Interrogazioni alla C.E.
Conducenti diabetici
Interrogazione Scritta E-2707/98 Anne McIntosh (PPE) alla Commissione
(1 settembre 1998)
Oggetto:
Conducenti diabetici
Riconosce il Presidente in carica che il divieto di guida proclamato nel Regno Unito per i conducenti diabetici insulinodipendenti recentemente registrati è discriminatorio, dal momento che conducenti insulinodipendenti provenienti da altri paesi dell'UE possono guidare quando vengono in visita in Gran Bretagna?
Quali iniziative propone di prendere il Consiglio per abolire tale discriminazione?
Risposta
(9 novembre 1998)
Il 29 luglio 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida, che è entrata in vigore il 1o luglio 1996.(1)
La direttiva prevede condizioni armonizzate in materia di rilascio e rinnovo delle patenti, comprese talune "Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore" (Allegato III). Il Consiglio rammenta che, in materia di rilascio o di rinnovo della patente di guida ai conducenti del gruppo 1 e del gruppo 2 colpiti da diabete mellito, le norme comunitarie applicabili figurano ai punti 10 e 17.2 dell'allegato III.
Il punto 5 dell'allegato III prevede peraltro che gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni successivo rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.
In conformità del punto 10 dell'allegato III, la patente può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 1 colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.
In conformità del punto 10.1 dell'allegato III, è facoltà di ogni Stato membro determinare la portata di casi del tutto eccezionali, debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare, che legittimino il rilascio o il rinnovo della patente ai candidati o conducenti del gruppo 2. Spetta dunque all'autorità medica competente formulare un parere caso per caso, sulla base delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale.
Uno Stato membro può pertanto prevedere, seguendo gli orientamenti fissati dalla direttiva comunitaria, disposizioni per il rilascio o il rinnovo della patente di guida dei conducenti affetti da diabete più severe rispetto a quelle previste da un altro Stato membro.
Il Consiglio rammenta che un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni comunitarie summenzionate può essere effettuata soltanto sulla base di una proposta della Commissione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea n. C 096 del 08/04/1999 PAG. 0138
Tratto da: Eur-LexData ultimo aggiornamento: Mercoledì, 9 Gennaio 2002 6:00.00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/inter_010.html
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