Legislazione sull'accesso al lavoro

Riferimenti legislativi:



"Da un'indagine statistica effettuata di recente è risultato che il 35% dei ragazzi diabetici ha avuto difficoltà al momento dell'assunzione e ciò proprio a causa della presenza della patologia, mentre il 34% dei datori di lavoro non ha neppure preso in considerazione l'assunzione da chi è affetto da diabete." (Giordana Fauci, tuttoDiabete, Luglio Settembre 1997).

Eppure, la legge 115/87, art.8, comma 1, parla molto chiaro: "La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo (omissis) per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali" e all'art.1 comma d) "ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;".

In alcuni casi la malattia diabetica può contribuire od essere determinante per l'invalidità di una persona (per es. in concomitanza di gravi complicanze). In questi casi si può avere diritto all'invalidità che può agevolare l'accesso al lavoro. Le leggi attuali però, non hanno ancora risolto i tempi lunghi delle procedure.
In particolare, la Legge 68/99 di riforma del collocamento obbligatorio che abroga e sostituisce la precedente disciplina (L. 482/68), ha significato e comporta continui aggiustamenti e mediazioni al fine di raggiungere un contemperamento – da un lato – delle esigenze degli invalidi di conseguire un’utile sistemazione lavorativa e – dall’altro – delle imprese assillate da obbiettivi di efficienza e di produttività.
Come altrettanto consueto (secondo un malvezzo italiano che si è andato accentuando negli ultimi decenni), anche la L. 68/99 demanda ad ulteriori provvedimenti applicativi l’applicazione di importanti istituti, così che il contenuto precettivo immediato della legge risulta affievolito, mentre prendono sempre più spazio norme di tipo programmatico che, se appaiono emblematiche nella formulazione dei propositi, risultano purtroppo e frequentemente evanescenti quanto alla concretezza dei contenuti e dei tempi di attuazione.
Quaesta impalcatura costringe gli interpreti e gli operatori a rimandare il giudizio di efficacia del provvedimento ad un futuro per ora non determinabile e cioè a quando alcune novità normative, quali il collocamento mirato, il collocamento attraverso le Cooperative sociali e le convenzioni fra gli Uffici preposti al collocamento e le imprese, avranno cominciato a dispiegare la loro efficacia dopo una fase di avvio e di sperimentazione non facilmente predeterminabile.

Sussiste poi un'ulteriore problema: quello dell'idoneità allo svolgimento delle proprie mansioni in caso di esordio della malattia a rapporto di lavoro già iniziato.
La Legge n.300 del 1970 (più nota come "statuto dei lavoratori") vieta gli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sull'idoneità, sull'infermità e sulle malattie del dipendente. Tuttavia, è consentito il controllo delle assenze per infermità da parte dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali di competenza, e ciò su richiesta del datore di lavoro.
La nuova legge 626/94 sembra però contraddire quanto sopra nell'affermare (art.16, sorveglianza sanitaria) che il "medico competente (omissis) constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;". Inoltre "3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente."
Secondo la Cassazione (sentenza n 3725 del 18-08-87) il lavoratore potrebbe addirittura essere licenziato "per sopravvenuta incapacità fisica o psichica alle mansioni lavorative per le quali era stato assunto". Il datore di lavoro, quindi, potrebbe decidere di licenziare il lavoratore risultato inidoneo, oppure reinserirlo in un contesto a lui più confacente.
In caso di licenziamento il datore non ha il dovere di dimostrare l'impossibilità di adibirlo a una diversa destinazione, più adatta (Cass. n 5244/2-12-77).
La Sent. n. 5095 del 23-11-77 prevede che il giudice debba accertare le "motivazioni obiettive" del licenziamento, non reputando sufficienti quelle inerenti il "giudizio arbitrario" del datore di lavoro circa le attribuzioni fino ad allora svolte. In sostanza sarà il giudice a stabilire se non esistevano possibilità oggettive di adibire il lavoratore ad altre attività all'interno dell'azienda stessa.
La Suprema Corte afferma anche che "ove non sia ricollegabile a casi di sospensione legale del rapporto (ossia a infortuni o a malattie), e si prospetti di durata indeterminata o indeterminabile, la sopravvenuta impossibilità del lavoratore, per condizioni fisiche o psichiche, di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e alle quali è stato in concreto destinato, secondo le esigenze organizzative dell'impresa, costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, che non è tenuto a far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, né rileva che nella stessa azienda siano svolte attività con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore stesso" (Cass. n 6126 del 18-11-81).
Il problema rimane quindi aperto.

Esistono infine una serie di garanzie per i portatori di handicap alle quali può accedere anche il lavoratore affetto da diabete mellito, nel caso in cui risulti invalido.

Alcune attività lavorative a cui i cittadini con il diabete non possono accedere:


Articoli di interesse: Al lavoro senza paura

Data ultimo aggiornamento: Gio, 3 Giugno 1999 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r13.html

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