diagnosi su esplicita richiesta del paziente, seguita dalla firma del paziente stesso".
Ha inoltre affermato che "In linea generale i medici che intendono trattare i dati sullo stato di salute devono informare preventivamente gli interessati circa l'utilizzazione che desiderano farne, specificando gli elementi indicati nell'articolo 10 della Legge 675 e richiedendo ai pazienti il consenso scritto (articoli 22 e 23)".

Nella newsletter del 3 Dicembre 2001 il Garante per la tutela dei dati personali ha poi stabilito che, per evitare la divulgazione di informazioni sanitarie riservate sui dipendenti, nel fascicolo personale dei lavoratori i dati riguardanti la salute devono essere conservati separatamente.

Nella newsletter del 25 marzo 2002 viene inoltre affermato che la prassi adottata da alcune amministrazioni pubbliche di indicare nelle graduatorie dei lavoratori trasferiti, accanto al nome, la dicitura "portatore di handicap" tra le eventuali cause di precedenza, dovrà essere sostituita con diciture generiche o codici numerici. Questo poteva accadere nei casi in cui il diabetico avesse usufruito delle agevolazioni contemplate dalla legge 104/92.

Sarebbe inoltre interessante approfondire se, come in alcuni casi succede ancora, sia ammissibile apporre sulla patente di guida dati relativi alla condizione di diabete del paziente, essendo la patente un documento che può essere prodotto in qualsiasi momento anche a personale non medico.


Riferimenti bibliografici: Terminelli A., Il giornale del Medico, N° 8, pag. 27, 1998.

Data ultimo aggiornamento: Gio, 26 Marzo 1998 16:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r18.html

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