Interrogazioni alla C.E.
Restrizioni per la concessione della patente di guida ai diabetici insolinodipendenti
Interrogazione Scritta E-0539/98 di James Nicholson (I-EDN) alla Commissione
(4 marzo 1998)
Oggetto:
Restrizioni per la concessione della patente di guida ai diabetici insolinodipendenti
Il 1° gennaio 1998, il Governo del Regno Unito ha promulgato norme che proibiscono ai diabetici insolinodipendenti di guidare veicoli della categoria C1 (camion di peso superiore a 7,5 t.) e della categoria D1 (minibus), quand'anche abbiano con successo superato i relativi esami. La direttiva a cui ci si è riferiti è la 91/439/CEE (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.). Il Governo del Regno Unito ha dichiarato che il trattamento insulinico comporta considerevoli rischi di ipoglicemia, che potrebbero dar luogo a perdita di conoscenza o ad una diminuzione delle capacità di reazione.
Quali ricerche ha la Commissione intrapreso per determinare il numero di incidenti stradali in cui sono state coinvolte tali categorie di veicoli e per i quali si è dimostrato che l'ipoglicemia è stato un fattore determinante?
Quali Stati membri hanno introdotto norme simili a quelle attualmente applicate nel Regno Unito?
Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-0113/98 e E-0539/98
(27 marzo 1998)
Nel 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida, entrata in vigore il 24 agosto 1991, che gli Stati membri sono tenuti ad applicare a decorrere dal 1o luglio 1996. La direttiva introduce il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida e l'armonizzazione delle categorie di veicoli, dell'età minima e delle condizioni per il rilascio e il rinnovo della patente di guida, comprese le «norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore» (allegato III).
Il punto 1.1 dell'allegato III classifica nel gruppo 1 i conducenti di veicoli delle categorie A, B, B+E e delle sottocategorie A1 e B1 (automobili e motocicli), e il punto 1.2 classifica nel gruppo 2 i conducenti di veicoli delle categorie C, C+E, D, D+E (autocarri e autobus) e delle sottocategorie C1, C1+E, D1 e D1+E (veicoli commerciali leggeri e minibus).
Il punto 10 dell'allegato III si riferisce al diabete e stabilisce quanto segue: «Gruppo 2, 10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare».
Infine l'allegato III della direttiva 91/439/CEE specifica che i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli del gruppo 2 devono essere tenuti in debito conto (punto 17.2).
Queste disposizioni sono state basate più sul parere di specialisti in medicina appartenenti a tutta la Comunità che sui dati statistici relativi agli incidenti stradali, dal momento che tali dati specifici non erano, e non lo sono tuttora, disponibili.
Nel Regno Unito, la direttiva 91/439/CEE è stata recepita nel diritto nazionale il 1o gennaio 1997 e l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il diabete mellito è stata posticipata al 1o gennaio 1998.
Si tratta di una questione in larga misura specifica al Regno Unito perché la direttiva è necessariamente redatta in modo che gli Stati membri possano decidere in merito al limite che l'espressione «casi eccezionali» implica. Fino al 1o gennaio 1997, nel Regno Unito per le categorie C1 e D1 la patente di guida veniva automaticamente rilasciata a chiunque fosse in possesso di una patente per la categoria B. Per tale motivo, nel Regno Unito la maggioranza dei titolari di una patente di guida rientra nel gruppo 2. All'atto del rinnovo della patente (previsto una volta ogni tre anni per i diabetici che devono essere curati con insulina), qualora il titolare desideri continuare ad essere classificato nel gruppo 2, devono essere applicate le condizioni mediche più restrittive stabilite per questo gruppo. La decisione in merito ai singoli «casi eccezionali» spetta alle autorità britanniche e non alla Commissione.
Altri Stati membri hanno recepito la direttiva 91/439/CEE applicando lo stessoapproccio del Regno Unito, vale a dire le stesse limitazioni nei confronti dei diabetici curati con insulina e soltanto pochissimi casi «eccezionali» sotto rigido controllo medico. Tuttavia negli altri Stati membri, non essendo automatico il rilascio della patente per le categorie C1 e D1 a chi è già titolare di patente di categoria B, la situazione non è del tutto paragonabile a quella del Regno Unito.
Le disposizioni dell'allegato III concernenti i conducenti colpiti da diabete mellito, in particolare quelli del gruppo 2, sono state esaminate nella riunione del comitato di esperti nazionali tenuta il 15 aprile 1996, alla quale hanno partecipato specialisti del diabete mellito. In sede di dibattito, questi specialisti erano del parere che non c'erano ragioni per modificare le disposizioni pertinenti contenute nella direttiva.
Fonte: Gazzetta Ufficiale Europea n. C 310 del 09/10/1998 PAG. 0024
Tratto da: Eur-LexData ultimo aggiornamento: Mercoledì, 9 Gennaio 2002 6:00.00
URL: http://www.progettodiabete.org/leggi/inter_009.html
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