Interrogazioni alla C.E.
Diritti dei cittadini comunitari a Andorra
Interrogazione Scritta E-0933/06 di Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) al Consiglio
(7 marzo 2006)
Oggetto:
Diritti dei cittadini comunitari a Andorra
Quasi il 70 % della popolazione di Andorra è costituito da cittadini degli Stati dell’UE.
Tuttavia, l’attuale normativa andorrana sull’immigrazione è contraddittoria riguardo a taluni aspetti riconosciuti nella Costituzione andorrana approvata nel 1993. È per questo che tutte le persone che richiedono un permesso di lavoro (obbligatorio) nel principato di Andorra devono essere sottoposte a esame medico. Le persone a cui viene diagnosticata una malattia (colesterolo, aids, diabete e altre) si vedono rifiutare tale permesso e devono lasciare immediatamente il paese.
Tale pratica costituisce chiaramente un attacco ai diritti fondamentali delle persone, contenuti nella dichiarazione dei diritti dell’uomo nonché nella Costituzione stessa del Principato di Andorra, ma non applicati nella realtà quotidiana.
Per quanto riguarda la partecipazione cittadina a livello municipale (Comunal), i cittadini comunitari non dispongono del diritto di voto pur essendo tenuti a pagare le imposte municipali: anche tale pratica appare assolutamente iniqua.
Dato che esiste un accordo bilaterale tra Andorra e l’UE, intende il Consiglio esigere dal Principato di Andorra la modifica della politica concernente i diritti dei cittadini comunitari residenti sul suo territorio?
Risposta congiunta Interrogazioni scritte : E-0933/06 , E-0934/06
(11 luglio 2006)
- Le questioni sollevate dall’Onorevole parlamentare nelle sue interrogazioni non sono mai state sottoposte all’attenzione del Consiglio.
- L’Onorevole parlamentare è a conoscenza dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Principato di Andorra firmato a Bruxelles il 15 novembre 2004(1). Tale accordo è entrato in vigore il 1o luglio 2005(2).
- In conformità dell’articolo 5, commi 3 e 4, dell’accordo:
«Le parti contraenti evitano qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità dell’altra parte per quanto riguarda i lavoratori aventi la nazionalità di quest’ultima e legalmente residenti nei territori rispettivi dal punto di vista delle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento.
Per quanto riguarda il lavoro, la cooperazione delle parti contraenti riguarda anche lo sviluppo di servizi di orientamento professionale, nonché la programmazione e la promozione del lavoro su scala locale e regionale.»- Inoltre, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo:
«Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi d’informazione e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato di cooperazione».- Il comitato di cooperazione, composto, per quanto riguarda la Comunità europea, da rappresentanti della Comunità europea, potrebbe pertanto essere la sede adeguata per discutere taluni elementi delle questioni sollevate dall’Onorevole parlamentare, se e nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell’accordo.
(1) GU L 135 del 28.05.2005, pag. 14.
(2) GU L 138 dell’1.06.2005, pag. 17.
Fonte: Parlamento europeo
Data ultimo aggiornamento: Mercoledì, 12 Settembre 2007 6:00.00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/inter_036.html
