Interrogazioni agli organismi di governo italiani

Patente di guida e applicazione della legge n.85/2001

Interrogazione dell'On. Fratta Pasini (Forza Italia) alla Camera dei Deputati

(4 Febbraio 2002)

Oggetto:

Patente di guida e applicazione della legge n.85/2001

Al Ministro della sanità, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 32 della legge 472/99 come integrato dall'articolo 3 della legge n.85/2001, ha modificato gli articoli 119 e 126, comma 4 del decreto legislativo n. 285/92, in materia di rilascio del certificato medico per l'idoneità alla guida per i soggetti affetti da diabete e per i soggetti aspiranti conducenti che manifestano sintomi associabili a patologie alcool-correlate;

la normativa in oggetto prescrive la presenza di un medico specialista nell'area della diabetologia e malattie del ricambio per il rilascio di una patente superiore (C, D, DE) a un soggetto portatore di diabete o di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologia alcool-correlati per il rilascio delle patenti A, B, BE. -:

se al fine dell'applicazione delle leggi citate in premessa non si ritenga necessaria la modifica del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 27 dicembre 1994 ed in particolare del punto b) dell'articolo 1sulle modalità di liquidazione delle prestazioni professionali dei medici specialisti, cosa tuttora non avvenuta;

se non ritenga già rispettate le normative citate anche con l'acquisizione di una valutazione scritta, obbligatoria, da parte delle CMLP, valutazione stilata dagli specialisti in materia, redatta dopo accurata valutazione nei Centri in cui tali professionisti operano, dopo eventuali acquisizioni dei referti laboratoristici o strumentali, più che dalla presenza fisica di uno specialista in diabetologia durante la seduta delle Commissioni, la presenza che non esime la Commissione dal richiedere tali accertamenti dai Centri Specialistici di riferimento;

se non ritenga ugualmente rispettata la norma, autorizzando i medici dipendenti Usl cui sono demandate funzioni medico-legali, anziché ai soli specialisti in diabetologia la certificazione di idoneità alla guida per patenti A, B, BE per soggetti affetti da diabete, obbligando gli stessi ad acquisire una valutazione scritta sul compenso glico-metabolico e sulla presenza o assenza di complicanze. (4-00567)

Risposta data dal Sig Mario Tassone, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e dei trasporti:

RISPOSTA: Si fa presente che il decreto ministeriale 27 dicembre 1994 è stato modificato dal successivo decreto 14 settembre 1998 che ridefinisce le competenze in materia di erogazione di compensi ai componenti aggiuntivi delle commissioni mediche locali.

Attualmente in base alla delega conferita dalla legge n. 85 del 2001 è prevista la revisione del nuovo codice della strada; in tale ambito è contemplato che le tariffe per i componenti delle commissioni vengano determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli altri quesiti dell'atto, il ministero della salute ha riferito che l'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 modifica gli articoli 119 e 126 del nuovo codice della strada in materia di procedure di accertamento del possesso dei requisiti psichici e fisici necessari per il conseguimento della patente di guida, esclusivamente nei confronti dei soggetti diabetici. L'articolo 3 della legge 22 marzo 2001, n. 85, poi, precisa che i «i medici specialisti», incaricati degli accertamenti relativamente al conseguimento di patenti di guida delle categorie A, B, BE e sottocategorie, devono appartenere all'area della diabetologia e malattie del ricambio.

La presenza del medico diabetologo nella commissione medica locale per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie è richiesta dalla normativa vigente ed ha lo scopo di permettere la formazione di un giudizio preciso, non solo in merito allo stato di compenso del soggetto ed alla presenza di eventuali complicanze - che può essere attestata dal centro che ha in cura il soggetto - , ma anche una valutazione collegiale dello stato clinico e delle sue implicazioni in merito all'idoneità ed al tempo dopo il quale prevedere la successiva visita.

L'autorizzazione ai medici delle Asl cui sono demandate funzioni medico-legali di effettuare l'accertamento nei confronti dei diabetici per le patenti di categoria A, B e BE e sottocategorie, previa acquisizione di una valutazione scritta sul compenso glico-metabolico e sulla presenza o assenza di complicazioni, costituirebbe la riproposizione della situazione antecedente alla modifica apportata all'articolo 3 della legge n. 85 del 2001, prevista dalla circolare del 24 gennaio 2001 del Ministero della sanità, in applicazione all'articolo 119, comma 2-bis, del nuovo codice della strada.


Fonte: Atti Parlamentari della Camera dei Deputati - CI legislatura - Allegato B ai resoconti - seduta del 4 febbraio 2002 pag. XVII - XVIII

Data ultimo aggiornamento: Venerdì, 24 Gennaio 2003 6:00.00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/inter_it_001.html


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