AVVERTENZA

Il testo sotto riportato è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.


L. 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.

Interventi correttivi di finanza pubblica.

...omissis...

8. Disposizioni in materia di sanità.

...omissis...

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (98). A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (99), procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
  1. farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
  2. farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
  3. altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).
11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione. 12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo princi'pio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali. 13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La Commissione decide entro i successivi quindici giorni. 14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito (100). 15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite (101). 16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purchè appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (102), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto (103). 16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (103). 16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonchè per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15 (103). 16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale (103). 16-quinquies .....................................(103) (104). 17. è abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (105), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 18. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (106), è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. 19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (107), e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986 (107), è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994. 20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217 (108), emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (109), è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

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Data ultimo aggiornamento: Mar, 3 marzo 1998 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r11_3.html

D.M. del 1° febbraio 1991 Indice esenzioni D.M. 28/5/99 n. 329
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