Handicap e diabete



Considerazioni generali

Il diabete mellito è tra le patologie considerate invalidanti. In tal senso è possibile accedere a tutte le agevolazioni, rapportate al grado di invalidità, previste dalle leggi attuali.
Le ragioni che possono condurre alla presentazione della domanda di invalidità civile e di riconoscimento dell'handicap per il soggetto diabetico sono:

Altri diritti sono sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 come:

La successiva Circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale N.128 del 11-7-2003, a seguito di richieste di chiarimenti in materia della citata legge 104/92, art. 33, fornisce le istruzioni relative ai vari argomenti di interesse.

Infine, se il diabete mellito deriva da ferite o altre menomazioni riportate nel corso di un conflitto e si ritiene di dover richiedere la pensione di guerra, si deve far riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915

Contro tali scelte possono concorrere le seguenti motivazioni:




Diabete e invalidità

Le prime leggi che affrontano il problema dell'invalidità nei cittadini affetti da diabete mellito sono la legge N°118 del 30 marzo 1971 e il Decreto Ministeriale N° 282 del 27 luglio 1980 che attribuivano al diabete invalidità da un massimo del 71-80% (diabete insulino-dipendente complicato con grave compromissione dello stato generale) ad un minimo del 31%-40% (diabete di media gravità). Le possibili complicanze erano considerate indipendentemente dal diabete (perdita della vista, nevriti, nefriti, ecc.)
Il D.M. n° 43 del 5/2/92, che sostituisce il precedente decreto, definisce con maggior precisione:

"APPARATO ENDOCRINO

Classe I
Diabete mellito tipo 2° (non insulino dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mgl 50/dL e tasso glicemico dopo pasto mgl 80-200/dL)

Classe II
Diabete mellito tipo 1° (insulino-dipendente) con buon controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150/dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) Diabete mellito tipo 1° e 2° con iniziali manifestazioni micro e macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali.

Classe III
Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico (tasso glicemico a digiuno mg150dL e tasso glicemico dopo pasto mg180-200dL) con iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti (nonostante una terapia corretta ed una buona osservanza da parte del paziente). Diabete mellito tipo 1° e 2° con complicanze micro e/o macroangiopatiche con sintomatologia clinica di medio grado es. retinopatia non proliferante e senza maculopatia, presenza di microalbuminuria patologica con creatininemia ed azotemia normali, arteriopatia ostruttiva senza gravi dolori ischemici ecc.).

Classe IV
Diabete mellito complicato da
a) nefropatia con insufficienza renale cronica e/o
b) retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o
c) arteriopatia ostruttiva con grave "claudicatio" o amputazione di un arto".

La stessa legge individua poi le seguenti percentuali di invalidità:

CodiceFasciaminmaxFisso
9309Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III)4150-
9310Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (Classe III)5160-
9311Diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva (Classe IV)91100-

Purtroppo l'interpretazione di tali norme, essendo la definizione piuttosto generica, è lasciata al buon senso delle commissioni medico-legali, ingenerando disparità di trattamento tra una commissione e l'altra.

Il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (G.U. n. 22 dicembre 1994, n. 298) riguarda infine il "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici".




Provvidenze economiche


Ricorsi

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro 180 giorni dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal primo gennaio 2005 non è più ammesso il ricorso amministrativo.
Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.




Tutela giudiziaria

Il 1 Marzo 2006 è stata promulgata la Legge n.67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” che promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
Al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, il danneggiato può ricorrere al giudice che, se accoglie il ricorso, può provvedere al risarcimento del danno e ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione.




Aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda Usl.
A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.


Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 15 Marzo 2006 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r14.html

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