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D.M. 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1989, n. 122.
Individuazione delle forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e loro ambito di applicazione (1).
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 2 comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, che demanda ad un decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 29 maggio 1989, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, la individuazione delle forme morbose che danno titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria con la determinazione dell'ambito di applicazione di ogni singola esenzione;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 25 febbraio 1984, concernente la individuazione dei soggetti esonerati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984, in materia di protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 23 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27 novembre 1984, concernente la individuazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, concernente la individuazione delle forme morbose di particolare rilevanza sociale che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;
Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, recante norme di indirizzo in materia di provvidenze a favore degli hanseniani;
Visto l'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 23;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180, sugli accertamenti sanitari volontari e obbligatori;
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Decreta:
Art. 1
Esenzioni parziali.
- I soggetti affetti dalie forme morbose di seguito elencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie correlate alle stesse forme morbose:
affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedano un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione;
angioedema ereditario limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, agli emoderivati;
artride reumatoide;
cirrosi epatica limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, alle proteine plasmatiche;
dermatomiosite;
diabete insipido limitatamente, per le prestazioni farmaceutiche, agli ormoni ipofisari;
emofilia;
emoglobinopatie ed altre anemie congenite;
epidermolisi bollosa;
epilessia;
fenilchetonuria ed altri errori congeniti del metabolismo;
glaucoma;
immunodeficienze congenite;
insufficienza renale cronica in trattamento conservativo e/o dialitico;
insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine;
ipertensione grave limitatamente ai gradi III e IV;
lupus eritematoso sistemico;
miastenia grave e miopatia congenita;
morbo di Hansen;
morbo di Parkinson;
nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite;
neoplasie;
pemfigo;
policitemia vera o morbo di Vaquez;
psicosi grave;
psoriasi pustolosa grave;
retinite pigmentosa;
rettocolite ulcerosa;
sclerosi sistematica progressiva;
spasticità da cerebropatia;
TBC;- Le predette disposizioni si applicano, altresì a:
i soggetti affetti da HIV, i sospetti di esserlo ai soli fini dei relativi accertamenti diagnostici;
i soggetti tossicodipendenti in relazione a trattamenti di disassuefazione nonché alle patologie da esse derivanti;
i nati prematuri e immaturi, i nati a termine in terapia intensiva neonatale e patologie correlate, i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali fino al compimento dei tre anni di età;
i soggetti da sottoporre a profilassi dell'epatite da virus B (limitatamente al vaccino specifico e, per i neonati, anche alle gammaglobuline specifiche) ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1988;
invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª all'8ª;
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi;
infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª all'8ª;
donatori di organo in connessione con gli atti di donazione;
donatori di sangue in connessione con gli atti di donazione;
malati di mente per le finalità di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 (2).
Art. 2
Esenzioni generali.
- I cittadini affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono esonerati dalla corresponsione della quota di partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie:
diabete mellito;
fibrosi cistica del pancreas;
sclerosi multipla.- Le predette disposizioni si applicano, altresì a:
cittadini sottoposti a trapianto di organo, anche successivamente al trapianto;
tossicodipendenti residenti in comunità di recupero;
invalidi di guerra appartenenti alle categorie alla 1ª alla 5ª;
invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;
invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
invalidi civili con assegno di accompagnamento;
ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Art. 3
Donne in stato di gravidanza.
- L'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile si applica in connessione con i protocolli di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1984.
- L'esenzione di cui al comma precedente si estende anche alla degenza ospedaliera per lo espletamento del parto.
Art. 4Modalità rilascio documento esenzione.
- L'esistenza di forme morbose di cui agli articoli 1 e 2 è dichiarata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o da un medico dipendente da strutture pubbliche, anche sulla base della documentazione sanitaria in possesso dell'interessato, mediante rilascio di apposito certificato attestante l'esistenza della patologia.
- Il certificato, registrato dall'unità sanitaria locale di appartenenza, che ne conserva documentazione nei propri atti, comporta il rilascio del documento di esenzione nei limiti previsti dagli stessi articoli 1 e 2.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, ora, il D.M. 1° febbraio 1991, ed in particolare l'art. 8.
(2) Gli artt. 1 e 2 del D.M. 10 aprile 1990 (Gazz. Uff. 10 maggio 1990, n. 107) hanno cosí disposto:
« Art. 1. L'elenco delle forme morbose di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della sanità in data 24 maggio 1989 in premessa indicato, è integrato con la seguente forma morbosa:
morbo di Crohn. Art. 2. I soggetti affetti dal morbo di Crohn sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie correlate alla stessa forma morbosa, nei limiti e con le modalità di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 1989 ».
Data ultimo aggiornamento: Mar, 3 marzo 1998 6:30:00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/r11_1.html
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