AVVERTENZA
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Decreto ministeriale 21 maggio 2001, N.296
Regolamento di aggiornamento del Decreto Ministeriale 28 Maggio 1999, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 Luglio 2001IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124 concernente "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'articolo 59 comma 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449" con particolare riguardo all'articolo 5 ove č previsto che il Ministro della sanitā con distintiregolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 individui rispettivamente le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazionidi assistenza sanitaria indicatedaimedesimi regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione dellemalattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124" pubblicato nel supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999 ed in particolare l'articolo 6 laddove si dispone che l'aggiornamentosia effettuato secondo le previsioni dell'articolo 59 comma 50 lettera f) della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
Ritenuta l'opportunitā di aggiornare il decreto ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 e le elencazioni ivi allegate tenendo conto anche delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai diversi soggetti interessati;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanitā nella seduta del 12 luglio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 1 febbraio 2001;
Visto l'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100.1/2112-G/2643 dell'11 maggio 2001 a norma dell'articolo 17 comma 3 della citata legge n. 400 del 1988;
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:ARTICOLO 1.
L'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124" č modificato conformemente all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.
Gli assistiti giā in possesso di attestato di esenzione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 hanno diritto a fruire delle nuove prestazioni in esenzione, per le condizioni e malattie individuate nell'allegato 1 al presente regolamento a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. In relazione alle condizioni di esenzione modificate dal presente decreto le regioni stabiliscono i tempi per l'adeguamento dei relativi attestati di esenzione e le aziende unitā sanitarie locali provvedono al conseguente aggiornamento delle attestazioni giā rilasciate.
Le stesse aziende unitā sanitarie locali assicurano la comunicazione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta dei contenuti del presente regolamento e delle specifiche modalitā di applicazione.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma 21 maggio 2001
IL MINISTRO : VERONESI
Visto il Guardasigilli : FASSINO
Registro alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 3 Sanitā foglio n. 110.
ALLEGATO 1
. . . OMISSIS . . .
013 .250 DIABETE MELLITO
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La prestazione di cui al codice "89.11 TONOMETRIA" č sostituita da: 95.26 TONOGRAFIA TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA
Sono confermate tutte le altre prestazioni giā previste nell'Allegato 1 al D.M. 329/99.
Dopo la prestazione di cui al codice 14.33 č inserito:
oppure
*14.34 RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINE MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE CON ARGON (LASER)
* Prestazioni per le quali non č dovuto il pagamento della quota fissa.. . . OMISSIS . . .
Data ultimo aggiornamento: Giovedė, 27 Settembre 2001 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r11_5.html
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